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Circolare

Circolare numero 125 del 23-09-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ACLI Terra per riscuotere, insieme ai contributi previdenziali obbligatori, i contributi associativi degli imprenditori agricoli professionali e dei coltivatori diretti aderenti. Vengono definite le modalità di trasmissione delle deleghe, i controlli e gli abbinamenti dei dati, la gestione delle revoche, i rapporti finanziari tra INPS e Associazione, i costi a carico di ACLI Terra e la durata annuale dell’accordo con termini di rinnovo.

Convenzione INPS-ACLI Terra per la riscossione dei contributi associativi di imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti

Convenzione INPS-ACLI Terra per la riscossione dei contributi associativi

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’attuazione della convenzione stipulata il 1° aprile 2010 tra INPS e ACLI Terra, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti aderenti all’Associazione, congiuntamente ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

Ambito della riscossione e natura del contributo

La riscossione dei contributi associativi avviene tramite gli stessi strumenti e le medesime procedure utilizzate per i contributi obbligatori. Sull’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo dovuto con la dicitura specifica "quota associativa Acli Terra". La circolare sottolinea espressamente che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non attribuisce all’INPS alcun obbligo di riscossione coattiva.

Trasmissione dei dati da parte dell’Associazione

Ai fini della gestione delle deleghe, ACLI Terra deve trasmettere alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici – i supporti informatici contenenti i dati degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché l’elenco dei soggetti che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più versare la quota. I termini previsti sono il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, il 30 marzo.

I supporti telematici devono indicare anche la struttura INPS competente per territorio e il comune sede dell’impresa, oltre a dati essenziali quali:

  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • codice fiscale e partita IVA;
  • denominazione completa dell’impresa e del titolare;
  • codice INPS d’impresa, salvo il caso di nuove iscrizioni;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

Conferma degli associati e gestione delle mancate corrispondenze

Ricevuti i supporti, la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici effettua l’abbinamento e rende disponibili i dati alle strutture territoriali competenti, che devono confermare gli associati sulla base delle deleghe presenti in sede. La verifica è svolta anche per i nominativi non abbinati, poiché potrebbero riferirsi a soggetti di nuova iscrizione.

Se, all’esito del controllo finale, un soggetto non risulta presente negli archivi INPS, non si procede all’emissione dei modelli F24 e quindi non avviene la riscossione della quota associativa. Qualora l’Associazione voglia riproporre il nominativo per l’anno successivo, deve reinserirlo nei supporti telematici.

Deleghe, consenso informato e priorità tra più adesioni

Contemporaneamente all’invio dei supporti telematici, ACLI Terra deve trasmettere alla struttura INPS territorialmente competente la delega alla riscossione sottoscritta dal singolo socio, secondo un testo concordato con l’Istituto. La delega deve contenere il consenso informato al trattamento dei dati personali e, in particolare, alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS. Deve inoltre essere controfirmata e timbrata dal responsabile di ACLI Terra.

La delega deve anche includere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati per i contributi previdenziali e assistenziali. Se pervengono all’INPS due deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, produce effetti la prima pervenuta, salvo che la successiva contenga revoca esplicita della precedente.

Revoca della delega

Le revoche delle deleghe sono comunicate alle strutture INPS con le stesse modalità previste per le deleghe. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se trasmessa alla sede competente dopo il 30 marzo, data fissata per l’armonizzazione delle procedure.

Se invece l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal suo ricevimento.

Rapporti finanziari e costi a carico dell’Associazione

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con ACLI Terra sono curati dalla Sede centrale INPS – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La convenzione prevede che l’Associazione corrisponda all’Istituto gli importi determinati a seguito della revisione dei costi.

Alla data della circolare, i costi vigenti sono quelli della determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009:

  • gestione delega singolo mod. F24: € 0,03;
  • ricezione e convalida nuova delega: € 0,91;
  • annullamento delega quota associativa: € 0,91;
  • annullamento delega e variazione: € 1,81.

Restano inoltre a carico di ACLI Terra tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione, compresi eventuali costi addebitati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS per la riscossione dei contributi associativi mediante F24, ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286.

Acconti, rendicontazione e conguagli

Entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, la Sede centrale INPS corrisponde all’Associazione un acconto calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni dei contributi previdenziali e associativi rilevate alla precedente scadenza trimestrale, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA.

Entro il 30 giugno di ogni anno, l’INPS trasmette all’Associazione un prospetto riepilogativo relativo all’anno precedente, con l’indicazione:

  • della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora completata l’acquisizione dei modelli F24;
  • dell’importo annuo delle somme imposte;
  • dell’ammontare delle quote associative riscosse, suddivise per provincia;
  • dell’elenco degli associati che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
  • dell’eventuale conguaglio.

Contestualmente, l’INPS invia un rendiconto con:

  • l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione di riferimento;
  • il rimborso spese e la relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti;
  • gli acconti già corrisposti;
  • l’eventuale conguaglio.

All’invio del rendiconto segue l’effettuazione dei conguagli.

Rapporti diretti tra associazione e associati

La circolare precisa che i rapporti conseguenti alla convenzione, compresa l’eventuale restituzione di somme indebitamente versate, intercorrono direttamente tra ACLI Terra e i soggetti passivi del rapporto contributivo. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione.

In caso di controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo, l’Associazione è tenuta a rimborsare all’Istituto, su semplice presentazione di nota specifica, spese e onorari eventualmente sostenuti.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità annuale e, nel testo allegato, fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo da parte di ACLI Terra deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti, qualora nel corso dell’esecuzione sorga la necessità di aggiunte o modifiche.

Punti principali

Oggetto della convenzione e natura della riscossione

L’INPS, sulla base dell’art. 11 della legge n. 334/1968 e della convenzione stipulata il 1° aprile 2010 con ACLI Terra, riscuote i contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Associazione. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi previdenziali e assistenziali, ma resta volontaria e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Trasmissione dei dati e delle deleghe

ACLI Terra deve inviare alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici – entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti informatici con i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o non intendono più pagare la quota. Contestualmente deve trasmettere alle strutture INPS territorialmente competenti le deleghe sottoscritte, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’Associazione.

Controlli, abbinamento dei dati ed emissione F24

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali i dati ricevuti per la conferma degli associati. I supporti devono contenere elementi identificativi essenziali, tra cui struttura INPS competente, comune della sede d’impresa, indirizzo, CAP, codice fiscale, partita IVA, denominazione e codice INPS d’impresa, salvo nuove iscrizioni. Se non si trova corrispondenza negli archivi INPS, non vengono emessi i modelli F24 né riscossa la quota associativa; per riproporre il nominativo l’Associazione deve reinserirlo l’anno successivo.

Revoche e regole di priorità tra deleghe

Le revoche delle deleghe sono notificate alle strutture INPS con le stesse modalità previste per l’invio delle deleghe. La revoca produce effetti per l’INPS dall’anno successivo se inviata dopo il 30 marzo. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la struttura territoriale acquisisce la revoca entro tre mesi. In caso di deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, vale la prima pervenuta, salvo revoca esplicita di quella precedente.

Aspetti finanziari, costi e rendicontazione

Gli adempimenti finanziari sono curati dalla Sede centrale INPS – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. ACLI Terra sostiene i costi previsti dalla determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009: gestione delega singolo mod. F24 (€ 0,03), ricezione e convalida nuova delega (€ 0,91), annullamento delega quota associativa (€ 0,91), annullamento delega e variazione (€ 1,81), oltre a ogni altro onere fiscale connesso. L’INPS corrisponde acconti periodici e, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmette un prospetto riepilogativo e un rendiconto con eventuali conguagli.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità annuale e, nel testo allegato, fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. La convenzione può essere anche oggetto di revisione su richiesta di una delle parti se emergono esigenze di integrazione o modifica.

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