Messaggio numero 12249 del 30-07-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la sperimentazione della Carta acquisti nei Comuni sopra i 250.000 abitanti, poi estesa al Mezzogiorno, indicando chi può richiederla, come si accerta il diritto, come si forma la graduatoria, quali sono gli importi e quali adempimenti spettano a Comuni, INPS e Poste Italiane.
Carta acquisti sperimentale e inclusione sociale
Carta acquisti sperimentale: finalità e quadro normativo
Il documento disciplina l’avvio della sperimentazione della Carta acquisti nei Comuni con più di 250.000 abitanti, prevista dall’art. 60, commi 1-4, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012. La misura è finalizzata a favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in maggiore condizione di bisogno.
La disciplina operativa della sperimentazione è stata definita dal decreto ministeriale 10 gennaio 2013 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013. Successivamente, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, pubblicato in G.U. n. 150 del 28 giugno 2013, ha previsto l’allargamento della sperimentazione ai territori delle regioni del Mezzogiorno per l’anno 2014, nell’ambito del programma “Promozione dell’inclusione sociale”.
Ambito territoriale e soggetti coinvolti
La sperimentazione riguarda i Comuni di:
- Bari
- Bologna
- Catania
- Firenze
- Genova
- Milano
- Napoli
- Palermo
- Roma
- Torino
- Venezia
- Verona
L’INPS è individuato come soggetto attuatore: riceve le domande, verifica i requisiti di competenza, dispone l’accredito delle somme e gestisce i successivi nulla osta agli accrediti. La consegna materiale delle carte, per i nuclei collocati in graduatoria utile, è effettuata da Poste Italiane.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con l’INPS e con i Comuni interessati, ha inoltre predisposto un cronoprogramma delle fasi operative propedeutiche all’avvio della sperimentazione.
Presentazione della domanda
La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da un componente del nucleo familiare, che sarà anche il titolare della carta. La richiesta avviene mediante un modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà predisposto dall’Istituto.
Requisiti di accesso
I requisiti sono distinti in requisiti personali del richiedente e requisiti riferiti all’intero nucleo familiare.
Requisiti personali
Il richiedente deve:
- essere cittadino italiano o comunitario;
- oppure essere familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- oppure essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente nel Comune presso cui presenta domanda da almeno 1 anno alla data di presentazione.
Requisiti del nucleo familiare: condizione economica
Al momento della domanda il nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti economici:
- ISEE in corso di validità non superiore a € 3.000,00;
- per i nuclei residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini ICI dell’abitazione di residenza inferiore a € 30.000,00;
- patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore a € 8.000,00;
- valore dell’indicatore della situazione patrimoniale, come definito ai fini ISEE, inferiore a € 8.000,00;
- valore complessivo di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e/o assistenziale, concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni e anche fiscalmente esenti, inferiore a € 600 mensili al momento della richiesta e per tutta la sperimentazione;
- assenza, in capo a qualunque componente del nucleo, di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi precedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli con cilindrata superiore a 1.300 cc e motoveicoli con cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni precedenti.
Requisiti del nucleo familiare: caratteristiche familiari
Il nucleo deve inoltre:
- comprendere almeno un componente minore di 18 anni;
- essere collocato, a parità di condizioni, in posizione di precedenza se ricorre almeno una delle seguenti situazioni:
- disagio abitativo accertato dai competenti servizi comunali;
- nucleo costituito esclusivamente da un genitore solo e figli minorenni;
- nucleo con tre o più figli minorenni, ovvero con due figli e in attesa del terzo;
- nucleo con uno o più figli minorenni con disabilità;
- essere ulteriormente favorito, a parità di condizioni, se presenta il maggior numero di figli e, in caso di ulteriore parità, il figlio più piccolo di età inferiore.
Requisiti del nucleo familiare: condizione lavorativa
Per la condizione lavorativa il documento prevede due possibili casistiche alternative, entrambe con il vincolo che nessun componente del nucleo svolga attività lavorativa al momento della richiesta:
- almeno un componente deve aver cessato un rapporto di lavoro dipendente o un’attività di lavoro autonomo, oppure, nel caso di lavoratori con contratti flessibili, deve essere dimostrata un’occupazione nelle medesime forme per almeno 180 giorni;
- in alternativa, almeno un componente deve essere lavoratore dipendente o impiegato con tipologie contrattuali flessibili, e i redditi da lavoro effettivamente percepiti nei sei mesi antecedenti la richiesta non devono superare complessivamente € 4.000,00 per il nucleo.
Accertamento del diritto e ripartizione delle competenze
La verifica dei requisiti è ripartita tra Comune e INPS.
Il Comune di residenza accerta:
- i requisiti personali;
- il possesso di autoveicoli;
- il disagio abitativo.
L’INPS accerta, nei limiti dei dati presenti nei propri archivi:
- i requisiti relativi alla condizione economica del nucleo, ad eccezione del profilo relativo agli autoveicoli già verificato dal Comune;
- la soglia dei trattamenti previdenziali, indennitari e assistenziali, che deve risultare inferiore a € 600 mensili;
- i requisiti relativi alla situazione lavorativa.
Graduatoria, precedenze e riesame
Esaurite le verifiche di competenza, l’INPS trasmette ai Comuni l’elenco dei soggetti in ordine di graduatoria provvisoria. I Comuni pubblicano la graduatoria per consentire ai nuclei esclusi o collocati in posizione non utile di presentare istanza di riesame o ricorso amministrativo.
Le istanze di riesame e i ricorsi amministrativi devono essere presentati al Comune competente per residenza, secondo i termini e le modalità normalmente previsti in materia di erogazione di contributi e sovvenzioni.
In caso di parità di condizioni, hanno precedenza i nuclei familiari che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- disagio abitativo accertato dai competenti servizi del Comune;
- nucleo costituito esclusivamente da genitore solo e figli minorenni;
- nucleo con tre o più figli minorenni ovvero con due figli e in attesa del terzo;
- nucleo con uno o più figli minorenni con disabilità.
Se, dopo tali criteri, permangono posizioni equivalenti, sono favoriti i nuclei con più figli e, a seguire, quelli con il figlio più piccolo di età inferiore.
Il Comune può inoltre prevedere requisiti ulteriori, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Può anche limitare l’accesso ai nuclei già individuati da precedenti avvisi pubblici o regolamenti comunali con finalità analoghe alla sperimentazione e già assistiti dai servizi comunali.
Importo del beneficio
Ciascun Comune dispone di un budget relativo all’intero progetto. L’importo del beneficio varia in funzione della composizione del nucleo familiare, escludendo dal calcolo le persone a carico ai fini IRPEF diverse dal coniuge e dai figli.
L’ammontare mensile è pari a:
- 2 membri: € 231
- 3 membri: € 281
- 4 membri: € 331
- 5 o più membri: € 404
Accredito delle somme e controlli successivi
Divenuta definitiva la graduatoria, l’INPS trasmette a Poste Italiane l’elenco dei soggetti beneficiari e gli importi da erogare a ciascun nucleo familiare. Dopo le verifiche periodiche, l’INPS invia bimestralmente a Poste Italiane il nulla osta per l’accredito delle somme dovute.
Progetti personalizzati di presa in carico
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), del decreto allegato, i Comuni devono individuare, con procedura di selezione casuale, due gruppi tra i nuclei beneficiari comunicati dall’INPS.
Il primo gruppo deve comprendere un numero di nuclei compreso tra metà e due terzi del totale. Per tali nuclei i Comuni predispongono progetti personalizzati finalizzati a:
- superamento della condizione di povertà;
- reinserimento lavorativo;
- inclusione sociale.
La mancata adesione al progetto comporta l’esclusione dal beneficio.
I nuclei beneficiari non inseriti nel primo gruppo costituiscono il gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione. A questo si aggiunge un ulteriore gruppo di controllo formato da soggetti non beneficiari della Carta acquisti sperimentale ma in possesso dei requisiti di accesso, presi in carico dai servizi comunali ove possibile e secondo criteri e modalità da definire d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Comunicazioni telematiche all’INPS e sospensione degli accrediti
I Comuni devono inviare telematicamente all’INPS informazioni sul progetto e sulla sua attuazione secondo tre scadenze:
- entro 90 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre, con informazioni sull’avvio della sperimentazione, tra cui risorse umane dedicate, valutazione dei bisogni, obiettivi, modalità di presa in carico e integrazione con servizi pubblici e soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit;
- entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del quarto bimestre, con informazioni sullo stato di attuazione, eventuali modifiche ai progetti, servizi erogati, integrazioni con altri servizi e valutazione sintetica dell’andamento del programma;
- entro 60 giorni dal termine della sperimentazione, con le stesse informazioni previste per la precedente scadenza.
Il mancato invio, per ciascuna Carta, di tutte le informazioni richieste comporta la sospensione dei successivi accrediti fino alla regolarizzazione.
Cruscotto domande presentate
L’INPS mette a disposizione dei singoli Comuni un cruscotto informativo relativo alle domande presentate presso il Comune stesso, al fine di fornire un’informazione più puntuale sull’esito delle lavorazioni delle singole richieste.
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