Ordinanza n. 259/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, prot. 56207 del 16.10.2025 a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente conseguito in Romania ai fini dell'insegnamento per le seguenti classi di concorso: A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO; A-12 DISCIPLINE LETTERARIE nell'istruzione secondaria di I e di II grado (ex cdc A-12 e A-22);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto che le questioni dedotte dovessero essere esaminate nella sede di merito e non ha definito la controversia né accolto o respinto definitivamente la domanda di annullamento. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica, fissata per il 9 settembre 2026. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata alla definizione del merito.
Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito in Romania per le classi di concorso A-11 e A-12
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo e ha rigettato l'istanza di riconoscimento della formazione professionale e del titolo di abilitazione all'esercizio della professione docente conseguito in Romania, ai fini dell'insegnamento nelle classi di concorso A-11, Discipline letterarie e latino, e A-12, Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di primo e secondo grado. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a dare atto delle questioni evidenziate nel ricorso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice ha ritenuto sufficiente la celere fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura sospensiva espressa.
Come è indicizzato
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