Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 53 del 7-3-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare indica le retribuzioni e i parametri convenzionali da assumere a riferimento, per l’anno 1996, ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e dell’assicurazione tubercolosi. Le istruzioni variano in base alla categoria: soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, lavoratori domestici e lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, colone, mezzadre, artigiane e commerciali). Sono inoltre precisati i casi di decorrenza, gli importi da utilizzare e l’ambito di applicazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera.

Retribuzioni 1996 per malattia, maternità e tbc

Retribuzioni da assumere a riferimento per le prestazioni di malattia, maternità e tbc nell’anno 1996

La circolare fornisce gli importi giornalieri e i parametri convenzionali da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi riferite a periodi di paga compresi nell’anno 1996. Le indicazioni sono distinte per categoria di lavoratori e precisano, per ciascun caso, la base di calcolo, la decorrenza e gli eventuali limiti di applicazione.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la circolare richiama il limite minimo della retribuzione giornaliera previsto dall’art. 1, comma 4, della legge 26 settembre 1981, n. 537 e dall’art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Le prestazioni economiche di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi relative a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga inclusi nell’anno 1996, e cioè quelli insorti a partire dal 1 febbraio 1996, devono essere liquidate sulla base di L. 34.820. È fatta salva l’ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1996.

Le sedi sono incaricate di informare le società e gli enti cooperativi interessati e di provvedere alle integrazioni eventualmente necessarie per le prestazioni già liquidate in precedenza con misure non aggiornate.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per il settore agricolo la legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 17, stabilisce che, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995.

Di conseguenza, per i lavoratori agricoli a tempo determinato, le retribuzioni convenzionali da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza, sono quelle fissate per l’anno 1995 e riportate nell’allegato 1 della circolare n. 195 del 7 luglio 1995.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, compresi i lavoratori extracomunitari, a decorrere dal 1 gennaio 1996 le retribuzioni orarie convenzionali variano in relazione alle modifiche dell’indice del costo della vita, in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Tali valori devono essere considerati ai fini delle prestazioni economiche di maternità da erogare sulla base di retribuzioni di pertinenza dell’anno 1996. Le fasce indicate sono:

  • L. 9.160 per le retribuzioni orarie effettive fino a L. 10.310;
  • L. 10.310 per le retribuzioni orarie effettive da L. 10.311 fino a L. 12.600;
  • L. 12.600 per le retribuzioni orarie effettive oltre L. 12.600;
  • L. 6.660 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

La circolare precisa che tali retribuzioni convenzionali non rilevano ai fini dell’indennità giornaliera antitubercolare, la quale resta corrisposta in misura fissa.

Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome

Per la determinazione delle prestazioni economiche di maternità:

  • per le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, il parto deve essere avvenuto nell’anno 1996, anche se il periodo indennizzabile ante partum è iniziato nel 1995;
  • per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione degli esercenti attività commerciali o artigianali, il periodo indennizzabile deve avere inizio nell’anno 1996.

I parametri retributivi da assumere a riferimento sono i seguenti:

  • L. 52.920 per coltivatrici dirette, colone e mezzadre, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l’anno 1995 per gli operai agricoli a tempo indeterminato;
  • L. 55.830 per le lavoratrici autonome artigiane, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliero fissato per l’anno 1996 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • L. 48.920 per le lavoratrici autonome esercenti attività commerciali, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per l’anno 1996 per la qualifica di impiegato del commercio.

Precisazioni finali

La circolare specifica inoltre che, per l’indennità dell’assicurazione tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza. Viene infine richiamato che, nella fattispecie indicata, si applica il meccanismo previsto dalla legge n. 537/1981, poiché il "minimo dei minimi" determinato secondo il criterio della legge n. 863/1984 risulta inferiore ed è pari a L. 38.015.

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. n. 602/1970, art. 4, le prestazioni di malattia, maternità e assicurazione tubercolosi relative a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga compresi nell’anno 1996 devono essere liquidate sulla retribuzione giornaliera di L. 34.820. Il criterio vale per gli eventi insorti dal 1 febbraio 1996, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato nel mese di gennaio 1996. Le sedi devono informare le cooperative interessate e disporre le eventuali integrazioni per prestazioni già liquidate con misure precedenti.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la circolare conferma che, in base all’art. 1, comma 17, della legge n. 549/1995, nel settore agricolo resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Di conseguenza, per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, limitatamente ai primi 180 giorni di assistenza, continuano a valere le retribuzioni convenzionali fissate per il 1995 e riportate nell’allegato 1 della circolare n. 195 del 7 luglio 1995.

Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

Per i lavoratori domestici e familiari, compresi gli extracomunitari, dal 1 gennaio 1996 le retribuzioni orarie convenzionali sono aggiornate in base alle variazioni dell’indice del costo della vita, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 153/1969. Tali valori rilevano solo per le prestazioni di maternità da calcolare su retribuzioni dell’anno 1996. Le fasce indicate sono: L. 9.160 fino a L. 10.310; L. 10.310 da L. 10.311 a L. 12.600; L. 12.600 oltre L. 12.600; L. 6.660 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali. Le medesime retribuzioni non si applicano all’indennità giornaliera antitubercolare, che resta in misura fissa.

Coltivatrici dirette, mezzadre e colone; lavoratrici autonome

Per le prestazioni di maternità delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone con parto avvenuto nel 1996, anche se il periodo ante partum è iniziato nel 1995, e per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni commercianti o artigiani con periodo indennizzabile iniziato nel 1996, devono essere utilizzati specifici parametri retributivi. Per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre il valore è L. 52.920, corrispondente al minimo 1995 degli operai agricoli a tempo indeterminato. Per le artigiane il valore è L. 55.830, corrispondente al minimo 1996 dell’impiegato dell’artigianato. Per le esercenti attività commerciali il valore è L. 48.920, corrispondente al minimo 1996 dell’impiegato del commercio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.