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Messaggio

Messaggio numero 4811 del 30-11-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio fornisce le prime istruzioni operative per la presentazione, trasmissione e istruttoria delle domande di Reddito di Inclusione, disciplinando ruoli di Comuni e INPS, requisiti di accesso, controlli, calcolo della prestazione e durata, con specifiche sul periodo transitorio rispetto al SIA.

Prime istruzioni operative sul Reddito di Inclusione (ReI)

Reddito di Inclusione (ReI): prime istruzioni operative

Il documento fornisce indicazioni operative per l’avvio della misura di contrasto alla povertà denominata Reddito di Inclusione, introdotta dal D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147. Le istruzioni riguardano la presentazione delle domande, i canali di trasmissione all’INPS, le verifiche istruttorie e la disciplina della durata della prestazione, anche nel rapporto con il SIA.

Ambito di applicazione e avvio delle domande

Le domande di ReI possono essere presentate dal 1° dicembre 2017, data dalla quale risultano operative anche le modalità di trasmissione delle domande da parte dei Comuni all’Istituto.

La domanda deve essere presentata presso i punti di accesso individuati dai Comuni, coordinati a livello di ambito territoriale. Tali punti di accesso devono essere comunicati all’INPS, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alla Regione competente entro novanta giorni dal 14 ottobre 2017. In attesa di tale comunicazione, la domanda viene presentata al Comune singolo o associato nell’ambito territoriale.

Il modulo di domanda è allegato alla circolare n. 172 del 22 novembre 2017 ed è disponibile sui siti internet dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Trasmissione della domanda e abilitazione ai servizi

La trasmissione delle domande all’INPS da parte dei Comuni può avvenire tramite tre canali:

  • inserimento manuale da web tramite l’applicazione disponibile sul sito INPS;
  • upload da web tramite la stessa applicazione;
  • cooperazione applicativa.

Le indicazioni tecnico-procedurali per l’uso dell’applicativo web e per le verifiche istruttorie automatizzate sono contenute nel manuale tecnico presente nell’applicativo. Con messaggio n. 4636 del 21 novembre 2017 sono inoltre state fornite le indicazioni tecniche e il tracciato per upload e cooperazione applicativa.

Per la presentazione delle richieste di abilitazione e per il ritiro del PIN necessario all’utilizzo dei servizi web INPS, è previsto che:

  • venga compilata e sottoscritta la richiesta;
  • la richiesta sia inviata via PEC alla Struttura INPS territorialmente competente, allegando copia dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori e, se necessario, il provvedimento di conferimento della delega o dell’incarico del legale rappresentante;
  • la Struttura territoriale INPS attivi il PIN e comunichi via PEC all’ente richiedente la disponibilità del PIN, invitandolo al ritiro;
  • il ritiro possa essere effettuato da un soggetto incaricato dal legale rappresentante o da suo delegato;
  • l’operatore INPS verifichi la delega al ritiro e faccia sottoscrivere una ricevuta di consegna.

Se gli utenti da abilitare sono già in possesso del PIN, anche da convertire in PIN dispositivo, l’abilitazione può avvenire con il solo invio via PEC dei moduli alla Direzione provinciale INPS competente, senza ritiro presso la struttura territoriale. Le comunicazioni PEC sono accettate solo se provenienti dagli indirizzi PEC delle amministrazioni richiedenti.

Se la richiesta proviene dall’ente capofila dell’ambito territoriale, la Direzione regionale o la Direzione di coordinamento metropolitano verifica la delega allo svolgimento delle funzioni in nome e per conto dei Comuni dell’ambito e, in caso positivo, procede all’abilitazione o estensione del PIN multiprofilo.

Competenze delle amministrazioni coinvolte

Nel procedimento di concessione della misura intervengono:

  • i Comuni, singoli o associati in ambiti territoriali;
  • l’INPS.

Il modulo di domanda ha natura di autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti di accesso al ReI. La verifica della fondatezza e veridicità delle dichiarazioni è svolta, per quanto di competenza, dall’INPS e dai Comuni.

Competenze comunali

Il Comune, anche tramite i punti di accesso, deve trasmettere le informazioni contenute nel modulo di domanda, comprensive del codice fiscale del richiedente; senza tale dato le richieste non possono essere esaminate.

La trasmissione della domanda deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione. Entro lo stesso termine il Comune deve verificare la sussistenza dei requisiti di residenza e soggiorno del richiedente. Tali requisiti devono sussistere sia al momento della domanda sia per tutta la durata dell’erogazione.

In presenza di donna in stato di gravidanza accertata nel nucleo familiare, il Comune deve prendere visione della documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica e verificare che la domanda sia stata presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.

Il rispetto del termine di 15 giorni lavorativi è ritenuto necessario per evitare pagamenti indebiti e per non comprimere i tempi di definizione del progetto personalizzato. Se il controllo negativo dei requisiti comunali perviene dopo tale termine e comunque dopo l’accoglimento della domanda, con beneficio già riconosciuto ed erogato, l’INPS deve revocare la prestazione e recuperare quanto indebitamente percepito dal nucleo.

Competenze dell’INPS e verifiche istruttorie

Entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda da parte del Comune, l’INPS verifica gli ulteriori requisiti di accesso.

Requisiti familiari

L’analisi automatizzata della composizione del nucleo familiare, risultante dalla DSU in corso di validità, accerta la presenza di uno dei seguenti requisiti, verificati esclusivamente al momento della presentazione della domanda:

  • un componente di età inferiore a 18 anni;
  • una persona con disabilità e almeno un suo genitore ovvero un tutore;
  • almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che abbia cessato da almeno tre mesi di percepire l’intera prestazione per la disoccupazione, oppure, se privo del diritto a tale prestazione per carenza dei requisiti, sia disoccupato da almeno tre mesi.

Ai fini di quest’ultimo requisito, sono considerati disoccupati anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni ex art. 13 del TUIR, cioè rispettivamente 8.000 euro e 4.800 euro. Se dagli archivi lavorativi emerge un’attività subordinata o autonoma, la domanda viene evidenziata e l’operatore deve verificare il rispetto dei requisiti reddituali.

La prestazione di lavoro occasionale, disciplinata dall’art. 54-bis, comma 4, del D.L. n. 50/2017, non incide sullo stato di disoccupazione, poiché i compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.

Per la verifica della cessazione da almeno tre mesi del godimento della prestazione di disoccupazione, la procedura considera tutti gli ammortizzatori sociali erogati dall’Istituto per disoccupazione involontaria. In primo luogo viene controllata l’esistenza di una domanda di ammortizzatore sociale, con data di presentazione antecedente di almeno tre mesi rispetto alla domanda di ReI. Se la domanda non è definita, la pratica ReI viene posta in evidenza per consentire, ove possibile, la definizione dell’ammortizzatore sociale. Il periodo di percezione è determinato secondo il criterio della competenza, inteso come data inizio e data fine prestazione.

Requisiti economici

I requisiti economici del nucleo familiare sono valutati sulla base dell’attestazione ISEE in corso di validità alla data della domanda. Tali requisiti devono sussistere sia al momento della presentazione sia per tutta la durata della prestazione, con controlli effettuati sia in istruttoria sia in gestione dell’istanza.

In caso di attestazione ISEE con omissioni e difformità, la domanda viene evidenziata affinché il richiedente, previa comunicazione dell’Istituto, possa giustificare o superare tali irregolarità. Ulteriori istruzioni operative per la gestione di queste attività saranno fornite con successivo messaggio.

La procedura rende disponibili i valori dei relativi indicatori economici e, in particolare, il requisito ISRE ai fini ReI, il cui valore non è presente nell’attestazione ISEE.

Ai soli fini della verifica del diritto al ReI, dal valore ISEE viene sottratto l’ammontare dei trattamenti SIA, ASDI e Carta acquisti, rapportato alla scala di equivalenza, eventualmente percepiti nell’anno di riferimento della DSU. Ad esempio, per una domanda presentata a dicembre 2017, viene sottratto il beneficio Carta acquisti eventualmente erogato nel 2015. Anche tale valore è reso disponibile in procedura.

Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2017, il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente del nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

La verifica avviene considerando gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di disoccupazione involontaria e riscontrando l’effettiva fruizione sulla piattaforma fiscale. Si applica il criterio di cassa, valutando il momento effettivo di percezione della prestazione di disoccupazione.

Definizione del procedimento e determinazione della misura

Conclusa l’istruttoria, l’INPS procede al calcolo della prestazione secondo le indicazioni già fornite nella circolare n. 172 del 22 novembre 2017.

Il beneficio economico annuo del ReI è pari a un valore massimo di 3.000 euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza relativo alla composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. n. 159/2013, e ulteriormente moltiplicato per un parametro pari, in prima applicazione, al 75 per cento. L’importo mensile corrisponde a un dodicesimo del valore annuo.

Dall’importo mensile vengono sottratti:

  • gli eventuali trattamenti assistenziali fruiti dai componenti del nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi;
  • in presenza di redditi da parte dei componenti del nucleo, l’ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’indicatore.

I trattamenti assistenziali sono considerati sulla base degli obblighi di trasmissione al Casellario dell’Assistenza da parte dei soggetti erogatori, compreso l’INPS. La procedura rende disponibile il dettaglio del calcolo e degli importi sottratti.

Al termine, l’INPS trasmette all’interessato il provvedimento di accoglimento o di reiezione; in caso di reiezione, il provvedimento indica le motivazioni. I Comuni e/o gli ambiti territoriali dispongono di una funzione specifica per controllare l’esito dell’istruttoria.

Durata della prestazione e rapporto con il SIA

Il ReI è concesso per un periodo massimo di 18 mesi. Esaurita integralmente la prestazione, una nuova domanda può essere presentata solo dopo sei mesi dalla cessazione del beneficio; in tal caso la durata è di 12 mesi.

Su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla durata massima del ReI devono essere sottratte le mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) già erogate al nucleo familiare, anche se la domanda di ReI viene presentata dopo il termine di erogazione del SIA. Non è previsto un limite massimo di tempo per tale sottrazione.

Il documento riporta le seguenti casistiche per i beneficiari SIA che presentano domanda di ReI:

  • se la domanda è presentata dal 1° al 5° bimestre SIA, vi è trasformazione del SIA in ReI; ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i mesi di SIA già goduti e, fino al raggiungimento di 12 mesi, si percepisce il beneficio maggiore tra SIA e ReI, mentre dal 13° importo spetta il ReI;
  • se la domanda è presentata nel 6° bimestre, vi è continuità SIA-ReI; ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i 12 mesi percepiti a titolo di SIA e spetta sempre il ReI;
  • se la domanda è presentata dopo il 6° bimestre o comunque dopo la decadenza del SIA, si accede al ReI; ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i mesi già percepiti a titolo di SIA e spetta il ReI.

Poiché il SIA è erogato con periodicità bimestrale, se la domanda di ReI viene presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la prestazione ReI, se accolta, decorre dal mese successivo alla conclusione del bimestre SIA.

Periodo transitorio

L’art. 25 del D.Lgs. n. 147/2017 disciplina il periodo transitorio. Per i soggetti che avevano esaurito il SIA al 1° dicembre 2017, ossia con il sesto bimestre terminato a ottobre 2017, e che presentino domanda di ReI a dicembre 2017 risultando in possesso dei requisiti, è previsto:

  • un bimestre aggiuntivo di SIA, corrispondente alla 13ª e 14ª mensilità;
  • 4 mesi di ReI, dal 15° al 18° mese.

In ogni caso, l’intero periodo di fruizione del SIA deve essere sottratto dalla durata del ReI.

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