Messaggio numero 12242 del 30-07-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° luglio 2013 la Croazia è soggetta ai regolamenti UE n. 883/2004, n. 987/2009 e n. 1231/2010, che sostituiscono la convenzione bilaterale Italia-Croazia del 1997. La circolare disciplina gli effetti su prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari, indicando nuove regole su totalizzazione, esportabilità, rimborsi, diritto dei pensionati e dei percettori di disoccupazione, nonché le modalità transitorie per le domande già definite o pendenti alla data di decorrenza.
Applicazione dei regolamenti UE alla Croazia dal 1° luglio 2013 in materia di disoccupazione e prestazioni familiari
Applicazione dei regolamenti UE alla Croazia dal 1° luglio 2013
Il documento chiarisce che, a seguito della ratifica italiana del Trattato di adesione della Croazia all’Unione Europea, dal 1° luglio 2013 la Croazia rientra nell’ambito di applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale. Conseguentemente, i regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009, nonché il Regolamento UE n. 1231 del 2010, sostituiscono nei rapporti con la Croazia la Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Croazia del 27 giugno 1997 e il relativo Accordo amministrativo del 12 settembre 2002.
Dal medesimo momento sono applicabili anche nei rapporti con la Croazia le decisioni e raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, oltre alle istruzioni contenute nelle circolari e nei messaggi dell’Istituto relativi ai regolamenti citati. Viene inoltre precisato che la Croazia non ha aderito all’Accordo con la Confederazione svizzera né all’Accordo SEE, per cui le disposizioni emanate dall’Istituto in relazione a tali Accordi non sono applicabili a tale Stato.
Prestazioni di disoccupazione
Il documento distingue la disciplina previgente della convenzione bilaterale dalla nuova disciplina comunitaria applicabile dal 1° luglio 2013.
Regime previgente convenzionale
In base alla Convenzione italo-croata, le prestazioni di disoccupazione erano a carico dell’assicurazione dello Stato in cui il lavoratore era stato iscritto da ultimo, purché fossero soddisfatti i requisiti previsti dalla legislazione di quello Stato. Ai fini dell’accertamento dei requisiti potevano essere totalizzati, se necessario, i periodi assicurativi italiani e croati. L’applicazione di tale disciplina richiedeva inoltre che il lavoratore fosse stato soggetto, da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione in base alla quale la prestazione era richiesta.
Nuova disciplina comunitaria sulla totalizzazione e sul diritto alla prestazione
Dal 1° luglio 2013 il diritto alle prestazioni di disoccupazione per i cittadini croati che abbiano lavorato in altri Stati comunitari e per i cittadini degli altri Stati comunitari che abbiano lavorato in Croazia è determinato secondo i regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009. Viene espressamente precisato che non è più richiesto il periodo minimo di assicurazione di sei mesi nello Stato in cui viene richiesta la prestazione.
Esportabilità della prestazione di disoccupazione
La Convenzione bilaterale prevedeva la possibilità di esportare l’indennità di disoccupazione nello Stato contraente in cui il disoccupato si trasferiva, fino a un massimo di sei mesi, con pagamento da parte dell’Istituzione dello Stato di nuova residenza e rimborso da parte dell’Istituzione competente dell’altro Stato.
Dal 1° luglio 2013 si applica invece l’art. 64 del Regolamento n. 883 del 2004. In base a tale norma:
- non è più previsto il pagamento per conto dello Stato in cui è stato maturato il diritto;
- la prestazione è pagata direttamente dall’istituzione competente, di regola quella dello Stato di ultima occupazione;
- ciò vale anche quando l’interessato si reca in un altro Stato membro in cerca di lavoro.
Il documento precisa inoltre che l’unica forma di rimborso prevista dai nuovi regolamenti riguarda le prestazioni erogate ai sensi dell’art. 65 del regolamento, in favore dei disoccupati residenti in uno Stato membro diverso da quello competente, ossia lavoratori frontalieri e non frontalieri.
Trattamento delle domande di disoccupazione
Sono fornite indicazioni operative per le domande già presentate o pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina:
- le domande già definite in base alla Convenzione italo-croata non devono essere riesaminate dal 1° luglio 2013;
- le domande in corso di definizione alla data del 1° luglio 2013, con decorrenza anteriore, sono definite secondo la previgente disciplina e lo scambio di informazioni avviene tramite i formulari della serie I-HR 300;
- le domande con decorrenza dal 1° luglio 2013 sono esaminate secondo i regolamenti comunitari.
Per lo scambio di informazioni relativo alle domande trattate in base alla normativa comunitaria, il documento rinvia alle istruzioni già fornite con precedenti circolari e messaggi.
Prestazioni familiari
Anche per le prestazioni familiari il documento confronta il regime convenzionale con quello comunitario applicabile dal 1° luglio 2013.
Regime previgente convenzionale
Secondo la Convenzione italo-croata, i lavoratori, con esclusione dei disoccupati e dei pensionati, avevano diritto alle prestazioni familiari anche per i familiari residenti nell’altro Stato contraente. Tuttavia, il diritto veniva sospeso se le medesime prestazioni erano dovute anche in base alla legislazione dello Stato di residenza dei familiari, in relazione ad altra attività lavorativa dello stesso lavoratore o di altro familiare.
Nuova disciplina comunitaria
Dal 1° luglio 2013 si applicano le disposizioni dei regolamenti CE n. 883 del 2004 e n. 987 del 2009. Ne consegue che, rispetto alla disciplina bilaterale:
- anche i titolari di indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni per i familiari residenti all’estero;
- anche i pensionati hanno diritto a tali prestazioni;
- si applicano le regole comunitarie di priorità e anticumulo, in luogo della regola convenzionale che addossava l’onere in via esclusiva allo Stato di residenza dei familiari in caso di concorso di diritti.
Le Sedi devono acquisire le informazioni necessarie per applicare le regole di priorità e anticumulo mediante i formulari comunitari di rito, indicati come Paper Sed F/serie E 400.
Decorrenza e gestione delle prestazioni familiari
Il documento stabilisce che:
- per le prestazioni familiari spettanti fino al 30 giugno 2013, il diritto va accertato secondo la Convenzione bilaterale;
- per le prestazioni familiari spettanti dal 1° luglio 2013, si applicano le norme comunitarie.
Inoltre, le Sedi devono ricostituire, su domanda, le pensioni in carico nel caso in cui spettino prestazioni per familiari residenti in Croazia, a prescindere:
- dal regime di liquidazione, autonomo o pro-rata;
- dal regime convenzionale applicato, ossia regolamentazione comunitaria o convenzione bilaterale.
Indicazioni finali e rinvii
Il documento richiama più volte le precedenti circolari e i messaggi già emanati in materia, in particolare la circolare n. 15 del 23 gennaio 2004, la circolare n. 85 del 1° luglio 2010 e la circolare n. 109 del 18 luglio 2013, per gli approfondimenti applicativi e le modalità di scambio delle informazioni. L’oggetto sostanziale della circolare è quindi l’adeguamento della disciplina previdenziale italiana ai nuovi rapporti con la Croazia a seguito dell’ingresso di quest’ultima nell’Unione Europea, con specifiche istruzioni operative per disoccupazione e prestazioni familiari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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