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Regolamento

R.R. Marche 1/2007

Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari della Giunta regionale, delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti e delle Agenzie regionali e degli altri Enti controllati e vigilati dalla Regione in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (articolo 20, comma 2, e articolo 21, comma 2)

Normativa regionaleR.R. Marche 1/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento individua, per la Regione Marche e per vari enti/aziende controllati o vigilati, i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili e le operazioni consentite nello svolgimento delle funzioni istituzionali, quando non siano già specificati da legge. Si applica nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e prevede aggiornamenti periodici con successivo regolamento del Consiglio regionale.

Trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte degli enti regionali marchigiani

Trattamento di dati sensibili e giudiziari degli enti regionali marchigiani

Il regolamento disciplina, nell’ambito della Regione Marche, il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della Giunta regionale, delle aziende del servizio sanitario regionale, degli enti e delle agenzie regionali e degli altri enti controllati o vigilati dalla Regione. La disciplina è adottata in attuazione del d.lgs. 196/2003 e serve a individuare i tipi di dati e le operazioni eseguibili per finalità di rilevante interesse pubblico.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento si applica ai trattamenti effettuati nello svolgimento delle funzioni istituzionali dei soggetti regionali indicati, inclusi anche gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, limitatamente alla quota di competenza regionale. L’intervento regolamentare opera solo quando la legge non abbia già specificato i tipi di dati e le operazioni consentite.

Principi generali del trattamento

Il trattamento deve avvenire nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato. È ammesso solo quando, per perseguire le finalità di interesse pubblico, non sia possibile ricorrere a dati anonimi oppure a dati personali non sensibili o giudiziari. Per le definizioni tecniche si rinvia integralmente all’articolo 4 del d.lgs. 196/2003.

Tipi di dati, finalità e operazioni consentite

I tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili, le finalità di interesse pubblico perseguite e le operazioni eseguibili non sono descritti nel corpo del regolamento, ma sono rinviati alle schede contenute negli allegati. Gli allegati distinguono le diverse categorie di soggetti destinatari della disciplina, tra cui:

  • Giunta regionale;
  • agenzie ed enti regionali vigilati o controllati;
  • aziende sanitarie e ospedaliere;
  • enti universitari operanti nel servizio sanitario nazionale;
  • altri enti regionali o a rilevanza interregionale indicati negli allegati.

Elenco dei soggetti destinatari

L’allegato A riguarda, tra gli altri, la Giunta regionale, ARPAM, Istituto zooprofilattico sperimentale, Agenzia regionale sanitaria, ASSAM, ERSU, ERAP, autorità di bacino regionali e interregionali limitatamente al territorio delle Marche, consorzi di bonifica, enti parco, IPAB e agenzie per i servizi alla persona, ERF e altri enti regionali elencati nelle schede. L’allegato B riguarda ASUR, le aziende ospedaliere indicate, INRCA e le aziende universitarie operanti nell’ambito del servizio sanitario nazionale.

Aggiornamento della disciplina

L’identificazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili è destinata a essere aggiornata e integrata periodicamente mediante apposito regolamento del Consiglio regionale. Il testo quindi ha natura dinamica e rinvia a futuri aggiornamenti delle schede allegate.

Pubblicazione e diffusione

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed è reso disponibile anche via internet sul sito web della Giunta regionale.

Aggiornamenti normativi successivi

La nota all’articolo 3 precisa che, ai sensi dell’art. 48 della l.r. Marche 8 agosto 2022, n. 19, i riferimenti alla precedente Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi” devono intendersi riferiti all’Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.

Testo integrale

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