Messaggio numero 12262 del 17-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento trasmette l’ordine del giorno del CIV INPS del 15 marzo 2005 sulla legge n. 206/2004, evidenziando criticità interpretative e applicative su decorrenza, benefici economici, contribuzione figurativa, esenzioni fiscali, equiparazione ai grandi invalidi di guerra, indennità varie e adeguamento delle pensioni. Il CIV chiede un rapido completamento dell’iter applicativo per assicurare modalità coerenti e certezza dei diritti.
Ordine del giorno CIV sulla legge n. 206/2004 per le vittime del terrorismo
Ordine del giorno CIV sulla legge n. 206/2004 per le vittime del terrorismo
Il documento riguarda la trasmissione dell’Ordine del Giorno approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS nella seduta del 15 marzo 2005, relativo alla legge 3 agosto 2004, n. 206. La norma introduce benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché dei familiari superstiti, ma il CIV rileva numerosi profili interpretativi e applicativi che richiedono chiarimenti urgenti.
Finalità e impostazione generale del provvedimento
Il CIV riconosce che la legge n. 206/2004 ha una rilevante valenza sociale, in quanto interviene, seppur tardivamente, a favore di cittadini che hanno subito gravi perdite o menomazioni a causa di atti di terrorismo e stragi di tale matrice. Pur trattandosi di una platea numericamente limitata, il provvedimento è ritenuto meritevole di particolare attenzione per la delicatezza dei diritti coinvolti e per la necessità di un’applicazione equa.
Il Consiglio osserva tuttavia che, al momento dell’adozione dell’ordine del giorno, non risulta ancora compiuto l’iter necessario per una rapida applicazione della legge. Per questo, il documento individua alcuni punti essenziali da chiarire, rinviando a una scheda tecnica allegata che costituisce parte integrante dell’atto.
Ambito di applicazione e decorrenza
La scheda tecnica esamina in primo luogo il campo di applicazione della legge.
- L’articolo 15, comma 1, stabilisce che i benefici si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961.
- Il comma 2 prevede che, per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all’estero, i benefici si applichino dal 1° gennaio 2003.
Secondo il CIV, la formulazione potrebbe generare una disparità di trattamento: per gli eventi sul territorio nazionale successivi al 1° gennaio 1961 la decorrenza potrebbe essere intesa come quella della legge, mentre per gli eventi all’estero è espressamente indicata una data di decorrenza. Il documento segnala quindi un possibile problema di coerenza applicativa.
Soggetti interessati
La legge si riferisce ai “cittadini” e ai loro familiari superstiti. Il CIV evidenzia che tale espressione dovrebbe avere significato generale, senza rilevare:
- l’eventuale svolgimento di attività lavorativa;
- la tipologia del lavoro svolto, sia esso dipendente, autonomo o professionale;
- la durata del rapporto di lavoro.
Viene inoltre osservato che la lettera della norma non appare del tutto coerente con la ratio, nella parte in cui non prevede esplicitamente benefici concreti per il lavoratore che, al momento dell’evento, non avesse anzianità utile o sufficiente per il diritto a pensione. Il CIV segnala anche che, per i superstiti, la legge interviene a distanza di 44 anni dai fatti, con possibili mutamenti della loro condizione civile.
Benefici economici per gli assicurati
L’articolo 2 della legge n. 206/2004 prevede che, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente, a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e stragi, nonché alle vedove e agli orfani, si applichi l’articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Il documento ricorda che la legge n. 336/1970, per i lavoratori dipendenti del settore pubblico richiamati dal suo articolo 1, prevede all’atto della cessazione dal servizio:
- tre aumenti periodici di stipendio, ciascuno del 2,50 per cento, da computare sul trattamento di pensione e sull’indennità di buonuscita o premio di fine servizio;
- in alternativa, l’attribuzione della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore.
Il rinvio a tale meccanismo solleva, secondo il CIV, due problemi principali:
- se il beneficio sia concretamente applicabile solo a una specifica tipologia di lavoratori dipendenti, con conseguente difficoltà per lavoratori autonomi, liberi professionisti e dipendenti con diversa struttura retributiva;
- se, invece, il meccanismo debba essere esteso interpretativamente a tutte le tipologie di reddito, dipendente o autonomo, attraverso analoghe modalità di perequazione.
Effetti per i pensionati
Per i pensionati in essere alla data del 26 agosto 2004, l’articolo 2, comma 2, prevede una maggiorazione della pensione secondo le medesime modalità già richiamate per gli assicurati, con le stesse criticità interpretative.
Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce inoltre che restano salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
Effetti pensionistici per i superstiti
Il comma 1 dell’articolo 2 include, tra i destinatari del beneficio, le vedove e gli orfani. Il CIV osserva che la norma sembra riferirsi a tutti gli orfani, indipendentemente:
- dall’età;
- dalla qualifica di studente;
- dallo stato di inabilità.
Ciò pone un tema di coordinamento con i requisiti ordinari richiesti per il riconoscimento della pensione ai superstiti.
Indennità di fine rapporto e rapporti di lavoro privato
La disciplina dell’articolo 2 riguarda anche la determinazione dell’indennità di fine rapporto o di altro trattamento equipollente, mediante l’estensione dell’articolo 2 della legge n. 336/1970 a chiunque abbia subito un’invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo.
Il CIV evidenzia però una ulteriore criticità:
- nel rapporto di lavoro privato, l’indennità di fine rapporto è a carico del datore di lavoro;
- la norma non chiarisce come i datori di lavoro possano recuperare gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del beneficio.
Contribuzione figurativa
L’articolo 3, comma 1, prevede che a tutti coloro che abbiano subito un’invalidità permanente inferiore all’80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e stragi di tale matrice, sia riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti, utile ad aumentare per pari durata:
- l’anzianità pensionistica maturata;
- la misura della pensione;
- il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Il documento segnala la necessità di chiarire il riflesso di questa contribuzione figurativa sul trattamento di fine rapporto o su altri trattamenti equipollenti, evidenziando che tali istituti sono tipici del solo lavoro dipendente.
Trattamento fiscale
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, la pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il CIV ritiene opportuno confermare che l’esenzione riguardi l’intera prestazione pensionistica.
Equiparazione ai grandi invalidi di guerra
L’articolo 4, comma 2, dispone che coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa siano equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato con DPR n. 915/1978.
A tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e rideterminata secondo quanto previsto dall’articolo 2.
Il CIV evidenzia che il calcolo parametrato all’ultima retribuzione sembra richiamare una logica assimilabile alla pensione privilegiata, ma richiede chiarimenti per i lavoratori autonomi o professionali. Lo stesso criterio si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette nel caso di morte della vittima.
Il documento precisa inoltre che tali pensioni di reversibilità o indirette, per espressa previsione della norma, non sono soggette ad alcuna decurtazione per effetto di legge, a differenza di quanto previsto, ad esempio, dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 in tema di cumulabilità con i redditi del beneficiario.
Resta infine non chiaro se i benefici dell’articolo 3, comma 1, siano cumulabili con quelli dell’articolo 4, comma 2.
Indennità varie
L’articolo 5 prevede una serie di elargizioni. Il CIV rileva che tali prestazioni necessitano di disposizioni specifiche per poterne consentire la corretta erogazione.
In un passaggio di sintesi, l’Ordine del giorno sottolinea anche che le elargizioni di cui all’articolo 5 dovrebbero essere riconosciute, per ragioni di equità, nella misura massima prevista non solo ai soggetti che hanno subito invalidità, ma anche ai superstiti.
Adeguamento delle pensioni alle retribuzioni
L’articolo 7 garantisce ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché ai loro superstiti, l’adeguamento costante della pensione al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.
Il CIV osserva che il riferimento alla cosiddetta “clausola oro” appare più coerente con il sistema dei dipendenti pubblici e con le relative clausole contrattuali, risultando difficilmente applicabile agli altri lavoratori.
Richiesta finale del CIV
L’Ordine del Giorno conclude chiedendo alla Direzione Generale e ai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’Economia e dell’Interno, anche in raccordo con gli altri enti previdenziali interessati, un rapido completamento dell’iter applicativo della legge.
L’obiettivo indicato è chiarire tutti gli aspetti interpretativi necessari per assicurare modalità applicative coerenti e certezza dei diritti per i beneficiari della normativa.
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