Ordinanza n. 88/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego, anche parziale, di accesso alla documentazione della procedura di gara per il servizio di ristorazione ospedaliera e territoriale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La controversia principale riguarda l'aggiudicazione, in favore della società E.P. S.p.A., di un appalto specifico indetto dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo nell'ambito dello SDAPA, avente a oggetto il servizio di ristorazione per i pazienti delle strutture sanitarie per la durata di 24 mesi. La società principale ha impugnato gli atti di gara, chiedendo anche l'inefficacia dell'eventuale contratto, il subentro e l'accesso alla documentazione amministrativa, economica e tecnica dell'aggiudicataria, nonché agli atti relativi alla verifica di anomalia, ai costi della manodopera e alla disponibilità di un centro cottura di emergenza. La società E.P. S.p.A. ha proposto ricorso incidentale, impugnando, per quanto di interesse, i verbali relativi all'ammissione e alla valutazione dell'offerta del raggruppamento concorrente, deducendo inoltre il mancato riconoscimento di otto punti tabellari alla propria offerta tecnica e contestando i dinieghi, anche parziali, opposti dall'ASP alla propria richiesta di accesso alla documentazione di gara. L'ordinanza decide esclusivamente sull'istanza di accesso agli atti in corso di causa della ricorrente incidentale.
La decisione
Il TAR accoglie l'istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente incidentale, richiamando integralmente, per relationem, le motivazioni già esposte nelle ordinanze collegiali n. 2681/2025 e n. 2697/2025, ritenute applicabili a posizioni speculari. Dichiara conseguentemente l'obbligo dell'ASP di Palermo di esibire la documentazione richiesta entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, dell'ordinanza. Il giudizio principale e il ricorso incidentale nel merito non risultano definiti. Le spese seguono la soccombenza: l'ASP di Palermo e la ricorrente principale sono condannate, ciascuna, al pagamento di 750 euro, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Nel corso di un giudizio amministrativo relativo a una procedura di gara, l'istanza di accesso agli atti proposta da un concorrente deve essere accolta quando la sua posizione processuale e sostanziale presenta esigenze conoscitive speculari a quelle già riconosciute in precedenti provvedimenti adottati nel medesimo contesto contenzioso.
- L'accoglimento dell'accesso in corso di causa comporta la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di esibire la documentazione richiesta entro il termine fissato dal giudice, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, se anteriore.
- Quando l'amministrazione e la parte principale risultano soccombenti rispetto all'istanza di accesso proposta dalla ricorrente incidentale, le spese relative alla fase sono poste a loro carico secondo soccombenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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