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Circolare

Circolare Inail n. 52 dell'11 luglio 1984

Convenzione fra l'Italia e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale del 18 dicembre 1980.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'applicazione della Convenzione bilaterale tra Italia e Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, ratificata con legge n. 34/1983 ed entrata in vigore il 1° novembre 1983. Poiché non è ancora disponibile l'Accordo amministrativo e non è stato designato l'Istituto competente capoverdiano per la materia infortunistica, l'INAIL fornisce istruzioni operative provvisorie su campo di applicazione, legislazione applicabile, prestazioni economiche e protesiche, malattie professionali, accertamenti medico-legali ed eventi pregressi. La circolare segnala anche le limitazioni pratiche derivanti dall'assenza dell'organismo di collegamento capoverdiano e rinvia a ulteriori istruzioni quando l'Accordo amministrativo sarà in vigore.

Convenzione Italia-Capoverde in materia di sicurezza sociale: istruzioni INAIL sull'applicazione provvisoria

Convenzione Italia-Capoverde in materia di sicurezza sociale: istruzioni operative INAIL

La circolare disciplina l'applicazione, per la parte di competenza dell'INAIL, della Convenzione tra Italia e Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 34 ed entrata in vigore il 1° novembre 1983. L'Istituto evidenzia tuttavia che, non essendo ancora stato definito l'Accordo amministrativo e non essendo stata designata l'Istituzione capoverdiana competente in materia infortunistica, l'applicazione concreta della Convenzione presenta rilevanti limitazioni, per le quali vengono fornite istruzioni provvisorie.

Quadro normativo e ambito della Convenzione

La Convenzione riguarda le principali forme di assicurazione sociale previste nei due Stati, includendo espressamente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Sul piano soggettivo si applica ai cittadini italiani e capoverdiani che siano o siano stati assoggettati alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.

Sono richiamate anche le definizioni convenzionali rilevanti, tra cui quelle di legislazione, autorità competente, istituzione, istituzione competente, lavoratori, residenza, soggiorno, periodi di assicurazione e prestazioni familiari.

Legislazione applicabile ai lavoratori

La regola generale è quella della territorialità: i lavoratori sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono l'attività, con gli stessi obblighi e benefici dei lavoratori nazionali di quello Stato.

La Convenzione prevede però alcune eccezioni:

  • il lavoratore dipendente da un'impresa con sede in uno degli Stati contraenti, inviato temporaneamente nell'altro Stato, resta soggetto alla legislazione dello Stato di origine se il distacco non supera 24 mesi; il periodo può essere prorogato una sola volta per altri 24 mesi, con il consenso dell'Autorità competente dello Stato di destinazione;
  • il personale di volo è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede la compagnia aerea;
  • i membri dell'equipaggio di navi battenti bandiera di uno dei due Stati sono soggetti alla legislazione dello Stato cui la nave appartiene;
  • per i funzionari pubblici equiparati inviati nell'altro Stato permane l'applicazione della legislazione del Paese di appartenenza;
  • agli agenti diplomatici, ai consoli di carriera e agli altri membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari si applicano le Convenzioni di Vienna del 18 aprile 1961 e del 24 aprile 1963.

La circolare precisa che, nei casi di distacco temporaneo, il certificato relativo è rilasciato dall'INPS.

Prestazioni economiche e regime di pagamento

Le prestazioni economiche devono essere corrisposte senza limitazioni anche quando il beneficiario risiede o soggiorna nell'altro Stato. In questa fase, tuttavia, il pagamento avviene secondo procedura diretta, poiché non è ancora applicabile la modalità che prevede il tramite dell'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno.

La Convenzione, più in generale, stabilisce che le prestazioni in denaro non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il solo fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.

Prestazioni protesiche

La mancata designazione dell'Istituzione competente capoverdiana impedisce all'INAIL di erogare le prestazioni protesiche ai propri assicurati che risiedano o soggiornino in Capoverde. Di conseguenza, l'erogazione di protesi e presidi ausiliari può essere effettuata dalle Sedi soltanto quando il richiedente risiede o soggiorna in Italia.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la Convenzione prevede che esse siano corrisposte senza limitazioni anche se il beneficiario risiede o soggiorna nell'altro Stato.

L'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno può:

  • corrispondere le prestazioni in natura per conto dell'Istituzione competente, con rimborso al costo effettivo;
  • essere incaricata di corrispondere le prestazioni in denaro;
  • essere incaricata dei controlli medico-legali per l'accertamento del grado di incapacità lavorativa, con rimborso delle spese al costo effettivo.

Quanto alle malattie professionali, se il lavoratore ha svolto lavorazioni rischiose in entrambi gli Stati, la prestazione compete all'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state svolte. La stessa regola vale per l'aggravamento della malattia professionale.

Se l'aggravamento è causato da ulteriori lavorazioni svolte nello Stato diverso da quello competente, l'Istituzione di tale Stato deve corrispondere un indennizzo supplementare pari alla differenza tra:

  • l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento;
  • l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, se la malattia si fosse verificata in quello Stato.

Quando l'indennizzo supplementare grava sull'INAIL, la Sede deve procedere secondo la legislazione italiana alla doppia valutazione medico-legale, tenendo conto sia dell'inabilità preesistente sia di quella accertata dopo l'aggravamento.

Pratiche da trasmettere al Ministero degli Affari Esteri

Nell'ipotesi di malattia professionale da rischi o mista in cui sia esclusa la competenza dell'INAIL, perché l'assicurato ha svolto l'attività morbigena esclusivamente o da ultimo nel territorio della Repubblica di Capoverde, la pratica deve essere trasmessa al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari sociali, Ufficio II, Roma, per l'eventuale successivo inoltro all'Istituzione competente.

Accertamenti medico-legali in via provvisoria

In attesa dell'Accordo amministrativo, gli accertamenti medico-legali devono essere eseguiti secondo la procedura in uso nei rapporti con i Paesi non convenzionati. La Sede deve quindi incaricare l'Autorità consolare italiana presso la Repubblica di Capoverde, a Praja, Rua Isidoro Jose Martins 20/22, C.P. 119.

Eventi policroni e periodi assicurativi pregressi

Ai fini della determinazione del grado di incapacità lavorativa, ciascuna Istituzione deve tenere conto anche degli eventi professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato. La Sede, pertanto, deve considerare eventuali infortuni o malattie professionali già verificatisi in Capoverde e applicare l'art. 79 del Testo Unico per la valutazione globale dell'inabilità, secondo l'indirizzo consolidato dell'INAIL per gli eventi pregressi all'estero.

La Convenzione dispone inoltre che i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore siano presi in considerazione, ma non attribuisce diritti a prestazioni per periodi anteriori alla stessa data. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore devono essere ripresentate; se avevano dato luogo a una liquidazione una tantum per insufficienza contributiva, può essere richiesta la revisione se, con la nuova disciplina, risultano soddisfatte le condizioni per la pensione.

Disposizioni amministrative, procedurali e finali

La Convenzione contiene anche una serie di regole di coordinamento generale, tra cui:

  • assistenza reciproca gratuita tra Autorità e Istituzioni competenti;
  • possibilità di usare le Autorità diplomatiche e consolari quando servano mezzi istruttori nell'altro Stato;
  • obbligo per le Autorità competenti di stipulare un Accordo amministrativo per le modalità applicative;
  • scambio di informazioni su leggi, regolamenti e provvedimenti rilevanti;
  • corrispondenza diretta tra Istituzioni e con gli interessati, anche nella lingua ufficiale dello scrivente;
  • validità delle esenzioni fiscali e dei documenti prodotti, con riconoscimento dei certificati autenticati dalle Autorità competenti dell'altro Stato;
  • equiparazione delle domande e dei ricorsi presentati in uno Stato a quelli presentati nell'altro, con trasmissione immediata all'Autorità competente;
  • disciplina degli esami medico-legali richiesti dall'altro Stato e riparto delle relative spese;
  • soluzione concordata delle controversie e, in mancanza, ricorso a un tribunale arbitrale di tre membri;
  • regole sul recupero delle prestazioni indebitamente erogate mediante trattenuta sugli arretrati o sulle somme dovute all'interessato;
  • validità del pagamento nella valuta dello Stato debitore e impegno dei Governi a rimuovere eventuali restrizioni valutarie.

La Convenzione si applica alle domande presentate dalla data della sua entrata in vigore; i diritti acquisiti restano salvi secondo le previsioni convenzionali e il rapporto è destinato a rinnovo tacito annuale, salvo denuncia con preavviso di almeno sei mesi.

Indicazione conclusiva della circolare

L'INAIL conclude riservandosi ulteriori istruzioni quando l'Accordo amministrativo entrerà in vigore, momento dal quale la Convenzione potrà trovare piena applicazione. La circolare e il relativo allegato sono inoltre inseriti nel volume richiamato dalla circolare n. 55/1976 sulla normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.

Punti principali

Ratifica ed entrata in vigore della Convenzione

La Convenzione tra Italia e Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980, è stata ratificata dalla legge 25 gennaio 1983, n. 34. La Convenzione è entrata in vigore il 1° novembre 1983, ma l'applicazione pratica risulta limitata dalla mancata definizione dell'Accordo amministrativo e dalla non ancora avvenuta designazione dell'Istituzione capoverdiana competente in materia infortunistica.

Campo di applicazione soggettivo e oggettivo

La Convenzione si applica alle principali forme di assicurazione, compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Dal punto di vista soggettivo riguarda i cittadini dei due Stati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno degli Stati contraenti, nonché i loro familiari e superstiti.

Legislazione applicabile e deroghe al principio di territorialità

Regola generale è l'applicazione della legislazione dello Stato in cui il lavoratore è occupato, con parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato. Le eccezioni riguardano il distacco temporaneo fino a 24 mesi, prorogabile una sola volta per altri 24 mesi con consenso dell'Autorità competente dello Stato di destinazione; il personale di volo, soggetto alla legislazione dello Stato di sede della compagnia; e i membri dell'equipaggio di navi, soggetti alla legislazione dello Stato cui la nave appartiene. La circolare precisa che, nei casi di distacco temporaneo, il certificato è rilasciato dall'INPS.

Prestazioni economiche

Le prestazioni economiche devono essere pagate senza limitazioni anche se il beneficiario risiede o soggiorna nell'altro Stato. In questa fase l'erogazione avviene con procedura diretta, non essendo ancora applicabile il pagamento tramite l'Istituzione del luogo di residenza o soggiorno nell'altro Stato.

Prestazioni protesiche e presidi ausiliari

A causa della mancata designazione dell'Istituzione competente capoverdiana, l'INAIL non può corrispondere le prestazioni protesiche ai propri assicurati che risiedano o soggiornino in Capoverde. L'erogazione di protesi e presidi ausiliari è quindi possibile solo quando il richiedente risiede o soggiorna nel territorio italiano.

Malattie professionali e aggravamento

Se una malattia professionale si manifesta dopo lavorazioni rischiose svolte in entrambi gli Stati, la prestazione è a carico dell'Istituzione dell'ultimo Stato in cui tali lavorazioni sono state eseguite. La stessa regola vale in caso di aggravamento; se l'aggravamento dipende da ulteriori lavorazioni svolte nello Stato diverso da quello competente, l'Istituzione di tale Stato deve corrispondere un indennizzo supplementare pari alla differenza tra le prestazioni dovute dopo e prima dell'aggravamento. Se l'indennizzo supplementare grava sull'INAIL, la Sede deve procedere alla doppia valutazione medico-legale secondo la legislazione italiana, considerando sia l'inabilità preesistente sia quella successiva all'aggravamento.

Pratiche escluse dalla competenza INAIL

Quando, in presenza di malattia professionale da rischi o mista, la competenza dell'INAIL è esclusa perché l'assicurato ha svolto l'attività morbigena esclusivamente o da ultimo in Capoverde, la Sede deve trasmettere la pratica al Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per l'Emigrazione e gli Affari sociali, Ufficio II, Roma, per l'eventuale inoltro all'Istituzione competente.

Accertamenti medico-legali in assenza dell'Accordo amministrativo

Fino alla stipula dell'Accordo amministrativo, per gli accertamenti medico-legali deve seguirsi la procedura prevista per i Paesi non convenzionati. La Sede deve incaricare l'Autorità consolare italiana in Capoverde, con sede a Praja, Rua Isidoro Jose Martins 20/22, C.P. 119.

Eventi policroni e valutazione globale dell'inabilità

Ai fini della determinazione del grado di incapacità lavorativa, l'Istituzione competente deve considerare anche gli eventi professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato. La Sede deve quindi tener conto di eventuali infortuni sul lavoro o malattie professionali già occorsi in Capoverde e applicare l'art. 79 del Testo Unico per la valutazione globale della inabilità, secondo l'orientamento consolidato dell'INAIL sugli eventi pregressi verificatisi all'estero.

Norme convenzionali di carattere generale

La circolare richiama inoltre le regole convenzionali su: non riduzione delle prestazioni in denaro per il solo fatto della residenza nell'altro Stato; assistenza reciproca gratuita tra Autorità e Istituzioni competenti; possibilità di corrispondenza diretta e uso della lingua ufficiale dello scrivente; esenzioni fiscali e validità dei certificati; presentazione delle domande e dei ricorsi; cooperazione negli accertamenti medico-legali; soluzione delle controversie mediante accordo o arbitrato; disciplina del recupero delle prestazioni indebitamente erogate; trasferimento delle somme in valuta; applicazione ai nuovi eventi dalla data di entrata in vigore e riconoscimento dei periodi assicurativi anteriori, senza effetti per periodi precedenti all'entrata in vigore.

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