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Legge

L.R. Liguria 8/2024

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL’ORDINAMENTO REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna varie norme regionali liguri in materia di caccia, foreste, edilizia e tartufi, modifica alcune scadenze della l.r. 20/2023, istituisce un fondo 2024 da 3,85 milioni per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eventi meteo del 9 febbraio-2 maggio 2024 e autorizza per il 2025 un contributo fino a 57 milioni per la seconda fase della diga foranea del porto di Genova. Vigente dal giorno della pubblicazione, 29 maggio 2024.

Adeguamenti normativi regionali e misure straordinarie su caccia, foreste, edilizia, viabilità e porto di Genova

Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale

La legge riguarda la Regione Liguria e introduce adeguamenti puntuali in più settori dell’ordinamento regionale, con alcune misure finanziarie straordinarie e modifiche a discipline già vigenti in materia venatoria, forestale, edilizia e tartufigena.

Caccia e gestione faunistica

Vengono rafforzate e precisate alcune regole sulla caccia. Per i richiami vivi è vietato usare o detenere esemplari non identificati con anello inamovibile numerato rilasciato dalla Regione, che è l’unico contrassegno con valore legale per la detenzione e l’uso venatorio. Il nuovo contrassegno, se rilasciato, si aggiunge all’eventuale precedente. La sostituzione dell’anello è ammessa solo in casi motivati e documentati: benessere animale, finalità terapeutiche certificate dal veterinario, deterioramento accertato da soggetti qualificati o esigenze di uniformazione disposte dalle autorità. Gli anelli vanno annotati nel registro personale del detentore; i richiami privi di anello sono immediatamente liberati dalla vigilanza.

Per il recupero degli ungulati feriti, la disciplina consente l’abbattimento anche fuori dagli orari e giorni venatori, per ragioni sanitarie, di sicurezza pubblica o della circolazione, purché vi sia comunicazione entro la chiusura della giornata di caccia agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini competenti e alla polizia regionale. Può essere disposto l’accompagnamento da personale qualificato. La ricerca avviene, salvo comprovata irreperibilità, con cani da traccia abilitati ENCI e conduttori abilitati dalla Regione o dalle province. Per recuperare e abbattere l’animale ferito possono essere portate e usate le armi previste dalla normativa statale. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca richiede autorizzazione regionale o del titolare dell’azienda. Le spoglie dell’animale recuperato spettano al cacciatore che ha ferito il capo.

Sanzioni in materia venatoria

Per le violazioni richiamate dalla norma modificata si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, fatti salvi i casi previsti dalla disciplina ambientale richiamata dalla legge regionale.

Interventi selvicolturali e prescrizioni forestali

La modifica del regolamento forestale qualifica come temporanee le operazioni connesse agli interventi selvicolturali e precisa che tali operazioni sono soggette all’autorizzazione paesaggistica prevista dalla normativa regionale, salvo i casi di esenzione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, per l’effettiva applicazione di una parte della disciplina, la Giunta regionale deve emanare specifiche linee guida attuative.

Edilizia e sistemazioni idraulico-agrarie

Le opere di manutenzione e ripristino funzionale di sistemazioni idrauliche agrarie, come le fasce terrazzate con muri a secco, quando rientrano nelle fattispecie indicate dalla normativa statale edilizia e paesaggistica, non necessitano di autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di assenso.

Modifiche alla l.r. 20/2023

Una disposizione della legge regionale 20/2023 viene abrogata, mentre un termine ivi previsto è prorogato dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024.

Fondo straordinario per la viabilità provinciale

Per il solo anno 2024 è istituito un fondo di 3.850.000 euro per ripristinare la funzionalità delle infrastrutture viarie danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi in Liguria dal 9 febbraio al 2 maggio 2024. Le risorse sono destinate alla Città metropolitana di Genova e alle province per interventi di ripristino strutturale. La Giunta regionale individua gli interventi finanziabili sulla base dell’istruttoria della struttura competente in protezione civile.

Contributo per la seconda fase della diga foranea del porto di Genova

Per il 2025 la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a 57 milioni di euro, in favore del Commissario straordinario o, su richiesta, dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, per la realizzazione e il completamento della seconda fase della nuova diga foranea del porto di Genova. Il beneficiario deve redigere semestralmente una relazione sullo stato di avanzamento lavori da sottoporre al parere del Consiglio regionale. La copertura è assicurata anche tramite ricorso all’indebitamento per il 2025, con conseguenti variazioni di bilancio e aggiornamento degli allegati contabili.

Variazioni di bilancio e coperture finanziarie

La legge dispone le necessarie variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio 2024-2026 per finanziare il fondo sulla viabilità e il contributo per la diga, nonché l’adeguamento degli allegati di bilancio e dei prospetti relativi all’equilibrio e ai limiti di indebitamento.

Disciplina sui tartufi

La Regione può variare il calendario regionale di raccolta dei tartufi, previo conforme parere di uno dei centri o istituti di ricerca specializzati, per preservare il patrimonio tartufigeno e in relazione all’andamento meteoclimatico, anche con riferimento a specifiche zone geografiche di raccolta.

Invarianza finanziaria e entrata in vigore

Per le modifiche di natura ordinamentale non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, cioè il 29 maggio 2024.

Testo integrale

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