Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 12577 del 02-08-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento fornisce le prime istruzioni operative INPS sulla salvaguardia pensionistica prevista dalla legge di stabilità 2013 per 10.130 lavoratori, con indicazione delle categorie ammesse, dei requisiti, dei termini di presentazione delle domande, delle commissioni competenti e dei criteri di monitoraggio. Riporta inoltre il quadro normativo di riferimento e la ripartizione del contingente per tipologia di beneficiari.

Salvaguardia pensionistica per 10.130 lavoratori (legge n. 228/2012 e D.I. 22 aprile 2013)

Salvaguardia pensionistica per 10.130 lavoratori

Il documento illustra l’applicazione della salvaguardia prevista dall’art. 1, commi 231, 232, 233 e 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dal decreto interministeriale 22 aprile 2013. L’obiettivo è consentire, a determinate categorie di lavoratori, l’accesso al pensionamento secondo le regole vigenti prima del 6 dicembre 2011, pur maturando i requisiti dopo il 31 dicembre 2011.

Quadro normativo e finalità della salvaguardia

La legge n. 228/2012 stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni sui requisiti di accesso e sulle decorrenze anteriori al decreto-legge n. 201 del 2011 per specifiche categorie di lavoratori. Il comma 233 affida all’INPS il monitoraggio delle domande, mentre il comma 234 fissa i limiti di spesa per anno:

  • 64 milioni di euro per il 2013;
  • 134 milioni di euro per il 2014;
  • 135 milioni di euro per il 2015;
  • 107 milioni di euro per il 2016;
  • 46 milioni di euro per il 2017;
  • 30 milioni di euro per il 2018;
  • 28 milioni di euro per il 2019;
  • 10 milioni di euro per il 2020.

Il decreto interministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha definito le modalità attuative e ha quantificato in 10.130 il contingente complessivo dei beneficiari.

Categorie di lavoratori ammessi e requisiti principali

La salvaguardia riguarda quattro tipologie di lavoratori:

  • lettera a) lavoratori cessati entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, con requisiti pensionistici maturati entro il periodo di mobilità e comunque entro il 31 dicembre 2014;
  • lettera b) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se successivamente abbiano svolto attività lavorativa, purché il reddito annuo lordo complessivo non superi 7.500 euro e i requisiti pensionistici si perfezionino entro il 6 gennaio 2015;
  • lettera c) lavoratori che hanno risolto il rapporto entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se successivamente abbiano svolto attività lavorativa, con reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro e requisiti pensionistici entro il 6 gennaio 2015;
  • lettera d) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla stessa data, che possono versare contributi volontari solo dopo la fine della mobilità, con requisiti pensionistici entro il 6 gennaio 2015.

Ripartizione del contingente numerico

Il contingente complessivo di 10.130 unità è ripartito come segue:

  • mobilità ordinaria o in deroga: 2.560;
  • prosecutori volontari: 1.590;
  • lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi: 5.130;
  • prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità: 850.

Criteri di precedenza nel monitoraggio

Ai fini del monitoraggio delle disponibilità nel plafond, l’INPS deve seguire questi criteri ordinatori:

  • per i lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • per i prosecutori volontari: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;
  • per i lavoratori cessati per accordi di incentivo all’esodo: data di cessazione del rapporto di lavoro.

Se il limite numerico collegato ai vincoli finanziari è raggiunto, non vengono prese in considerazione ulteriori domande.

Presentazione delle istanze per i lavoratori in mobilità

Per i lavoratori di cui alla lettera a), l’istanza deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente, corredata dall’accordo che ha dato luogo alla mobilità, entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto e quindi entro il 25 settembre 2013.

Se il lavoratore non è in grado di produrre l’accordo, la DTL lo acquisisce presso il datore di lavoro o la pubblica amministrazione competente. Per attribuire data certa all’accordo, la DTL può utilizzare la documentazione della procedura di mobilità, inclusa la comunicazione di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 223/1991 e il versamento di cui al comma 3.

Le DTL devono trasmettere all’INPS le istanze, complete di documentazione, entro 45 giorni dall’acquisizione.

Commissioni competenti presso le DTL

L’esame delle domande è affidato alle Commissioni già istituite ai sensi dei decreti del 1° giugno 2012 e dell’8 ottobre 2012. La loro composizione è così descritta:

  • due funzionari della Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente;
  • un funzionario INPS designato dal direttore provinciale della sede competente.

La partecipazione non dà diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Le decisioni di accoglimento devono essere comunicate tempestivamente all’INPS, anche in via telematica. Contro i provvedimenti è ammesso riesame entro 30 giorni dalla ricezione, davanti alla DTL presso cui è stata presentata l’istanza.

Presentazione delle istanze per i prosecutori volontari

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, di cui alle lettere b) e d), devono presentare l’istanza direttamente all’INPS entro il 25 settembre 2013. Le domande devono essere inoltrate in modalità telematica, utilizzando i moduli AP90 e AP91 richiamati nel messaggio INPS n. 8824 del 30 maggio 2013.

Le modalità indicate comprendono:

  • invio tramite applicazione “Invia moduli on-line” per cittadini con PIN dispositivo;
  • invio tramite i servizi per i patronati;
  • invio via PEC alla sede INPS competente.

Avverso il diniego di accesso al beneficio è possibile presentare istanza di riesame entro 30 giorni presso la sede competente.

Specificità della categoria in mobilità ordinaria con prosecuzione volontaria

Per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, la salvaguardia opera solo se, terminata la mobilità, vengono effettuati i versamenti volontari necessari a perfezionare i requisiti pensionistici entro il 6 gennaio 2015.

Per tale categoria:

  • l’eventuale rioccupazione successiva al termine della mobilità esclude dalla salvaguardia;
  • la domanda di prosecuzione volontaria, se respinta, deve essere riesaminata secondo i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 50 del 17 aprile 2008 e dal messaggio n. 020286 del 10 dicembre 2012;
  • le Sedi non devono respingere le domande di pensione già presentate o che siano presentate prima della conclusione del monitoraggio.

Verifica del reddito e dell’attività lavorativa

Per le categorie interessate dalle lettere b) e c), il beneficio è subordinato a un limite di reddito annuo lordo complessivo pari a 7.500 euro riferito alle attività eventualmente svolte dopo la data rilevante (4 dicembre 2011 per i prosecutori volontari; 30 giugno 2012 per i cessati per accordi).

Per i prosecutori volontari, il documento precisa che possono accedere anche coloro che hanno svolto attività lavorativa dopo l’autorizzazione, purché nel rispetto del limite reddituale. Viene inoltre esclusa la rilevanza, ai fini della salvaguardia, delle autorizzazioni ai versamenti volontari relative a part-time o a sospensioni non coperte da contribuzione, poiché non equiparabili alle autorizzazioni connesse alla cessazione del rapporto.

Attività delle sedi territoriali e gestione delle posizioni

Le Sedi territoriali riceveranno gli elenchi dei lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie, al fine di informarli dell’opportunità di presentare istanza entro il termine previsto. In questa fase le sedi devono comunque svolgere gli adempimenti preliminari necessari, come la sistemazione del conto assicurativo.

Per i lavoratori in mobilità e per i cessati per accordi di incentivo all’esodo, le sedi devono attendere l’acquisizione dei provvedimenti di accoglimento delle DTL, senza adottare provvedimenti di reiezione sulle domande pensionistiche già presentate.

Sinergie tra INPS e Direzioni territoriali del lavoro

Il documento disciplina lo scambio informativo tra Commissioni DTL, referenti regionali INPS e Direzione Centrale Pensioni. In particolare:

  • i funzionari INPS delle Commissioni trasmettono ai referenti regionali i dati identificativi dei soggetti ammessi;
  • i referenti regionali formano un elenco regionale e lo inviano alla Direzione Centrale Pensioni;
  • le Commissioni DTL devono comunicare con tempestività all’INPS, preferibilmente via PEC, le decisioni di accoglimento.

Per i quesiti normativi e tecnici è istituita la casella di posta elettronica salvaguardia10130@inps.it, utilizzabile solo tramite le strutture regionali; per i lavoratori della Gestione dipendenti pubblici e della Gestione ex Enpals sono indicate anche le caselle dedicate.

Effetti applicativi sulle decorrenze pensionistiche

Ai lavoratori ammessi alla salvaguardia continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011, anche se i requisiti si perfezionano dopo il 31 dicembre 2011. Il documento rinvia, per i dettagli applicativi, a precedenti messaggi e circolari INPS richiamati in premessa.

Documenti allegati

Sono riportati integralmente:

  • la legge 24 dicembre 2012, n. 228, con i commi 231-234 dell’art. 1;
  • il decreto interministeriale 22 aprile 2013, che disciplina modalità, criteri, procedure e ripartizione del contingente dei beneficiari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.