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Legge

L.R. Marche 22/2006

Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"

Normativa regionaleL.R. Marche 22/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica e integra la l.r. Toscana 36/2005 sul sistema regionale delle politiche abitative, introducendo un nuovo titolo sulla edilizia residenziale pubblica e agevolata, criteri di assegnazione e gestione, punteggi e norme transitorie. Prevede inoltre l’abrogazione della previgente l.r. 44/1997 e il mantenimento temporaneo di alcune discipline fino all’adozione degli atti attuativi.

Modifiche al riordino regionale delle politiche abitative

Modificazioni al riordino del sistema regionale delle politiche abitative

La legge regionale della Toscana 27 dicembre 2006, n. 22 interviene sulla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36, riordinando e integrando la disciplina delle politiche abitative regionali. Il provvedimento introduce un nuovo titolo dedicato alla materia, coordina la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e agevolata, definisce punteggi e criteri di assegnazione e disciplina il regime transitorio.

Ambito della riforma e nuove disposizioni introdotte

L’atto aggiunge alla l.r. 36/2005 un nuovo titolo III bis, articolato in più capi, con una serie di nuovi articoli dedicati alla disciplina degli alloggi e alle relative procedure di gestione e assegnazione. La riforma si inserisce nel quadro del riordino del sistema regionale delle politiche abitative e opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Toscana.

Regime transitorio e applicazione della disciplina previgente

La legge prevede numerose clausole transitorie per evitare vuoti applicativi fino all’adozione degli atti attuativi:

  • fino all’approvazione dell’atto della Giunta regionale richiamato dall’art. 20 quater, comma 1, lett. d), continua ad applicarsi la disciplina previgente;
  • fino all’approvazione da parte del Comune dell’atto sulle modalità di assegnazione degli alloggi previsto dall’art. 20 quinquies, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina previgente;
  • fino all’adozione del regolamento della Giunta regionale di cui all’art. 20 sexies, la gestione degli alloggi assegnati ai sensi della l.r. 44/1997 resta regolata dalla stessa legge;
  • fino all’adozione del regolamento degli enti gestori di cui all’art. 20 octies, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente;
  • fino all’adozione del regolamento regionale di cui all’art. 20 quaterdecies, comma 1, il canone degli alloggi di ERP sovvenzionata è calcolato secondo la normativa previgente.

In via generale, se non è previsto un termine diverso, i regolamenti e i provvedimenti attuativi devono essere approvati entro nove mesi dall’entrata in vigore della legge; gli atti di competenza degli enti proprietari subordinati a regolamento regionale vanno adottati entro sei mesi dall’emanazione di quel regolamento.

Effetti sui procedimenti e sulla gestione degli alloggi ex l.r. 44/1997

La legge disciplina anche la fase di passaggio dal precedente regime:

  • le commissioni previste dall’art. 17 della l.r. 44/1997, in carica alla data di approvazione della legge, restano operative fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto per gli atti degli enti proprietari;
  • i procedimenti in corso ai sensi dell’art. 51 della l.r. 44/1997 perdono efficacia;
  • i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo art. 51, per i quali non sia stato ancora rilasciato l’alloggio, si intendono revocati di diritto;
  • il regime di gestione degli alloggi di edilizia agevolata realizzati da enti pubblici prima dell’entrata in vigore della l.r. 44/1997 è assoggettato alle norme del nuovo titolo III bis della l.r. 36/2005.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Tra gli interventi di coordinamento, la legge abroga la l.r. 22 luglio 1997, n. 44, che costituiva la precedente disciplina di riferimento in materia. Le ulteriori disposizioni dell’articolo 3 modificano numerosi articoli della l.r. 36/2005 e coordinano anche una previsione della l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Criteri di assegnazione: punteggi per le domande

L’allegato A stabilisce i punteggi da attribuire alle domande di assegnazione degli alloggi, in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del nucleo familiare richiedente.

Tra le condizioni soggettive sono considerati, con punteggi graduati dai Comuni:

  • il reddito del nucleo familiare, con incremento fino al 50% per chi possiede i requisiti per il contributo affitto ex art. 11, comma 4, l. 431/1998;
  • il numero dei componenti del nucleo;
  • la presenza di persone anziane oltre 65 anni;
  • la presenza di persone con handicap, con punteggio graduato in base al numero dei disabili e al grado di invalidità;
  • la presenza di minori fino a 14 anni;
  • i nuclei monoparentali con minori a carico;
  • i nuclei composti esclusivamente da giovani fino a 35 anni;
  • i nuclei composti esclusivamente da persone anziane oltre 65 anni;
  • la presenza in graduatoria, con punteggio annuo e limite massimo;
  • la residenza nel Comune, con punteggio per anno e limite massimo.

Non sono cumulabili i punteggi relativi alla presenza di anziani e quelli relativi ai nuclei composti esclusivamente da anziani.

Condizioni oggettive rilevanti ai fini del punteggio

Tra le condizioni oggettive rilevano, con punteggi differenziati:

  • abitazione in alloggio improprio, antigienico o inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando;
  • abitazione in alloggio non accessibile per un portatore di handicap che necessiti stabilmente della sedia a ruote, con necessaria attestazione sanitaria pubblica;
  • sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi di assistenza pubblica;
  • necessità di rilascio dell’alloggio per provvedimento esecutivo di rilascio, verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, ordinanza di sgombero o sentenza di separazione coniugale nei casi previsti.

Il punteggio per le ipotesi di rilascio dell’alloggio è graduato in relazione alla data di esecuzione del provvedimento. Non sono cumulabili tra loro i punteggi relativi ad alloggio improprio, antigienico, inadeguato e alle ipotesi di rilascio elencate nell’allegato.

Deprecazione operativa

L’atto non è considerato deprecato in senso pratico, perché contiene ancora disposizioni di coordinamento e di rinvio che incidono sulla disciplina regionale delle politiche abitative, pur essendo prevalentemente una legge di modifica e transizione.

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