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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12401/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la costituzione di una rendita vitalizia a seguito dell'omissione contributiva in danno del defunto coniuge, Nicola Vivaldo, che aveva lavorato per S.I.M.O.T.E.S. senza che il datore di lavoro versasse i contributi. Per provare l'esistenza del rapporto e la necessità della rendita, si è fondata sulla dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare rilasciata dal legale rappresentante della presunta datrice di lavoro, documento prodotto in epoca successiva alla cessazione del rapporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la dichiarazione di emersione resa dopo la cessazione del rapporto non poteva essere utilizzata come prova scritta efficace dell'esistenza del rapporto ai fini dell'art. 13 l. n. 1338/1962, in assenza di data certa riferibile al periodo contestato. Ha inoltre escluso che il documento potesse avere valore confessorio rispetto a fatti anteriori, trattandosi di dichiarazione priva di data certa coeva o anteriore al rapporto. Conseguentemente il rigetto della domanda di costituzione della rendita è stato confermato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 13, legge n. 1338/1962

    La norma richiede prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro per la costituzione della rendita vitalizia; la Corte ricorda che la portata della norma, pur ridimensionata da pronunce costituzionali, esige che la prova scritta attesti in modo riferibile nel tempo il rapporto e non sia suscettibile di essere facilmente creata ex post.

  • art. 2702 c.c.

    Riguarda la data certa dei documenti; la Corte valuta l'assenza di data certa quale elemento che inficia il valore probatorio della dichiarazione prodotta dalla ricorrente.

  • art. 2704 c.c., comma 3

    Prevede che la data certa possa essere provata con ogni mezzo; la Corte osserva tuttavia che anche se la data certa può essere dimostrata, il documento deve comunque concernere un rapporto contestuale o successivo alla data a cui si riferisce la prova.

  • art. 2735 c.c.

    Norma sulla confessione giudiziale/stragiudiziale: la sentenza osserva che il valore confessorio può emergere solo se il documento abbia data certa coeva o anteriore al rapporto, condizione non soddisfatta nella fattispecie.

  • artt. 116 e 230 c.p.c.

    Richiamati in relazione ai mezzi di prova e alle modalità di formazione e produzione dei documenti in giudizio; la Corte li evoca nel contesto della valutazione probatoria complessiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Citato solo in ordine alle conseguenze processuali e al contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Una dichiarazione di emersione dal lavoro resa in epoca successiva alla cessazione del rapporto, priva di data certa riferibile al periodo contestato, non può sostituire la prova scritta richiesta dall'art. 13 l. n. 1338/1962 per costituire una rendita vitalizia.
  • La data certa può essere provata con ogni mezzo (art. 2704 c.c. comma 3), ma il documento che la rivendichi deve concernere il rapporto in modo contemporaneo o anteriore al periodo oggetto di contestazione; altrimenti il documento non ha valore per dimostrare l'esistenza stessa del rapporto.
  • Il valore confessorio di una dichiarazione stragiudiziale emerge solo se la dichiarazione è contenuta in documento con data certa coeva o anteriore rispetto al rapporto dedotto; dichiarazioni ex post rendono più probabile un rischio di simulazione o di produzione strumentale.
  • Se non esiste documentazione con data certa che attesti l'inizio del rapporto, la possibilità di provare con ogni mezzo la durata e la retribuzione è limitata: la giurisprudenza impone che vi sia almeno un documento attestante la costituzione del rapporto dalla stessa epoca a partire dalla quale si consente la prova con ogni mezzo della durata successiva.
  • In pratica, per tutelare la posizione dell'erede che chiede la rendita, è consigliabile acquisire documenti datati e opponibili (buste paga, denunce contributive, lettere di assunzione, atti notarili, raccomandate) o comunque cercare di produrre mezzi idonei a conferire data certa o a collegare temporalmente la dichiarazione al rapporto.
  • I giudici sono cauti nel consentire prove ex post per evitare abusi e la ricostruzione fittizia di posizioni contributive; la strategia probatoria deve quindi mirare a produrre elementi documentali che resistano a contestazioni sulla loro datazione e autenticità.

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