Circolare Inail n. 27 del 22 aprile 2025
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione BCE del 17 aprile 2025, che ha fissato l'ORP al 2,40%, la circolare comunica le variazioni operative dal 23 aprile 2025: il tasso per le rateazioni dei debiti per premi e accessori diventa ORP + 6 punti (8,40%); sono aggiornate le misure delle sanzioni civili in diverse ipotesi (7,90%, 2,40%, 9,90% a seconda dei casi); previste riduzioni specifiche in caso di procedure concorsuali (2,40% e 4,40%); i piani di rateazione già in corso restano invariati.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza
La BCE ha fissato il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali (ORP) al 2,40% con decisione del 17/04/2025; le modifiche riportate nella circolare decorrono dal 23/04/2025.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal 23/04/2025 si applica il tasso ORP maggiorato di 6 punti, pari all'8,40%. Le rateazioni già in corso conservano il piano di ammortamento e il tasso originariamente applicato.
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento
La sanzione ordinaria è pari all'ORP maggiorato di 5,5 punti = 7,90% annuo. Se il pagamento dei contributi o premi è effettuato spontaneamente, in unica soluzione e entro 120 giorni, la sanzione è pari all'ORP = 2,40%.
Sanzioni per evasione con denuncia spontanea
In caso di evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi: versamento in unica soluzione entro 30 giorni comporta sanzione ORP + 5,5 punti = 7,90%; entro 90 giorni comporta ORP + 7,5 punti = 9,90%. La sanzione non può comunque superare il 40% dei premi non pagati.
Sanzioni civili in misura ridotta nelle procedure concorsuali
Se, nelle procedure concorsuali, sono integralmente pagati contributi e spese, le sanzioni possono essere ridotte: per omissione al tasso ORP = 2,40%; per evasione all'ORP maggiorato di 2 punti = 4,40% (fermo restando il confronto con gli interessi legali).
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