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Legge

L.R. Marche 20/2006

Disposizioni in materia di tributi regionali

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interpreta autenticamente una norma IRAP del 2001, limitando la riduzione dell’aliquota al 4,50% al solo periodo d’imposta in cui ricorre almeno una delle condizioni previste. Ridetermina inoltre, dal 1° gennaio 2007, l’addizionale regionale sul gas metano e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti, con aliquota ridotta per i comuni in zona climatica E. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni in materia di tributi regionali

Disposizioni in materia di tributi regionali

La legge regionale del 21 dicembre 2006 n. 20 interviene su alcuni tributi regionali applicabili nel territorio della Regione, in particolare sull’IRAP e sull’addizionale regionale relativa al gas metano. Contiene inoltre una norma di interpretazione autentica e una rideterminazione di aliquote con decorrenza temporale espressa.

Interpretazione autentica della riduzione IRAP

La legge chiarisce il significato della disposizione regionale già contenuta nella l.r. 35/2001 in materia di IRAP. La riduzione dell’aliquota al 4,50% prevista dal periodo d’imposta 2005 per i soggetti passivi indicati nella norma si applica alle imprese di cui alla lettera b) solo per il periodo d’imposta in cui sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste ai numeri 1), 2), 3) e 4) della disposizione interpretata.

Addizionale regionale sul gas metano

Dal 1° gennaio 2007 la misura dell’addizionale regionale sull’imposta di consumo del gas metano usato come combustibile nel territorio regionale, nonché dell’imposta regionale sostitutiva dovuta dalle utenze esenti, è elevata da euro 0,0155 a euro 0,0181 per metro cubo di gas erogato.

Agevolazione per i comuni della zona climatica E

Per le utenze situate nei comuni appartenenti alla zona climatica “E”, determinata ai sensi della legge n. 10/1991, l’addizionale e l’imposta sostitutiva sono ridotte a euro 0,0129 per metro cubo di gas erogato. La disciplina agevolata opera quindi solo per tali comuni e nel quadro della rideterminazione decorrenza 1° gennaio 2007.

Decorrenza e urgenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La parte relativa al gas metano produce effetti dal 1° gennaio 2007, mentre la norma interpretativa opera sul significato della disciplina IRAP già vigente.

Profili di attualità

La legge non risulta priva di utilità pratica in quanto interviene su un’interpretazione IRAP e su una disciplina tributaria regionale con decorrenze specifiche; non contiene invece una scadenza finale esplicita.

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