L.R. Liguria 9/2024
SESTO PROVVEDIMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abroga espressamente una serie di leggi e regolamenti regionali già superati o non più operativi, incluso l’art. 18 della l.r. 16/1978, e conferma che l’abrogazione di norme già abrogate non le fa rivivere. Restano salvi i rapporti, gli accertamenti e gli impegni di spesa già sorti, nonché le pratiche di contributo già presentate alla data di entrata in vigore. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Sesto provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale
Sesto provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale
La legge regionale 1 luglio 2024, n. 9 interviene sull’ordinamento della Regione con una finalità di razionalizzazione e pulizia normativa. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale e opera mediante abrogazioni espresse di disposizioni ritenute già superate, non più efficaci o non più applicate.
Finalità e ambito dell’intervento
La legge mira a semplificare il sistema normativo regionale attraverso la rimozione dal testo vigente di leggi regionali e regolamenti regionali già implicitamente abrogati oppure comunque non più operanti. L’intervento ha natura prettamente ricognitiva e di manutenzione normativa.
Abrogazioni disposte
La disciplina risultante prevede l’abrogazione delle norme elencate negli allegati alla legge:
- le leggi e i regolamenti regionali indicati negli elenchi “A” e “B” sono abrogati o confermati come abrogati;
- è espressamente abrogato e rimane abrogato l’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 1978, n. 16, relativa ai programmi pluriennali di attuazione e a disposizioni sulla edificabilità dei suoli;
- per ragioni di certezza del diritto, sono o rimangono abrogate anche le disposizioni legislative e regolamentari contenute nell’elenco “C”, ferma restando la validità degli effetti abrogativi già prodottisi in precedenza.
La legge precisa inoltre che l’abrogazione di norme già abrogate non determina alcuna reviviscenza delle stesse.
Regime transitorio e salvaguardia dei rapporti pregressi
Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi per i rapporti sorti durante il loro periodo di vigenza. Restano inoltre salvi:
- gli accertamenti dell’entrata già avviati;
- gli impegni di spesa già assunti.
Per i procedimenti di contributo, le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge devono essere definite secondo la normativa previgente, sia per la concessione sia per la liquidazione.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Si tratta quindi di un intervento privo di effetti finanziari aggiuntivi per la Regione.
Valutazione di attualità
L’atto ha carattere di manutenzione normativa e resta utile come fonte di abrogazione e coordinamento del testo vigente regionale. Non appare obsoleto, poiché produce effetti attuali sul quadro normativo regionale.
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