Circolare Inail n. 31 del 20 maggio 2025
Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in base al decreto legislativo 28/2021 (riforma del lavoro sportivo), l'assicurazione obbligatoria INAIL per i lavoratori sportivi si applica solo ai lavoratori subordinati e, per le mansioni amministrativo-gestionali, ai titolari di collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 37. Pertanto gli associati di ASD e i soci di SSD che svolgono attività di istruttore o attività amministrative non sono assicurati dall'INAIL in assenza del rapporto di lavoro subordinato o di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Punti principali
Quadro normativo
Riferimenti principali: DPR 30/6/1965 n.1124 (art.1 e 4), d.lgs. 28/2/2021 n.36 (riforma del lavoro sportivo, articoli 25, 34, 37) e Circolare INAIL 27/10/2023 n.46. La normativa speciale sportiva prevale sulla disciplina generale INAIL.
Disciplina speciale del lavoro sportivo
Il d.lgs. 36/2021 definisce il lavoratore sportivo e stabilisce che l'assicurazione INAIL tutela esclusivamente i lavoratori subordinati sportivi; il vincolo associativo o sociale da solo non è sufficiente per attivare la tutela assicurativa.
Esclusione dell'applicazione dell'art.4, comma1, n.7 DPR 1124/65 agli istruttori associati
Non è possibile estendere per interpretazione la copertura prevista dall'art.4 n.7 del DPR 1124/65 agli associati di ASD e ai soci di SSD che svolgono l'attività di istruttore se manca il rapporto di lavoro subordinato, perché ciò contrasta con la previsione specifica del d.lgs. 36/2021.
Attività amministrativo-gestionale e requisito della collaborazione coordinata e continuativa
L'art.37 del d.lgs.36/2021 disciplina le mansioni amministrativo-gestionali: l'assicurazione INAIL è estesa solo ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. In assenza di tale contratto, le attività di front office, accoglienza, pagamenti o altre attività amministrative rese da associati/soci non sono coperte.
Conclusione e indicazioni operative
Risposta negativa al quesito: per essere assicurati all'INAIL gli associati di ASD e i soci di SSD devono avere un rapporto di lavoro subordinato (per le attività sportive) o un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (per le attività amministrativo-gestionali). Il solo vincolo associativo non basta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 20 mag 2025Circolare Inail n. 29 del 20 maggio 2025
- Circolare · 20 mag 2025Circolare Inail n. 30 del 20 maggio 2025
- Circolare · 29 apr 2025Circolare Inail n. 28 del 29 aprile 2025
- Circolare · 10 giu 2025Circolare Inail n. 34 del 10 giugno 2025
- Circolare · 11 giu 2025Circolare Inail n. 35 dell' 11 giugno 2025
- Circolare · 22 apr 2025Circolare Inail n. 27 del 22 aprile 2025
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →