Provvedimento del 21/12/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione ai contribuenti con possibili anomalie dichiarative sull’anno d’imposta 2016, emerse dal confronto con i dati esteri CRS, per favorire la regolarizzazione spontanea mediante ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa, con disponibilità dei dati anche alla Guardia di Finanza.
Comunicazione ai contribuenti per omessa dichiarazione di attività finanziarie estere 2016
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo sulle attività finanziarie estere 2016
Il provvedimento disciplina la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia a specifici contribuenti che, per l’anno d’imposta 2016, avrebbero omesso di dichiarare attività finanziarie detenute all’estero. L’obiettivo è favorire la regolarizzazione spontanea delle posizioni fiscali emerse dall’incrocio tra i dati ricevuti dalle amministrazioni fiscali estere e le dichiarazioni presentate in Italia.
Finalità e ambito della comunicazione
La comunicazione è finalizzata a stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990. Il provvedimento mira anche a favorire l’emersione spontanea di eventuali redditi prodotti dalle attività estere non dichiarate.
Le anomalie segnalate derivano dall’analisi dei dati acquisiti nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS), applicato con riferimento al periodo d’imposta 2016.
Contenuto della comunicazione al contribuente
La comunicazione inviata al contribuente contiene:
- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- modalità per regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso;
- modalità per richiedere informazioni o chiarimenti presso la Direzione Provinciale competente.
Regolarizzazione mediante dichiarazione integrativa
I contribuenti destinatari della comunicazione possono regolarizzare l’errore o l’omissione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa. La regolarizzazione avviene secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
Il provvedimento richiama, in particolare, la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso e di presentare una dichiarazione integrativa con:
- quadro RW correttamente compilato per gli obblighi di monitoraggio fiscale;
- indicazione degli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività estere nei pertinenti quadri dichiarativi.
Messa a disposizione dei dati alla Guardia di Finanza
Le informazioni e i dati oggetto della comunicazione sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Presupposti normativi e sistema di scambio informazioni
Il provvedimento si fonda sull’articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che attribuisce al Direttore dell’Agenzia il compito di individuare le modalità con cui gli elementi informativi sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
Sono richiamati inoltre:
- la disciplina europea sullo scambio automatico di informazioni, in particolare la DAC2, con riferimento all’art. 8, paragrafo 3 bis, della Direttiva 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE;
- lo standard OCSE Common Reporting Standard, operativo anche a livello extra-UE dal periodo d’imposta 2016.
Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l’identificativo del conto, l’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, gli interessi, dividendi e altri redditi generati e gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento elenca numerosi riferimenti normativi, tra cui quelli relativi:
- alle attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- alla disciplina sul monitoraggio fiscale e sull’assistenza amministrativa internazionale;
- alla normativa sulle sanzioni tributarie e sul ravvedimento operoso;
- alle modalità di presentazione telematica delle dichiarazioni;
- allo statuto dei diritti del contribuente;
- alla protezione dei dati personali e ai servizi telematici dell’Agenzia.
Pubblicazione ed efficacia
Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 21 dicembre 2017.
Testo integrale
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