Cassazione Civile, Sentenza n. 12402/2024 del 07/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mira a contestare la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva riconosciuto a Luigi De Luca il diritto alla riliquidazione della pensione mediante rivalutazione dei contributi agricoli e aveva condannato l'INPS a corrispondergli i ratei maturati dal 15/02/2013 al 31/12/2019 (limitati al triennio anteriore al deposito del ricorso giudiziale). L'INPS deduceva violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 del d.l. n. 98/2011, nonché degli artt. 252 att. c.c. e 6 del d.l. n. 103/1991, sostenendo che la decadenza prevista dall'art. 47 debba estendersi all'intera pretesa di riliquidazione della pensione (estinzione del diritto alla riliquidazione quando manca la domanda amministrativa), e non soltanto alle differenze sui ratei pregressi maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato il principio secondo cui la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come novellato, si applica esclusivamente alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale e non estingue il diritto soggettivo alla riliquidazione della pensione né incide sui ratei infratriennali e futuri. La Corte ha richiamato e seguito l'orientamento di Cass. n. 17430/2021 e successivi. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato, le spese di giudizio sono compensate e la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-bis/1-quater d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011)
La corte interpreta la norma nel senso che la decadenza prevista si applica solo alle differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio precedente la domanda giudiziale, non estinguendo il diritto alla riliquidazione della pensione nel suo complesso.
art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991)
Richiamato per confermare che il limite triennale alle differenze sui ratei è coerente con la tutela del diritto alla pensione come diritto fondamentale, e quindi con la non applicabilità di una decadenza estintiva sull'intero diritto.
artt. 252 att. c.c.
Citato dall'INPS nella doglianza; dalla sentenza non emerge un'applicazione che modifichi l'interpretazione principale: la norma non prevale sulla tutela costituzionale del diritto pensionistico.
art. 38 Cost.
Richiamato a supporto del principio che il diritto alla pensione ha valore costituzionale e che un'interpretazione estensiva della decadenza incompatibile con la salvaguardia del nucleo essenziale della prestazione sarebbe contraria all'art. 38 Cost.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Utilizzato per statuire l'obbligo, sussistendo i presupposti processuali, del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 limita la recuperabilità delle differenze pensionistiche esclusivamente ai ratei anteriori al triennio precedente la domanda giudiziale; non estingue il diritto soggettivo alla riliquidazione della pensione.
- Il diritto alla pensione è tutelato in posizione costituzionalmente protetta (art. 38 Cost.) e, in quanto tale, non può essere annullato da norme di decadenza che incidano sul nucleo essenziale della prestazione.
- Quando si richiede la riliquidazione di una pensione, anche se la domanda amministrativa non è stata presentata nei termini, il giudice può riconoscere il ricalcolo con effetto per i ratei infratriennali e per le prestazioni correnti e future; soltanto le differenze pregresse oltre il triennio possono essere precluse.
- In controversie dove la giurisprudenza precedente abbia oscillato, il giudice di legittimità può compensare le spese di lite; tuttavia, in presenza di declaratoria d'inammissibilità o di specifiche previsioni procedurali, possono sorgere obblighi di versamento aggiuntivo per il contributo unificato da parte del ricorrente.
- Chi si trovi in situazione analoga dovrebbe valutare: (a) la misura temporale delle rate pregresse rispetto alla data della domanda giudiziale; (b) la possibilità di ottenere riliquidazione per le prestazioni correnti e future anche se le differenze pregresse oltre il triennio risultassero precluse; (c) le pronunce di legittimità più recenti (es. Cass. n. 17430/2021 e succ.) che fanno testo su questo punto.
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