Risoluzione n. 32 del 19/03/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che la modifica introdotta dal "Decreto Fare" sulla decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo si applica anche ai piani già in essere al 22 giugno 2013, purché non già decaduti a tale data. La conclusione è fondata sulla medesima ratio già seguita per l’estensione fino a 120 rate dei piani straordinari.
Applicabilità retroattiva dell'aumento da 2 a 8 rate non pagate per la decadenza dalla rateazione
Incremento delle rate non pagate che determinano la decadenza dalla rateazione
La risoluzione affronta l’effetto dell’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, noto come "Decreto Fare". La questione riguarda l’innalzamento, da due a otto, del numero delle rate non pagate che comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Quesito interpretativo e ambito della norma
Il documento dà conto della richiesta di chiarimento circa l’applicabilità della nuova disciplina ai piani di rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Fare, cioè al 22 giugno 2013. Si tratta, quindi, di stabilire se la previsione più favorevole per il contribuente operi anche per le dilazioni già accordate, oppure solo per quelle successive.
Richiamo alla disciplina della rateazione straordinaria
La risoluzione richiama il fatto che il Decreto Fare ha previsto, per i debitori che si trovino per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la possibilità di ottenere una rateazione fino a centoventi rate mensili. In relazione a questa disciplina, l’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013, relativo alla "Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo", stabilisce che i piani già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa "possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate".
Principio interpretativo adottato
Sulla base di tale precedente, l’Agenzia ritiene che la medesima ratio possa essere applicata in via interpretativa anche alla disposizione che ha elevato da due a otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Ne deriva una lettura favorevole all’estensione della nuova disciplina anche ai rapporti già in corso.
Conclusione operativa
L’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto-legge n. 69 del 2013, è ritenuto applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data del 22 giugno 2013, a condizione che non fossero già decaduti a quella data. In questo modo, la soglia delle rate non pagate rilevante ai fini della decadenza passa a otto anche per le rateazioni pendenti.
Vigilanza sull’applicazione
La risoluzione conclude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché i principi e le istruzioni forniti vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Testo integrale
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