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Risoluzione

Risoluzione n. 29 del 12/03/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i certificati di residenza sono in linea generale soggetti a imposta di bollo, ma non se l’ente pubblico acquisisce direttamente i dati dal Comune ai sensi dell’art. 43 del DPR 445/2000: in tal caso le informazioni devono essere fornite senza oneri e non va corrisposto il bollo.

Imposta di bollo sui certificati di residenza richiesti da un ente pubblico

Certificati di residenza e imposta di bollo

La risoluzione affronta il quesito posto da un Collegio Nazionale in merito al pagamento dell’imposta di bollo per le attestazioni di verifica della residenza dei propri iscritti. Il documento chiarisce il rapporto tra la disciplina generale del bollo sui certificati anagrafici e la normativa sulla decertificazione e sull’acquisizione d’ufficio delle informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

Quesito e contesto applicativo

Il Collegio istante segnala che, a seguito delle richieste di verifica di residenza degli iscritti e/o di soggetti da iscrivere, alcuni Comuni chiedono di anticipare l’importo dell’imposta di bollo per l’invio delle attestazioni. L’ente richiama l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha inciso sul DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con l’obiettivo di favorire una piena decertificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il Collegio ricorda anche un chiarimento del Direttore dell’Ufficio per la Semplificazione Amministrativa, secondo cui, quando l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente, tali informazioni devono essere acquisite senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della provenienza.

Disciplina generale dell’imposta di bollo sui certificati

La risoluzione richiama l’art. 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio sugli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, rilasciati a richiesta degli interessati.

Viene inoltre richiamata la nota 2 al medesimo articolo, che prevede l’esenzione per:

  • certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello stato civile;
  • corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

La risoluzione precisa che i certificati desunti esclusivamente dai registri dello stato civile riguardano cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, ai sensi del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Ne restano esclusi il certificato di residenza e il certificato di stato di famiglia, perché rilasciati sulla base dei registri anagrafici di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223.

Regola generale per il certificato di residenza

In via generale, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

La risoluzione aggiunge tuttavia che tali certificati possono essere rilasciati senza bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella allegato B al DPR n. 642 del 1972, che contiene gli atti e documenti esenti in modo assoluto, oppure nei casi previsti da leggi speciali.

Effetti dell’art. 15 della legge n. 183 del 2011 e dell’art. 43 del DPR n. 445 del 2000

Il documento richiama l’art. 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, che ha modificato la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel Testo unico della documentazione amministrativa, DPR n. 445 del 2000.

In particolare, viene evidenziato che in alcuni casi l’acquisizione delle informazioni relative ai soggetti interessati è demandata direttamente all’amministrazione procedente, con conseguente esonero dei cittadini dall’obbligo di produrre la certificazione.

La risoluzione si concentra sull’art. 43 del DPR n. 445 del 2000, come modificato dalla legge n. 183 del 2011, che disciplina gli accertamenti d’ufficio e l’accesso alle banche dati per:

  • l’acquisizione diretta di informazioni;
  • il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.

Obbligo di consentire la consultazione senza oneri

Il comma 4 dell’art. 43 prevede che le amministrazioni certificanti siano tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, quando l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e tali informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza.

Conclusione della risoluzione

Sulla base di tale quadro normativo, la risoluzione conclude che, se il Collegio, in qualità di ente pubblico, acquisisce direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, oppure controlla le dichiarazioni sostitutive da questi presentate, presso le amministrazioni comunali competenti, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo.

Il presupposto decisivo è che l’acquisizione avvenga nell’ambito dell’art. 43 del DPR n. 445 del 2000, il quale impone che le informazioni siano fornite senza oneri.

Vigilanza finale

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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