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Risoluzione

Risoluzione n. 28 del 12/03/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le ordinanze che dichiarano inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. sono soggette a registrazione in termine fisso. L’Agenzia ritiene che si tratti di atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, richiamando il parere del Ministero della Giustizia e gli artt. 37 TUR e 8 Tariffa, parte prima.

Imposta di registro sulle ordinanze di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c.

Imposta di registro sulle ordinanze di inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c.

La risoluzione affronta il tema dell’assoggettamento all’imposta di registro delle ordinanze con cui il giudice dichiara inammissibile l’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. Il chiarimento riguarda in particolare se tali provvedimenti vadano registrati in termine fisso ai sensi del TUR.

Quesito posto dall’interpellante

La Corte d’Appello istante chiede se le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., siano soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso.

L’interpellante osserva che:

  • l’art. 348-ter prevede, in caso di inammissibilità dell’appello, la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado;
  • l’ordinanza di inammissibilità non sarebbe autonomamente impugnabile e sembrerebbe quindi un mero provvedimento di rito;
  • conseguentemente, essa non dovrebbe rientrare tra gli atti dell’autorità giudiziaria che “definiscono anche parzialmente il giudizio” ai sensi dell’art. 37 TUR.

Il dubbio interpretativo nasce però dal fatto che l’art. 348-ter, comma 1, richiede una motivazione succinta dell’ordinanza, anche mediante rinvio agli elementi di fatto contenuti negli atti di causa e a precedenti conformi; ciò, secondo l’istante, potrebbe farla rientrare tra i provvedimenti decisori rilevanti ai fini dell’imposta di registro.

Soluzione prospettata dal contribuente

La Corte d’Appello ritiene che l’ordinanza di inammissibilità disciplinata dagli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non debba essere assoggettata a imposta di registro.

La motivazione principale dell’istante è che nella fattispecie prevale l’aspetto rituale del provvedimento, confermato anche dal fatto che esso non è impugnabile per cassazione in via autonoma.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricostruisce la disciplina introdotta dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha innovato gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., introducendo nell’ambito dei procedimenti civili l’ordinanza di inammissibilità dell’appello quando l’impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta.

In particolare:

  • l’art. 348-bis c.p.c. prevede che l’impugnazione sia dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta;
  • l’art. 348-ter, comma 1, dispone che il giudice, prima della trattazione e sentite le parti, dichiara inammissibile l’appello con ordinanza succintamente motivata, anche mediante rinvio agli elementi di fatto e ai precedenti conformi;
  • l’art. 348-ter, comma 3, stabilisce che, quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., con decorrenza del termine dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore.

Presupposto dell’imposta di registro per gli atti giudiziari

Per stabilire se l’ordinanza sia soggetta a registrazione, la risoluzione richiama:

  • l’art. 37 TUR, secondo cui gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all’imposta, anche se impugnati o impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
  • l’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che elenca in modo tassativo gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e ne indica la misura dell’imposta.

Secondo l’Agenzia, tali disposizioni consentono di individuare gli atti dell’autorità giudiziaria che assumono rilevanza fiscale perché definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio.

Parere del Ministero della Giustizia

Per chiarire la natura dell’ordinanza, l’Agenzia ha interpellato il Ministero della Giustizia con nota n. 125877 del 29 ottobre 2013.

Il Ministero, con nota n. 7404 del 4 novembre 2013, ha osservato che:

  • l’ordinanza di inammissibilità ex art. 348-ter conclude il grado d’appello;
  • a seguito di tale ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado;
  • il giudice provvede inoltre sulle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Sulla base di tali elementi, il Ministero ha ritenuto che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello sia conclusiva della fase di impugnazione del giudizio e debba pertanto essere ricondotta tra gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio.

Conclusione dell’Agenzia delle Entrate

Tenuto conto del parere del Ministero della Giustizia, l’Agenzia conclude che le ordinanze che dichiarano l’inammissibilità dell’appello ex art. 348-ter c.p.c. sono atti che definiscono anche parzialmente il giudizio.

Di conseguenza, tali ordinanze devono essere assoggettate all’obbligo di registrazione in termine fisso ai sensi:

  • dell’art. 37 TUR;
  • dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.

Indicazioni finali

La risoluzione precisa infine che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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