L.R. Marche 21/2006
Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina l’INRCA quale IRCCS di rilevanza nazionale con autonomia pubblica, definendone attività, organi, patrimonio, controlli e regime transitorio. Disciplina anche la gestione liquidatoria della pregressa situazione economico-finanziaria, riferita ai crediti/debiti al 31 dicembre 2006, con piano di liquidazione e rendicontazione finale entro 78 mesi dall’approvazione.
Riordino dell’INRCA di Ancona
Riordino dell’INRCA di Ancona
La legge regionale disciplina il riordino dell’INRCA, qualificandolo come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico a rilevanza nazionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile. La disciplina riguarda esclusivamente l’INRCA e opera nell’ambito della Regione Marche, con sedi periferiche anche in Lombardia e Calabria.
Natura giuridica, sede e articolazione territoriale
L’INRCA è configurato come IRCCS a rilevanza nazionale non trasformato in fondazione. Ha sede legale ad Ancona e sedi periferiche nelle regioni Lombardia, Calabria e Marche. In seguito alle modifiche sopravvenute, è autorizzata la dismissione del presidio ospedaliero di Roma e l’ente provvede all’alienazione dei beni immobili non necessari alle funzioni istituzionali.
Attività istituzionali di ricerca e assistenza
L’Istituto svolge attività di ricerca e assistenza in favore della popolazione anziana, nel quadro della programmazione e della normativa sanitaria regionale. L’attività è orientata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie e polipatologie disabilitanti dell’anziano, con integrazione tra pratica clinica, ricerca scientifica, formazione e aggiornamento professionale.
La ricerca deve essere coerente con il programma nazionale di ricerca sanitaria e privilegiare la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica e in nuovi modelli organizzativi. L’assistenza riguarda le fasi di acuzie, post-acuzie e riabilitazione, anche mediante assistenza territoriale e residenziale. L’Istituto svolge inoltre attività di alta formazione nelle discipline e attività di riferimento.
Rapporti con il sistema sanitario e con altri enti
L’INRCA deve operare con risorse umane e tecnologiche adeguate, innovazioni culturali, finanziamenti ordinari e finalizzati, nonché attraverso collaborazioni con università e altri istituti di ricerca nazionali e internazionali. Le sedi periferiche operano nel rispetto della programmazione e della normativa sanitaria delle Regioni territorialmente competenti.
Organi dell’Istituto e principio di separazione delle funzioni
L’organizzazione è fondata sulla separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e funzioni di gestione e attuazione, dall’altro. Gli organi dell’INRCA sono:
- consiglio di indirizzo e verifica;
- direttore generale;
- direttore scientifico;
- collegio sindacale.
La Giunta regionale determina i compensi degli organi.
Consiglio di indirizzo e verifica
Il consiglio di indirizzo e verifica è composto da un presidente scelto dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute; quattro membri designati dal Consiglio regionale tra esperti di programmazione e gestione sanitaria; un membro per ciascuna Regione in cui l’INRCA ha sedi periferiche, escluse le Marche; e un membro designato dal Ministro della salute. Dura in carica cinque anni.
Il consiglio definisce le linee strategiche e di indirizzo dell’attività dell’Istituto, verifica il raggiungimento degli obiettivi e rende parere preventivo su atti rilevanti del direttore generale, tra cui alienazione del patrimonio, regolamento di organizzazione, bilanci e operazioni societarie o associative.
Se le designazioni regionali o statali non arrivano entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente della Giunta regionale può costituire il consiglio purché sia nominabile almeno la maggioranza dei componenti, con successive integrazioni.
Direttore generale, direttore scientifico e supporto gestionale
Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nell’elenco previsto dalla disciplina regionale del servizio sanitario. È il legale rappresentante dell’INRCA ed è responsabile della gestione complessiva, del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio, dell’attuazione di programmi e progetti, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’organizzazione del personale.
Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, ed è responsabile della ricerca. Promuove e coordina l’attività scientifica in coerenza con i fini istituzionali e con gli indirizzi del consiglio.
Il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati dallo stesso direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina statale sugli IRCCS.
Collegio sindacale e collegio di direzione
Il collegio sindacale dura quanto il consiglio di indirizzo e verifica ed è composto da tre membri: uno designato dal Consiglio regionale con funzioni di presidente, uno dalla Conferenza permanente regionale socio-sanitaria e uno dallo Stato. Per quanto non disciplinato dalla legge, si applica la normativa regionale sulle aziende del servizio sanitario.
Il collegio di direzione ha funzioni propositive verso il direttore generale in materia di organizzazione, sviluppo e valutazione delle attività cliniche e di ricerca, nonché di innovazione e valorizzazione delle risorse umane e professionali. La sua composizione è demandata al regolamento di organizzazione e comprende il direttore scientifico, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e i direttori di dipartimento, incluso quello delle professioni sanitarie.
Patrimonio e regolamento di organizzazione
Il patrimonio dell’INRCA è determinato secondo la disciplina statale sugli IRCCS. Il regolamento di organizzazione è adottato dal direttore generale, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica, in attuazione della legge regionale, della normativa statale e degli indirizzi e criteri esplicativi approvati dalla Giunta regionale.
Il regolamento disciplina la composizione e le funzioni di tutti gli organismi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Comitato tecnico scientifico e al Comitato etico.
Controlli
Il controllo sugli atti dell’INRCA è esercitato dalla Giunta regionale secondo le regole previste per le aziende del servizio sanitario regionale.
Regime transitorio, nomine iniziali e accordi interregionali
La legge prevede una disciplina transitoria per l’avvio dei nuovi organi. Il Consiglio regionale designa i propri membri del consiglio di indirizzo e verifica entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge; le candidature devono essere presentate nei trenta giorni precedenti. Entro dieci giorni dall’entrata in vigore, la Regione chiede le designazioni ai soggetti competenti per le componenti del consiglio e del collegio sindacale.
Il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del consiglio di indirizzo e verifica e alla costituzione del collegio sindacale entro il termine previsto dalla legge. Fino alla nomina dei nuovi organi restano in carica quelli già operanti alla data di entrata in vigore della legge. Gli indirizzi e criteri esplicativi per il regolamento di organizzazione devono essere approvati entro novanta giorni.
Il Presidente della Giunta regionale promuove inoltre accordi con le Regioni presso cui l’INRCA ha sedi operative per l’applicazione della legge, in particolare per le designazioni dei componenti regionali del consiglio.
Gestione liquidatoria della pregressa situazione economico-finanziaria
Per evitare interferenze tra la gestione precedente e quella dell’Istituto riordinato, è istituita una gestione liquidatoria. Il direttore generale ne assume le funzioni di commissario liquidatore.
Entro quaranta giorni dalla nomina, il commissario ricognisce debiti e crediti esistenti al 31 dicembre 2006 e predispone il piano di liquidazione. La Giunta regionale approva il piano e impartisce le direttive per la liquidazione. Il commissario cura anche gli adempimenti connessi alla nuova gestione, inclusa l’apertura di una nuova partita IVA e di una contabilità speciale di tesoreria presso la Banca d’Italia.
Il piano di liquidazione deve essere attuato nei settantotto mesi successivi alla sua approvazione, al termine dei quali il commissario predispone la rendicontazione finale.
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