Circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 commi 1, lettera r), e 1-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e decreti applicativi. Prime istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, dal 12 ottobre 2017, il nuovo obbligo per tutti i datori di lavoro di comunicare all’Inail, per via telematica, gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Vengono chiariti l’ambito soggettivo, le esclusioni per alcune amministrazioni dello Stato, le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione, le modalità di accesso al nuovo servizio "Comunicazione di infortunio" e le istruzioni operative per datori di lavoro, intermediari e lavoratori. La circolare precisa inoltre il rapporto tra la nuova comunicazione e la denuncia di infortunio ex art. 53 d.P.R. 1124/1965 per i casi con prognosi superiore a tre giorni, nonché il collegamento con il "Cruscotto infortuni" e i canali di assistenza.
Comunicazione telematica di infortunio a fini statistici e informativi: prime istruzioni operative
Comunicazione di infortunio a fini statistici e informativi ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 81/2008
La circolare fornisce le prime istruzioni operative per il nuovo obbligo di comunicazione telematica degli infortuni sul lavoro a fini statistici e informativi, introdotto dalla modifica dell’art. 18, comma 1-bis, del d.lgs. 81/2008. Il documento chiarisce destinatari, termini, modalità di invio, regime sanzionatorio e rapporto con la denuncia di infortunio tradizionale.
Quadro normativo e decorrenza
La disciplina si innesta su una serie di fonti normative, in particolare sull’art. 18, comma 1, lettera r), e comma 1-bis, del d.lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 3, comma 3-bis, del d.l. 244/2016 convertito dalla legge 19/2017. La circolare evidenzia che, a seguito di tale modifica, l’obbligo di comunicazione decorre dal 12 ottobre 2017 e riguarda gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Viene inoltre richiamato che il termine di decorrenza dell’obbligo è stato fissato in dodici mesi dall’adozione del decreto attuativo di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 81/2008 (d.m. n. 183/2016), pubblicato il 27 settembre 2016 ed entrato in vigore il 12 ottobre 2016.
Obbligo di comunicazione e rapporto con la denuncia di infortunio
Dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi quelli privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i soggetti abilitati a intermediazione, devono inviare telematicamente all’Inail, e per il suo tramite al SINP, i dati e le informazioni relativi agli infortuni con assenza di almeno un giorno. La trasmissione va effettuata entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Per gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni resta fermo l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 1124/1965. La comunicazione statistica e informativa si considera comunque assolta mediante tale denuncia nei casi in cui l’infortunio superi i tre giorni di prognosi.
Nuovo servizio telematico Inail
Per adempiere al nuovo obbligo, l’Inail mette a disposizione il servizio telematico "Comunicazione di infortunio", che costituisce l’esclusivo strumento di invio della comunicazione. Il servizio è differenziato in funzione della gestione assicurativa del datore di lavoro e riguarda:
- gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di Pat (Iaspa);
- gestione per conto dello Stato;
- settore navigazione marittima, titolari di Pan;
- gestione agricoltura;
- datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
La circolare precisa che le istruzioni operative dettagliate sono contenute nel manuale utente disponibile sul portale Inail nella sezione dedicata al supporto.
Modalità eccezionale via Pec
In caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici che impediscano l’inserimento online, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente via Pec alla sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato. Alla Pec deve essere allegata la schermata di errore restituita dal sistema, insieme al modello scaricabile dal portale Inail.
Campo di applicazione ed esclusioni
L’obbligo di comunicazione si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 81/2008, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti equiparati, salvo diverse previsioni specifiche del medesimo articolo.
Sono espressamente esclusi dall’inoltro della comunicazione:
- Ministero della difesa, per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri e il Corpo forestale dello Stato;
- Ministero dell’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco;
- Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza;
- Ministero della giustizia, per la Polizia penitenziaria.
Per tali amministrazioni, i dati relativi agli infortuni anche di un solo giorno sono trasmessi all’Inail annualmente e in forma aggregata.
Regime sanzionatorio
La circolare richiama il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 55 del d.lgs. 81/2008:
- per mancato rispetto dei termini della comunicazione di infortunio di un solo giorno: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro;
- per gli infortuni superiori ai tre giorni: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
Il comma 6 dell’art. 55 stabilisce, per evitare duplicazioni, che l’applicazione della sanzione relativa agli infortuni superiori ai tre giorni esclude le sanzioni conseguenti alla violazione dell’art. 53 del d.P.R. 1124/1965. Per la comunicazione di un solo giorno, l’accertamento e l’irrogazione della sanzione competono agli organi di vigilanza ex art. 13 del d.lgs. 81/2008, in particolare alle ASL territorialmente competenti.
Profili di accesso e credenziali
I datori di lavoro delle gestioni Iaspa, conto Stato e navigazione, nonché i loro delegati, accedono con le credenziali già in possesso secondo le modalità ordinarie. Gli intermediari che già operano per la denuncia di infortunio e malattia professionale trovano il nuovo servizio nella medesima macrosezione del portale Inail.
Per i datori di lavoro agricoli e per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private è richiesto il ruolo di "Utente con credenziali dispositive", ottenibile mediante:
- SPID;
- federazione Inps;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- credenziali Inail.
Istruzioni per intermediari, datori di lavoro agricoli e datori privati non Inail
Gli intermediari con delega possono operare anche per un datore di lavoro agricolo o per un datore di lavoro non assicurato Inail. Nell’elenco ditte in delega sono previste nuove opzioni per effettuare la ricerca dell’azienda agricola o per operare per un soggetto non assicurato Inail.
Per l’agricoltura è disponibile anche l’applicativo "Gestione DL Agricolo", che consente l’inserimento di un nuovo datore di lavoro agricolo non censito negli archivi dell’Istituto e il successivo completamento della comunicazione di infortunio.
Per i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, in caso di invio tramite delegato, è obbligatorio allegare in formato pdf la delega del datore di lavoro, nella quale deve risultare che l’utente redattore è un dipendente/subordinato dell’azienda, quindi parte dell’organizzazione aziendale. In mancanza di tale allegato, l’invio definitivo non è consentito.
Ruolo del lavoratore e gestione del certificato medico
Il lavoratore infortunato deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico: numero identificativo, data di rilascio e giorni di prognosi. Se non dispone del numero identificativo, deve consegnare il certificato in forma cartacea.
Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o malattia professionale, poiché esso viene acquisito telematicamente dall’Istituto e reso disponibile ai datori di lavoro, ai delegati e agli intermediari tramite il servizio "Ricerca certificati medici" o tramite la funzione integrata nella comunicazione di infortunio.
Per la ricerca del certificato sono necessari:
- codice fiscale del lavoratore;
- numero identificativo del certificato medico;
- data di rilascio del certificato medico.
Se il certificato è stato trasmesso via Pec dal medico o dalla struttura sanitaria e non è ancora disponibile nella consultazione, il datore di lavoro deve comunque inviare la comunicazione indicando numero identificativo e data di rilascio; se il numero non è oggettivamente disponibile, può essere inserito un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.
Cruscotto infortuni e finalità ispettive
Le informazioni trasmesse con la comunicazione di infortunio saranno utilizzate per l’aggiornamento del "Cruscotto infortuni", strumento destinato a orientare l’azione ispettiva dopo l’abolizione del registro infortuni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del d.lgs. 151/2015. Il sistema consentirà di visualizzare, per ciascun caso, la data di ricezione del certificato medico e la data di invio della comunicazione.
Assistenza agli utenti
Per informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali o sull’uso degli applicativi, la circolare indica il Contact Center Inail ai numeri 803.164 e 06 164 164, oltre al servizio "Inail Risponde" disponibile nella sezione Contatti del portale istituzionale.
Punti principali
Nuovo obbligo di comunicazione telematica
Dal 12 ottobre 2017 tutti i datori di lavoro, compresi quelli privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i soggetti abilitati a intermediazione, devono trasmettere all’Inail, e tramite questo al SINP, la comunicazione degli infortuni che causano assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.
Rapporto con la denuncia di infortunio
Per gli infortuni con assenza superiore a tre giorni permane l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 1124/1965. La comunicazione a fini statistici e informativi si considera comunque assorbita dalla denuncia di infortunio nei casi oltre i tre giorni.
Nuovo servizio "Comunicazione di infortunio"
L’Inail rende disponibile un servizio telematico dedicato, distinto per gestione assicurativa, per l’invio della comunicazione: industria, artigianato, servizi e PA titolari di Pat, gestione per conto dello Stato, navigazione marittima titolari di Pan, agricoltura e datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.
Modalità alternative in caso di problemi tecnici
Se per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento online, la comunicazione deve essere inviata solo via Pec alla sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato, utilizzando il modello scaricabile dal portale e allegando la schermata di errore che ha impedito l’adempimento.
Campo di applicazione ed esclusioni
L’obbligo si applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, nonché ai soggetti equiparati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 81/2008. Sono esclusi dall’inoltro i Ministeri della difesa, dell’interno, dell’economia e finanze e della giustizia per i rispettivi corpi indicati; per tali amministrazioni la trasmissione dei dati avviene annualmente in forma aggregata.
Sanzioni
La tardiva o omessa comunicazione di infortunio di un solo giorno comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro. Per gli infortuni superiori ai tre giorni è prevista la sanzione da 1.096,00 a 4.932,00 euro; in tale ipotesi la sanzione per la violazione dell’art. 55, comma 5, lettera g), esclude ulteriori sanzioni per la violazione dell’art. 53 del d.P.R. 1124/1965.
Soggetti competenti all’accertamento
Per la violazione o l’omissione della comunicazione di infortunio di un solo giorno sono competenti all’accertamento e all’irrogazione della sanzione gli organi di vigilanza di cui all’art. 13 del d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.
Profilazione e accesso al servizio
I datori di lavoro delle gestioni Iaspa, gestione per conto dello Stato e navigazione, nonché i loro delegati, accedono con le credenziali già in possesso. I datori di lavoro agricoli e i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private devono utilizzare il ruolo strong di "Utente con credenziali dispositive", ottenibile tramite SPID, federazione Inps, CNS o credenziali Inail.
Istruzioni per intermediari e deleghe
Gli intermediari con delega possono operare anche per datori di lavoro agricoli e per datori di lavoro non assicurati Inail. Per l’agricoltura è prevista la funzione di ricerca o inserimento del datore di lavoro agricolo non censito; per i datori non assicurati Inail è richiesta l’indicazione della relativa posizione e, per l’invio definitivo, l’allegazione in pdf del mandato o della delega secondo i casi.
Obblighi del lavoratore e certificato medico
Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi; se non dispone del numero identificativo, deve consegnare il certificato cartaceo. Il datore di lavoro resta comunque tenuto a trasmettere la comunicazione nei termini previsti.
Ricerca del certificato medico e dati necessari
Dal 22 marzo 2016 il datore di lavoro non trasmette più il certificato medico all’Inail, poiché la certificazione è acquisita telematicamente dall’Istituto e consultabile tramite il servizio "Ricerca certificati medici" o dalla funzione interna alla comunicazione. Per la ricerca servono codice fiscale del lavoratore, numero identificativo e data di rilascio del certificato; in caso di indisponibilità del numero identificativo può essere inserito un codice fittizio di dodici caratteri alfanumerici.
Cruscotto infortuni e finalità ispettive
Le nuove comunicazioni confluiranno nel "Cruscotto infortuni", applicativo utile a orientare l’attività ispettiva dopo l’abolizione del registro infortuni. Il sistema evidenzierà, per ciascun caso, la data di ricezione del certificato medico e la data di inoltro della comunicazione.
Assistenza agli utenti
Per supporto sulle credenziali e sull’uso degli applicativi sono disponibili il Contact Center Inail ai numeri 803.164 e 06 164 164, nonché il servizio "Inail Risponde" nell’area Contatti del portale.
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