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Circolare

Circolare Inail n. 31 del 20 maggio 2025

Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base al decreto legislativo 28/2021 (riforma del lavoro sportivo), l'assicurazione obbligatoria INAIL per i lavoratori sportivi si applica solo ai lavoratori subordinati e, per le mansioni amministrativo-gestionali, ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 37. Pertanto gli associati di ASD e i soci di SSD che svolgono attività di istruttore o attività amministrative non sono assicurati dall'INAIL in assenza del rapporto di lavoro subordinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Punti principali

Quadro normativo

Riferimenti principali: DPR 30/6/1965 n.1124 (art.1 e 4), d.lgs. 28/2/2021 n.36 (riforma del lavoro sportivo, articoli 25, 34, 37) e Circolare INAIL 27/10/2023 n.46. La normativa speciale sportiva prevale sulla disciplina generale INAIL.

Disciplina speciale del lavoro sportivo

Il d.lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo e stabilisce che l'assicurazione INAIL tutela esclusivamente i lavoratori subordinati sportivi; il vincolo associativo o sociale da solo non è sufficiente per attivare la tutela assicurativa.

Esclusione dell'applicazione dell'art.4, comma1, n.7 DPR 1124/65 agli istruttori associati

Non è possibile estendere per interpretazione la copertura prevista dall'art.4 n.7 del DPR 1124/65 agli associati di ASD e ai soci di SSD che svolgono l'attività di istruttore se manca il rapporto di lavoro subordinato, perché ciò contrasta con la previsione specifica del d.lgs. 36/2021.

Attività amministrativo-gestionale e requisito della collaborazione coordinata e continuativa

L'art.37 del d.lgs.36/2021 disciplina le mansioni amministrativo-gestionali: l'assicurazione INAIL è estesa solo ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. In assenza di tale contratto, le attività di front office, accoglienza, pagamenti o altre attività amministrative rese da associati/soci non sono coperte.

Conclusione e indicazioni operative

Risposta negativa al quesito: per essere assicurati all'INAIL gli associati di ASD e i soci di SSD devono avere un rapporto di lavoro subordinato (per le attività sportive) o un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per le attività amministrativo-gestionali). Il solo vincolo associativo non basta.

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