Messaggio numero 4804 del 30-11-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce quando le domande NASpI presentate per errore possono essere trasformate in domande DIS-COLL, alla luce delle proroghe e della stabilizzazione della prestazione. Indica le decorrenze applicabili, i soggetti interessati, le modalità operative per le strutture territoriali e la possibilità di agire in autotutela in presenza di istanze o ricorsi non decaduti.
Chiarimenti sulla trasformazione delle domande NASpI erroneamente presentate in domande DIS-COLL
Trasformazione delle domande NASpI in DIS-COLL
Il documento integra precedenti messaggi INPS e fornisce chiarimenti operativi sulla gestione delle domande di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS-COLL. L’obiettivo è definire in quali casi sia ammessa la trasformazione dell’istanza e quali adempimenti debbano essere svolti dalle strutture territoriali.
Quadro normativo di riferimento
Viene richiamata innanzitutto la proroga della sperimentazione DIS-COLL disposta dall’art. 3, comma 3-octies, della Legge 27 febbraio 2017, n. 19, in sede di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244. Tale proroga ha esteso il riconoscimento dell’indennità agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017.
Successivamente, la Legge 22 maggio 2017, n. 81, all’art. 7, ha modificato e integrato l’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, stabilizzando ed estendendo la DIS-COLL. In base alla nuova disciplina, a decorrere dal 1° luglio 2017 l’indennità spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data.
Casi in cui è ammessa la trasformazione della domanda
È consentita la trasformazione della domanda NASpI in domanda DIS-COLL quando la domanda sia stata presentata per errore materiale ma presenti tutti i requisiti per essere valutata come DIS-COLL.
Le ipotesi ammesse sono distinte in base alla data dell’evento di disoccupazione:
- per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, la trasformazione è possibile per le domande riferibili alla disciplina DIS-COLL prorogata;
- per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni avvenute a partire dal 1° luglio 2017.
Il documento precisa inoltre che la trasformazione può avvenire anche a valere sulle risorse residue stanziate dall’art. 1, comma 310, della Legge n. 208/2015.
Modalità operative per le strutture territoriali
Nei casi in cui la trasformazione sia ammessa, le strutture territoriali devono acquisire una nuova domanda corretta, ma solo su istanza di parte. Alla nuova istanza deve essere allegata la documentazione eventualmente richiesta per l’accesso alla prestazione spettante.
Le nuove domande devono essere registrate con la medesima data di presentazione della domanda originariamente inoltrata in modo errato, così da conservare la decorrenza originaria della richiesta.
Istanza di parte, ricorsi e autotutela
Il documento conclude precisando che, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi relativi a domande erroneamente presentate, e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali possono procedere in autotutela seguendo le indicazioni fornite.
Sintesi operativa
In sostanza, il messaggio consente la rettifica delle domande NASpI presentate per errore come domande DIS-COLL, ma solo nei limiti temporali e soggettivi fissati dalla normativa richiamata. La regola operativa centrale è che la rettifica avviene su richiesta dell’interessato, con conservazione della data originaria di presentazione e nel rispetto delle condizioni di accesso alla prestazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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