Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 4752 del 28-11-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che i buoni lavoro acquistati prima del 17 marzo 2017 possono essere usati solo per prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2017, con consuntivazione telematica entro il 15 gennaio 2018 e successiva inibizione dell’accesso alla procedura dal 16 gennaio 2018. Regola anche i rimborsi delle somme non utilizzate, richiedibili entro il 31 marzo 2018, e richiama la scadenza operativa per i Voucher PEA al 16 marzo 2018.

Termine di utilizzo dei voucher lavoro accessorio e adempimenti transitori

Termine di utilizzabilità dei voucher lavoro accessorio acquistati prima del 17 marzo 2017

Il documento fornisce indicazioni operative sul regime transitorio successivo all’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio disposta dal Decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla Legge 20 aprile 2017, n. 49. L’obiettivo è disciplinare l’utilizzo dei voucher già richiesti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché i relativi adempimenti di consuntivazione e rimborso.

Quadro normativo di riferimento

Il decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 ha abrogato, al primo comma dell’articolo 1, gli articoli 48, 49 e 50 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, che regolavano il lavoro accessorio. La norma ha tuttavia previsto una disciplina transitoria per i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto, consentendone l’utilizzo fino al 31 dicembre 2017.

Il testo richiama inoltre il messaggio Hermes n. 1652/2017, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, nel periodo transitorio, l’utilizzo dei buoni deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul lavoro accessorio contenute nel decreto legislativo n. 81/2015, nonostante l’abrogazione intervenuta.

Utilizzo dei buoni e limiti temporali

I buoni lavoro richiesti entro il 17 marzo 2017 possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni che si svolgano entro il 31 dicembre 2017. Ne deriva che:

  • non è consentito inserire nella procedura informatica prestazioni con data di inizio o di fine successiva al 31 dicembre 2017;
  • eventuali prestazioni inserite erroneamente e riferite a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 vengono cancellate d’ufficio, senza comunicazione al committente;
  • se una prestazione ha data di inizio nel 2017 e data di fine nel 2018, viene cancellata d’ufficio soltanto la parte relativa al 2018.

Per i bonus baby sitting il documento rinvia a successive specifiche indicazioni operative.

Consuntivazione delle prestazioni tramite procedura telematica

Nel caso di utilizzo dei buoni lavoro attraverso la procedura telematica, le prestazioni rese fino al 31 dicembre 2017 devono essere consuntivate dal committente entro il 15 gennaio 2018, termine definito come improrogabile.

Dal 16 gennaio 2018 sarà inibito l’accesso alla procedura internet dedicata al lavoro accessorio. Il documento evidenzia quindi la necessità di completare per tempo gli adempimenti informatici relativi alle prestazioni già svolte nel periodo transitorio.

Verifica della capienza del portafoglio virtuale e versamenti

I committenti devono verificare la capienza del proprio portafoglio virtuale prima di inserire le prestazioni in procedura. Il documento precisa che non sarà in alcun caso possibile incrementare la provvista economica già consolidatasi con i versamenti effettuati entro il 17 marzo 2017 mediante nuovi versamenti.

Viene inoltre richiamata la Risoluzione n. 37/E del 22 marzo 2017, con cui è stata soppressa la causale LACC di versamento tramite modello F24.

Rimborsi delle somme non utilizzate e termini di richiesta

I rimborsi delle somme versate entro il 17 marzo 2017 e non utilizzate dal committente alla data del 31 dicembre 2017 possono essere richiesti tramite modello Sc52 entro il 31 marzo 2018.

Il documento precisa inoltre che restano ferme le funzioni di pagamento e di rimborso dei Voucher PEA e dei Voucher Postali, pur raccomandando a committenti e lavoratori di effettuare tempestivamente i relativi adempimenti. Per i Voucher PEA viene indicato espressamente il termine del 16 marzo 2018.

Indicazioni finali

Il documento ha quindi natura principalmente operativa e transitoria: definisce il limite ultimo di utilizzo dei voucher già acquistati, i termini di consuntivazione delle prestazioni, le modalità di cancellazione delle prestazioni non ammissibili, e i termini per richiedere i rimborsi delle somme non utilizzate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.