Risoluzione n. 27 del 12/03/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per gli omaggi autoprodotti distribuiti gratuitamente, il "valore unitario" rilevante per l’art. 108, comma 2, TUIR coincide con il valore normale di mercato: se supera 50 euro, la spesa è di rappresentanza e il plafond di deducibilità si calcola sul costo effettivo di produzione; se non supera 50 euro, il costo è interamente deducibile.
Valore unitario degli omaggi autoprodotti ai fini dell’art. 108, comma 2, TUIR
Valore unitario degli omaggi autoprodotti ai fini dell’art. 108, comma 2, TUIR
La risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014 affronta il trattamento fiscale degli omaggi gratuiti, con particolare riguardo ai beni autoprodotti o comunque riconducibili all’attività propria dell’impresa. Il documento chiarisce il rapporto tra la soglia di 50 euro prevista dall’art. 108, comma 2, TUIR e il costo di produzione dei beni distribuiti gratuitamente.
Quesito posto
L’istanza riguarda le imprese del settore lusso associate all’ente Alfa, che sostengono spese per la distribuzione gratuita di prodotti recanti i propri marchi, per finalità di pubbliche relazioni e immagine. Secondo il contribuente:
- tali costi rientrano nelle spese di rappresentanza;
- per i beni autoprodotti, il riferimento al valore unitario serve solo a stabilire se la spesa rientra o meno nel regime limitato di deducibilità;
- una volta qualificata la spesa come di rappresentanza, ai fini del plafond di deducibilità deve rilevare il costo di produzione dell’omaggio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante propone tre casi:
- se il valore unitario dell’omaggio autoprodotto è superiore a 50 euro ma il costo di produzione è inferiore a 50 euro, l’omaggio è spesa di rappresentanza e nel plafond concorre il costo di produzione;
- se sia il valore unitario sia il costo di produzione superano 50 euro, l’omaggio è spesa di rappresentanza e nel plafond concorre il costo effettivo;
- se sia valore unitario sia costo di produzione sono inferiori a 50 euro, il costo è integralmente deducibile.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il decreto 19 novembre 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua le spese di rappresentanza, tra cui:
- spese per viaggi turistici con attività promozionali significative;
- spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento in occasione di ricorrenze aziendali o festività;
- spese per eventi in occasione di inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti;
- spese per eventi di intrattenimento in occasione di mostre, fiere ed eventi simili;
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi contributi per convegni, seminari e manifestazioni simili, se coerenti con i criteri di inerenza.
Viene inoltre richiamato l’art. 108, comma 2, TUIR, secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento nei limiti e alle condizioni del decreto del 2008, e l’ultimo periodo dello stesso comma, che prevede la deducibilità integrale delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
Principi interpretativi dell’Agenzia
L’Agenzia ribadisce che le spese di rappresentanza hanno funzione promozionale e di consolidamento degli affari, ma si distinguono dalla pubblicità per l’assenza di corrispettivo o controprestazione specifica. Rientrano in tale categoria tutte le iniziative volte a diffondere e consolidare l’immagine dell’impresa senza diretta correlazione con i ricavi.
Gli omaggi di beni prodotti o commercializzati dall’impresa possono quindi costituire spese di rappresentanza, se presentano tali caratteristiche.
Nozione di “valore unitario” per gli omaggi autoprodotti
Il punto centrale della risoluzione è che, per i beni autoprodotti distribuiti gratuitamente, la nozione di “valore unitario” non coincide con il costo sostenuto, ma con il valore normale del bene ai sensi dell’art. 9 TUIR. L’Agenzia osserva che questa interpretazione è coerente con la differenza, tipica dei beni autoprodotti, tra valore di mercato e costo di produzione.
Trattamento fiscale degli omaggi autoprodotti
La risoluzione stabilisce che:
- se il valore normale dell’omaggio autoprodotto supera 50 euro, la spesa assume natura di spesa di rappresentanza e rientra nel plafond di deducibilità di cui all’art. 1, comma 2, D.M. 19 novembre 2008;
- in tal caso, al plafond concorre per intero il costo effettivo di produzione sostenuto dall’impresa, anche se inferiore a 50 euro;
- se invece il valore normale dell’omaggio autoprodotto è pari o inferiore a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto beneficia della deduzione integrale e non entra nel plafond.
Conclusione operativa
La risposta dell’Agenzia aderisce sostanzialmente alla soluzione del contribuente: per gli omaggi autoprodotti il discrimine dei 50 euro va riferito al valore normale del bene, mentre il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza è alimentato dal costo di produzione effettivo dell’omaggio una volta che la spesa sia qualificata come rappresentanza.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude con l’ordine di vigilanza alle Direzioni regionali affinché i principi enunciati siano applicati dalle strutture dipendenti.
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