Ordinanza n. 16314/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva di merito per la classe di concorso AM12 nella Regione Lazio, nella parte in cui attribuisce 12,50 punti a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto del 23 giugno 2026 con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva del concorso per la classe AM12, scuola secondaria di primo grado. Contesta l'attribuzione a candidati concorrenti di 12,50 punti, previsti dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, per il superamento di un precedente concorso ordinario relativo alla classe AS12, scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità, né decide il merito della contestazione.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, depositando la prova della notifica nei successivi cinque giorni. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità indicati nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. Ha rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026; non ha deciso la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
La controversia relativa a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR è assoggettata al rito previsto dall'art. 12-bis; il TAR ne dispone la conversione e applica gli specifici obblighi di integrazione del contraddittorio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nel giudizio assoggettato all'art. 12-bis, comma 4, le amministrazioni indicate dalla disposizione sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice dispone la conversione al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022.
- Nel giudizio disciplinato dall'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a tali amministrazioni.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, fissando termini e modalità la cui inosservanza comporta l'improcedibilità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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