Cassazione Civile, Sentenza n. 12416/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva riconosciuto ad Alberto Romani, in possesso di diploma di tecnico geometra, laurea magistrale in ingegneria e 24 CFU, il diritto di essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il biennio 2020/2022, sostenendo che il possesso congiunto di laurea magistrale e 24 CFU fosse equiparabile all'abilitazione all'insegnamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e dell'Ufficio Scolastico, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande di Alberto Romani. Il Collegio ha affermato che il possesso congiunto della laurea magistrale e dei 24 CFU, ai sensi dell'art.5 del d.lgs. n.59/2017 (nella vigenza rilevante ratione temporis), costituisce titolo per la partecipazione al concorso e non è equiparabile al titolo di abilitazione ai fini dell'inclusione nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto né ai fini dell'inserimento nella I fascia delle GPS; pertanto i soggetti con solo laurea + 24 CFU devono essere collocati nella III fascia (o comunque non nella seconda/prima fascia come richiesto dall'intimato). Le spese sono compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
d.lgs. n. 59/2017, art. 5
Il possesso congiunto della laurea magistrale (o titolo equipollente) e di 24 CFU ... costituisce titolo per la partecipazione al concorso; il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento
La Corte ha interpretato la norma nel senso che laurea + 24 CFU equivale soltanto al titolo d'accesso per partecipare al concorso e non sostituisce l'abilitazione: l'abilitazione si consegue solo con il superamento delle prove concorsuali o con percorsi abilitanti regolamentari.
d.m. n. 131/2007
i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo
Il decreto ministeriale è richiamato per affermare che la II fascia include chi è in possesso della specifica abilitazione o di idoneità assimilata (es. idoneità concorsuale), non chi ha solo i requisiti per partecipare al concorso.
d.m. n. 201/2000
i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo
Richiama il principio di uniformità dei titoli di accesso all'insegnamento: abilitazione e titolo di studio sono distinti e devono garantire la medesima professionalità di chi è di ruolo e dei supplenti.
legge n. 145/2018, art. 1, comma 792
Ha modificato il d.lgs. n.59/2017 introducendo/precisando l'attuale disciplina che ha portato al riconoscimento dei 24 CFU come requisito per partecipare al concorso; tuttavia la modifica non ha trasformato tale requisito in abilitazione per le graduatorie.
d.l. n. 36/2022 (conv. legge n. 79/2022), art. 44
Riferita dal giudice distrettuale nella fase di merito: la materia ha subito successive modifiche legislative, ma la Corte di Cassazione ha circoscritto l'ambito temporale di applicazione della regola (ragione per cui, per il periodo considerato, laurea+24CFU non equivalgono ad abilitazione).
ordinanza n. 60 del 10/7/2020, art. 3, comma 6
in possesso dello specifico titolo di abilitazione
L'ordinanza, adottata in prima applicazione per le GPS, riservava la prima fascia ai soli possessori dell'abilitazione specifica e collocava i possessori dei requisiti di cui all'art.5, comma 1 (24 CFU) in fascia diversa; Cassazione conferma che la disciplina d'emergenza non ha trasformato i 24 CFU in abilitazione.
art. 4 legge n. 124/1999
Norma quadro cui si sono riferiti i regolamenti/ordinanze per definire i requisiti delle graduatorie provinciali; rimanda alla normativa regolamentare/ministeriale per i dettagli di applicazione.
d.m. n. 384/2017 (o d.m. 374/2017 menzionati nel ricorso)
Decreti ministeriali citati nelle doglianze: la Corte ha ritenuto che le previsioni amministrative che escludevano l'inclusione sulla base dei soli 24 CFU non contrastavano la normativa primaria, che non equipara i 24 CFU all'abilitazione per le graduatorie.
Massime di principio
- Il possesso congiunto di una laurea magistrale (o titolo equipollente) e dei 24 CFU costituisce titolo per partecipare al concorso, ma non equivale all'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto (II fascia) o nelle graduatorie provinciali (I fascia GPS).
- L'abilitazione all'insegnamento si consegue con percorsi abilitanti regolamentari o con il superamento delle prove concorsuali; il legislatore ha sempre distinto titolo di studio e titolo abilitante.
- Le disposizioni ministeriali o ordinanze emergenziali (es. ordinanza n.60/2020) non possono essere interpretate come modificative dell'essenza della distinzione tra requisito di accesso al concorso e titolo abilitante, salvo espressa disposizione normativa che disponga l'equiparazione.
- In controversie analoghe, occorre verificare il periodo temporale di riferimento e la normativa applicabile ratione temporis: alcune modifiche legislative successive possono cambiare la disciplina, ma la regola generale resta che i 24 CFU sono requisito concorsuale e non abilitazione automatica.
- Per ottenere iscrizione nelle fasce che richiedono abilitazione specifica è necessario dimostrare il possesso di un titolo abilitante riconosciuto (o l'idoneità concorsuale assimilata), non il solo possesso dei requisiti di partecipazione al concorso.
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