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Circolare

Circolare numero 126 del 24-09-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le principali novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del DL n. 78/2010, in materia di decorrenza delle pensioni, ricongiunzione e trasferimento contributivo, fondi speciali, verifica dei redditi per prestazioni collegate al reddito, misure di rateizzazione per pensionati a basso reddito e invalidità civile. Vengono inoltre richiamate le esclusioni, le salvaguardie transitorie, i termini di applicazione e gli adempimenti operativi per le sedi INPS.

Nuove disposizioni previdenziali, reddituali e per invalidità civile introdotte dalla legge n. 122/2010

Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del DL n. 78/2010: interventi in materia previdenziale, reddituale e di invalidità civile

La circolare fornisce le istruzioni applicative delle modifiche introdotte dalla legge n. 122/2010, richiamando anche i messaggi già emanati in materia. Le novità riguardano in modo particolare la decorrenza delle pensioni, la ricongiunzione e il trasferimento della posizione assicurativa, la disciplina dei fondi speciali, la verifica reddituale delle prestazioni collegate al reddito, alcune misure di rateizzazione per pensionati a basso reddito e le disposizioni in tema di invalidità civile.

Nuove decorrenze delle pensioni di vecchiaia e anzianità

L’art. 12 della legge n. 122/2010 introduce, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina delle decorrenze pensionistiche per i soggetti che maturano i requisiti a partire da tale data. La norma non modifica i requisiti di accesso, ma soltanto il momento iniziale di decorrenza del trattamento.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato e, in generale, per le prestazioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, la pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. Per artigiani, commercianti, coltivatori diretti e iscritti alla gestione separata, la decorrenza è differita di 18 mesi. Il trattamento decorre comunque dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del differimento.

La nuova disciplina si applica anche ai lavoratori del settore pubblico, alle lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’AGO destinatarie dell’elevazione dell’età pensionabile e, più in generale, ai soggetti che accedono alla pensione secondo gli ordinamenti di appartenenza, sempre se i requisiti sono maturati dal 1° gennaio 2011.

La circolare precisa che la nuova disciplina non opera per chi aveva già maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2010, anche se in quella data non erano ancora aperte le cosiddette finestre di accesso previste dalle previgenti leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Soggetti esclusi e salvaguardie

Restano soggetti alle regole previgenti alcune categorie individuate dall’art. 12, commi 4 e 5.

Tra queste figurano:

  • i lavoratori dipendenti in periodo di preavviso al 30 giugno 2010, purché maturino i requisiti entro la cessazione del rapporto di lavoro;
  • i lavoratori per i quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività per raggiungimento del limite di età;
  • entro il limite complessivo di 10.000 beneficiari, i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010;
  • i lavoratori in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
  • i titolari, al 31 maggio 2010, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

Per questi ultimi casi l’INPS deve monitorare le domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. La circolare chiarisce che il plafond dei 10.000 beneficiari non è ripartito tra categorie, ma viene gestito unitariamente. Una volta raggiunto il numero massimo di domande, l’Istituto non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad ottenere la salvaguardia.

È inoltre precisato che, limitatamente al sistema delle decorrenze, non opera la salvaguardia prevista per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° marzo 2004, poi estesa al 20 luglio 2007. Tali soggetti possono beneficiare del previgente sistema solo se la contribuzione volontaria consente il perfezionamento dei requisiti entro il 2010.

Totalizzazione

La circolare disciplina anche la decorrenza delle pensioni in totalizzazione. Per effetto della modifica dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 42/2006, ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi iscritti all’AGO.

In particolare:

  • la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa;
  • la pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
  • per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2011 si applicano le nuove decorrenze;
  • per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010 resta applicabile la disciplina previgente.

Ricongiunzione e trasferimento della posizione assicurativa

L’art. 12, commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies della legge n. 122/2010 interviene in modo incisivo sulla ricongiunzione e sul trasferimento della posizione assicurativa.

Dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni di cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 29/1979 diventano onerose. L’onere è determinato secondo i criteri dell’art. 2, commi 3-5, del d.lgs. n. 184/1997. La circolare specifica che ciò vale per le istanze presentate dal 1° luglio 2010 e che il nuovo regime si allinea a quello già previsto per le ricongiunzioni verso il FPLD dei periodi maturati nelle gestioni speciali artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Inoltre, per effetto delle abrogazioni e delle modifiche normative:

  • il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo elettrici al FPLD avviene solo a domanda e a titolo oneroso;
  • analogo regime si applica al trasferimento dal Fondo telefonici;
  • per il Fondo Volo, le domande presentate dal 1° luglio 2010 comportano trasferimento solo oneroso;
  • per gli iscritti al Fondo Ferrovieri, le domande successive al 31 luglio 2010 sono regolate dall’art. 1 della legge n. 29/1979 con onere determinato secondo i criteri generali vigenti al momento della domanda.

La circolare richiama anche la modifica dell’art. 4 della legge n. 299/1980 in tema di riserva matematica per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge n. 29/1979, specificando che, per le domande presentate al Fondo Ferrovieri dal 31 luglio 2010, devono essere utilizzati i coefficienti in uso per la generalità dei richiedenti, attualmente quelli approvati con DM 31 agosto 2007.

Abrogazione della legge n. 322/1958 e fondi speciali di previdenza

La legge n. 322/1958 è abrogata dal 31 luglio 2010. La circolare chiarisce che la nuova disciplina sulle decorrenze pensionistiche si applica anche agli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Ferrovie dello Stato e ai soppressi Fondi Elettrici, Telefonici, Marittimi, Autoferrotranvieri, nonché ai fondi integrativi Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste, in quanto assicurati nell’AGO.

L’unica eccezione espressamente indicata riguarda il Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Per tali iscritti continua ad applicarsi la regola secondo cui la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.

Verifica dei dati reddituali per prestazioni collegate al reddito

Dal 31 maggio 2010 l’art. 13, comma 6, modifica l’art. 35 del DL n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009. La circolare ribadisce che il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in base ai limiti di reddito vigenti nell’anno solare di corresponsione della prestazione, senza modificare le tipologie di reddito rilevanti né i casi in cui vadano considerati i redditi di soggetti diversi dal beneficiario.

Per la prima liquidazione di una prestazione collegata al reddito, il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva. Per le liquidazioni o ricostituzioni successive, il reddito di riferimento è quello dell’anno solare precedente del beneficiario e del coniuge; tuttavia, per le prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno.

Di conseguenza, dal 1° gennaio di ogni anno le sedi devono considerare:

  • i redditi relativi a prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nello stesso anno;
  • gli altri redditi, conseguiti nell’anno precedente.

La circolare fornisce anche istruzioni operative in attesa dell’aggiornamento delle procedure, con particolare riferimento ad assegno sociale, prestazioni di invalidità civile e maggiorazioni sociali. Se nel corso dell’anno viene liquidata una nuova prestazione che incide sul reddito personale o coniugale, le sedi devono procedere a una verifica manuale. Se il reddito complessivo supera il limite, la prestazione va revocata e le somme indebitamente riscosse recuperate, con decorrenza dall’1 giugno 2010 o dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.

Per le prestazioni di invalidità civile, la nuova pensione rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati; per l’assegno sociale, invece, l’importo della nuova prestazione è attribuito per competenza a partire dall’anno di decorrenza.

In materia di maggiorazioni sociali, le sedi devono verificare il diritto in base ai redditi da pensione del titolare e del coniuge; se incompatibili con il beneficio, deve essere registrata la data di cessazione del diritto con decorrenza non anteriore al 1° giugno 2010.

La circolare segnala inoltre che le sedi devono controllare le prestazioni già liquidate che risultino potenzialmente incompatibili per effetto di nuove prestazioni soggette a comunicazione al Casellario, utilizzando le liste disponibili in Intranet. All’esito della verifica, le prestazioni non più dovute devono essere eliminate con efficacia dalla decorrenza della nuova prestazione e comunque non prima di giugno 2010.

Sul tema dell’omessa dichiarazione reddituale, viene richiamata l’abrogazione delle vecchie norme sul RED e si anticipa che il nuovo provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito sarà oggetto di successive istruzioni applicative.

Facoltà di rateizzazione per pensionati a basso reddito

L’art. 38, commi 7 e 8, introduce una misura di favore per i pensionati con reddito da pensione non superiore a 18.000 euro.

Per i conguagli fiscali di fine anno, se il debito di imposta supera 100 euro, il recupero non si effettua più entro febbraio, ma viene rateizzato in undici mesi, da gennaio a novembre dell’anno successivo, senza interessi e in modo automatico.

Per il canone RAI, il pensionato può chiedere la trattenuta fino a undici rate mensili, sempre senza interessi, da gennaio a novembre. La domanda deve essere presentata entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il canone. La medesima modalità può essere estesa ad altri tributi, purché vi sia apposita convenzione con l’ente percettore.

La circolare precisa che le nuove rateizzazioni trovano prima applicazione da gennaio 2011, in attesa delle modalità operative che saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

Disposizioni in materia di invalidità civile

L’art. 10 della legge n. 122/2010 contiene un insieme di misure su rettifiche, responsabilità dei sanitari, verifiche straordinarie e potenziamento dei controlli.

In primo luogo, viene esteso anche alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale il meccanismo di rettifica per errore, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale. La circolare richiama le regole già previste per l’INAIL, inclusa la possibilità di rettifica entro dieci anni dalla comunicazione del provvedimento errato e oltre tale termine nei casi di dolo o colpa grave.

È inoltre ribadito che, in base all’art. 55, comma 5, della legge n. 88/1989, non si dà luogo al recupero delle somme indebitamente percepite salvo il caso di dolo dell’interessato.

L’art. 10, comma 3, rafforza anche la responsabilità dei medici che attestino intenzionalmente falsamente uno stato di malattia o di handicap che abbia determinato l’erogazione di prestazioni poi revocate per insussistenza dei requisiti sanitari. In tali casi si applicano la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro, oltre all’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e quello all’immagine dell’amministrazione. È prevista inoltre la trasmissione del provvedimento alla Corte dei conti e l’applicazione di sanzioni disciplinari fino alla radiazione dall’albo, al licenziamento o alla decadenza dalla convenzione nei casi previsti.

La circolare ricorda anche la sospensione cautelativa immediata del pagamento quando sia accertata l’insussistenza dei requisiti, con efficacia della revoca dalla data dell’accertamento.

Infine, per il triennio 2010-2012 vengono rafforzati i programmi straordinari di verifica dei beneficiari di invalidità civile: 100.000 controlli nel 2010 e 250.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012. È prevista anche la possibilità per l’INPS, d’intesa con le regioni, di avvalersi delle commissioni mediche delle ASL integrate da un medico INPS, con successiva riserva di istruzioni operative.

Punti principali

Nuove decorrenze delle pensioni

Dal 1° gennaio 2011 cambiano le decorrenze della pensione di vecchiaia e anzianità per chi matura i requisiti dal 2011 in poi. Per i lavoratori dipendenti la decorrenza slitta di 12 mesi dalla maturazione dei requisiti; per artigiani, commercianti, coltivatori diretti e gestione separata il differimento è di 18 mesi. Restano esclusi i soggetti che avevano già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010 e alcune categorie specifiche previste dalla norma di salvaguardia.

Salvaguardie e categorie escluse

Continuano ad applicarsi le regole previgenti per i lavoratori dipendenti in preavviso al 30 giugno 2010, per chi perde il titolo abilitante al lavoro per limite di età e, nei limiti di 10.000 beneficiari, per lavoratori in mobilità, mobilità lunga e titolari di prestazioni straordinarie dei fondi di solidarietà. Sono esclusi dal nuovo regime, tra gli altri, i soggetti che accedono all’anzianità con discipline diverse da quella dell’art. 1, comma 6, della legge n. 243/2004 e le lavoratrici del regime sperimentale di cui al comma 9 della stessa legge.

Totalizzazione

Per i trattamenti in totalizzazione, per i requisiti maturati dal 1° gennaio 2011 si applicano le stesse decorrenze previste per i lavoratori autonomi. Per i requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010 resta applicabile la vecchia decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda. È previsto un regime specifico per pensioni ai superstiti e di inabilità.

Ricongiunzione e trasferimento contributivo

Dal 1° luglio 2010 la ricongiunzione nel FPLD dei periodi contributivi maturati presso forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell’AGO diventa onerosa, con criterio di calcolo ex art. 2, commi 3-5, del d.lgs. n. 184/1997. La stessa logica onerosa si applica ai trasferimenti di posizione assicurativa dai fondi elettrici, telefonici e, per gli iscritti al Fondo Ferrovieri, ai trasferimenti successivi al 31 luglio 2010. Viene inoltre abrogata la legge n. 322/1958.

Prestazioni collegate al reddito

Dal 31 maggio 2010 cambiano i criteri di verifica dei redditi per assegno sociale, invalidità civile e maggiorazioni sociali. Per le prestazioni già in pagamento le sedi devono verificare manualmente i redditi rilevanti, considerando quelli dell’anno in corso per le nuove prestazioni soggette a comunicazione al Casellario centrale e quelli dell’anno precedente per gli altri redditi. In caso di superamento dei limiti, la prestazione va revocata o ridotta con effetti non anteriori a giugno 2010 o alla decorrenza della nuova prestazione.

Rateizzazione per pensionati a basso reddito

Per i pensionati con reddito da pensione non superiore a 18.000 euro è prevista la rateizzazione automatica, senza interessi, del conguaglio fiscale di fine anno superiore a 100 euro fino a un massimo di 11 rate. È inoltre prevista, su domanda entro il 15 novembre, la trattenuta del canone RAI in 11 rate da gennaio a novembre, con possibile estensione ad altri tributi in presenza di convenzione.

Invalidità civile

Le nuove norme estendono anche all’invalidità civile e alle prestazioni previdenziali di invalidità l’istituto della rettifica in caso di errore medico-legale, limitano il recupero degli indebiti in assenza di dolo e prevedono responsabilità penali e risarcitorie per i medici che attestino falsamente stati di malattia o handicap. Per il triennio 2010-2012 è previsto un piano straordinario di verifiche: 100.000 nel 2010 e 250.000 annue nel 2011 e 2012.

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