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Circolare

Circolare INAIL n. 49 del 27 giugno 1984

Convenzione fra l Italia e la Spagna in materia di sicurezza sociale del 30 ottobre 1979. Accordo amministrativo di applicazione.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’entrata in vigore, dal 1° dicembre 1983, della nuova Convenzione tra Italia e Spagna in materia di sicurezza sociale e del relativo Accordo amministrativo, ratificati con legge n. 440/1982. Vengono fornite istruzioni operative per l’INAIL sull’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, con particolare riguardo a legislazione applicabile, prestazioni in denaro e in natura, protesi, malattie professionali, aggravamenti, pneumoconiosi sclerogene, eventi policroni, accertamenti medico-legali, notifiche, presentazione di istanze e rimborsi. La circolare richiama inoltre gli organismi di collegamento, le procedure documentali e contabili e integra il volume della circolare n. 55/1976.

Convenzione Italia-Spagna di sicurezza sociale e accordo amministrativo di applicazione

Convenzione Italia-Spagna in materia di sicurezza sociale e applicazione INAIL

La circolare illustra l’applicazione della nuova Convenzione di sicurezza sociale tra Italia e Spagna, firmata a Madrid il 30 ottobre 1979, ratificata con legge 4 giugno 1982, n. 440, ed entrata in vigore il 1° dicembre 1983. Essa fornisce istruzioni operative per l’INAIL e richiama il relativo Accordo amministrativo, che disciplina i rapporti tra le istituzioni dei due Paesi per l’attuazione concreta delle norme convenzionali.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La Convenzione sostituisce la precedente disciplina applicabile dal 1° agosto 1976. Essa riguarda le principali branche della sicurezza sociale e, per quanto qui rileva, comprende espressamente l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’ambito soggettivo è ampio: la disciplina si applica a chi sia o sia stato soggetto alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché ai familiari e superstiti, riconoscendo la parità di trattamento in materia di diritti e obblighi.

Legislazione applicabile e deroghe al principio di territorialità

Regola generale è che il lavoratore è soggetto alla legislazione del Paese nel cui territorio svolge l’attività, anche se risiede nell’altro Stato o se il datore di lavoro ha sede nell’altro Stato. La circolare richiama le principali eccezioni previste dalla Convenzione:

  • lavoratore distaccato: resta soggetto alla legislazione del primo Stato per un massimo di 24 mesi, salvo proroga;
  • personale viaggiante delle imprese di trasporto: soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l’impresa;
  • lavoratori di specifiche imprese di trasporto o telecomunicazione: possono optare per la legislazione dello Stato in cui sono occupati entro i termini previsti;
  • lavoratori delle rappresentanze diplomatiche e consolari: possono, in determinati casi, optare una sola volta per la legislazione dello Stato di cittadinanza o di occupazione.

Istituzioni competenti e organismi di collegamento

Per la materia infortunistica, in Italia l’INAIL è competente per le prestazioni economiche, le protesi, gli accertamenti medico-legali e le relative certificazioni; per le prestazioni curative la competenza è delle unità sanitarie locali territorialmente competenti. In Spagna operano le Mutualidades Laborales. La circolare individua inoltre gli organismi di collegamento: per l’Italia l’INAIL Direzione generale di Roma, nonché il Ministero della sanità per le prestazioni sanitarie; per la Spagna l’Instituto Nacional de la Seguridad Social con competenza generale, fatta eccezione per la disoccupazione.

Prestazioni in denaro

Le prestazioni economiche sono corrisposte direttamente dall’istituzione competente all’assicurato che risiede nel territorio dell’altro Stato, e comunque ovunque risieda. La regola mira a garantire l’effettività del diritto alla prestazione indipendentemente dalla residenza del beneficiario.

Prestazioni sanitarie, attestato e intervento delle U.S.L.

Il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale che soggiorni o trasferisca la residenza nell’altro Stato ha diritto alle prestazioni sanitarie da parte dell’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, per conto dell’istituzione competente. A tal fine deve presentare un attestato che dimostri il diritto alle prestazioni. Per l’Italia, il rilascio dell’attestato è demandato alla U.S.L. competente per territorio; l’INAIL è tenuto a collaborare, se richiesto, per attestare la qualità di assicurato in base al Testo Unico n. 1124/1965.

Protesi e presidi ausiliari

La concessione e il rinnovo di protesi e presidi ausiliari sono subordinati all’autorizzazione dell’istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza. La sede che riceve la domanda deve trasmettere all’istituzione spagnola la documentazione medica giustificativa e può procedere all’erogazione solo dopo il nulla osta o dopo 15 giorni dalla comunicazione senza diniego. In caso di urgenza assoluta deve intervenire subito, informando immediatamente l’istituzione spagnola.

Malattie professionali e rischio misto

La Convenzione disciplina sia l’ipotesi di malattia professionale contratta per lavorazioni svolte esclusivamente in uno Stato, sia quella di rischio misto derivante da lavorazioni svolte in entrambi gli Stati. Nel primo caso si applica la legislazione dello Stato in cui sono state svolte le lavorazioni rischiose, anche se la malattia si manifesta nell’altro Stato. Nel secondo caso si applica la legislazione dello Stato in cui il lavoratore ha svolto da ultimo l’attività morbigena. La sede deve quindi verificare la propria competenza e, se del caso, istruire la pratica secondo la legislazione italiana oppure trasmetterla all’istituzione spagnola con gli atti e la documentazione acquisiti.

Aggravamento delle malattie professionali

Se, dopo l’indennizzo, il lavoratore non ha svolto ulteriori attività rischiose oppure le ha svolte nello stesso Stato che ha liquidato la prestazione, l’aggravamento resta a carico di tale istituzione. Se invece il lavoratore ha svolto attività rischiose nell’altro Stato, l’onere dell’aggravamento grava sull’istituzione di questo secondo Stato e consiste in un supplemento di indennizzo. La circolare precisa che, quando la prestazione è a carico dell’INAIL, deve essere svolta una doppia valutazione medico-legale, considerando sia l’inabilità preesistente sia quella successiva all’aggravamento.

Pneumoconiosi sclerogene

Per le pneumoconiosi sclerogene da rischio misto è prevista una disciplina speciale sulla ripartizione degli oneri, simile a quella dei regolamenti C.E.E. n. 1408/1971 e n. 574/1972. Le prestazioni in denaro sono ripartite tra le istituzioni dei due Stati in proporzione ai periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione di ciascuno Stato. La circolare richiama, per gli adempimenti, le istruzioni già impartite in ambito comunitario con la circolare n. 28/1982. Anche per l’aggravamento delle pneumoconiosi che hanno dato luogo a ripartizione si richiamano le disposizioni già indicate nel relativo allegato.

Eventi policroni e infortuni durante il viaggio per assumere servizio

Se un lavoratore già portatore di postumi subisce un nuovo infortunio o una nuova malattia professionale in uno dei due Stati, l’istituzione competente deve considerare gli eventi precedenti come se si fossero verificati sotto la propria legislazione ai fini della valutazione dell’inabilità. La circolare ricorda che, in presenza di eventi pregressi verificatisi all’estero, l’ipotesi dà luogo all’applicazione dell’art. 79 del Testo Unico. Inoltre, l’infortunio occorso durante il viaggio per assumere servizio nell’altro Stato, o durante il rientro immediatamente successivo alla cessazione del contratto, è assimilato a infortunio sul lavoro dello Stato di destinazione.

Accertamenti medico-legali, notifiche e trattazione dei documenti

Su richiesta dell’istituzione competente dell’altro Stato, l’istituzione del Paese di residenza dell’assicurato deve eseguire gli accertamenti medico-legali. La sede che opera per conto della Spagna deve trasmettere rapporti contenenti ogni elemento utile sulle condizioni anatomo-funzionali del lavoratore, senza indicare il grado di inabilità, e seguire le procedure già fissate dalla circolare n. 33/1974 con l’uso dei modelli 84/I e 85/I. Ogni infortunio con esito mortale o con inabilità totale o parziale, occorso a un cittadino di uno dei due Stati occupato nell’altro, deve essere notificato alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di appartenenza.

Istanze, domande, ricorsi e lingua

Le istanze, le domande, i ricorsi e gli altri documenti possono essere presentati con pari effetto presso l’istituzione corrispondente dell’altro Stato. Non possono essere respinti perché redatti nella lingua ufficiale dell’altro Paese. I ricorsi soggetti a termine si considerano validamente proposti se presentati entro il termine presso l’istituzione corrispondente dell’altro Stato; la sede, ricevuto il ricorso, deve timbrarlo con la data di arrivo e trasmetterlo senza indugio all’istituzione spagnola, informandone l’interessato.

Rimborsi, contabilizzazione e procedura amministrativa

Le spese per accertamenti medico-legali e per la fornitura di protesi e presidi ausiliari sono rimborsate dall’istituzione competente sulla base degli importi effettivi risultanti dalla contabilità dell’istituzione che ha sostenuto la spesa, senza poter richiedere tariffe superiori a quelle applicate ai propri assistiti. Per la richiesta di rimborso deve essere seguita la procedura della circolare n. 28/1983 utilizzando il mod. 87/I. Le spese vanno contabilizzate nel capitolo 815.02 e, se del caso, nel sottoconto 063.07, con le modalità indicate nella circolare richiamata; il recupero è contabilizzato direttamente dalla Direzione generale al capitolo 215.

Inquadramento finale

La circolare precisa che il nuovo assetto convenzionale e il relativo accordo amministrativo costituiscono parte integrante del volume allegato alla circolare n. 55/1976, contenente la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E. Le indicazioni fornite hanno quindi natura operativa e sistematica, finalizzate a uniformare l’attività dell’INAIL nell’applicazione della Convenzione Italia-Spagna.

Punti principali

Entrata in vigore e finalità

La Convenzione del 30 ottobre 1979 e il relativo Accordo amministrativo, ratificati con la legge 4 giugno 1982, n. 440, sono entrati in vigore il 1° dicembre 1983. La circolare sostituisce la disciplina precedente dal 1° agosto 1976 e fornisce i chiarimenti necessari per l’applicazione della nuova normativa.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La Convenzione si applica alle principali forme di sicurezza sociale, compresa l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. Riguarda le persone soggette o già soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché i loro familiari e superstiti, garantendo parità di trattamento quanto a diritti e obblighi.

Legislazione applicabile

Il criterio generale è quello della territorialità: il lavoratore è soggetto alla legislazione del Paese in cui è occupato. Sono previste eccezioni per il distacco temporaneo fino a 24 mesi prorogabili, per il personale viaggiante delle imprese di trasporto, per alcune imprese di telecomunicazione e trasporto, nonché per i lavoratori presso rappresentanze diplomatiche e consolari, con possibilità di opzione in alcuni casi.

Istituzioni competenti e organismi di collegamento

Per l’Italia, l’INAIL è competente per prestazioni economiche, protesi e accertamenti medico-legali; per le prestazioni sanitarie intervengono le unità sanitarie locali. Per la Spagna, competono le Mutualidades Laborales e gli altri organismi indicati nell’Accordo. Sono designati specifici organismi di collegamento per facilitare scambi di informazioni e rapporti tra istituzioni.

Prestazioni in denaro e prestazioni sanitarie

Le prestazioni economiche sono corrisposte direttamente all’assicurato residente nell’altro Stato e comunque ovunque risieda. Le prestazioni sanitarie sono erogate dall’istituzione dello Stato di soggiorno o residenza per conto dell’istituzione competente, previa presentazione di un attestato; in Italia il rilascio dell’attestato è affidato alla U.S.L. competente, con collaborazione dell’INAIL per l’accertamento della qualità di assicurato.

Protesi, presidi e autorizzazioni

La fornitura e il rinnovo di protesi e presidi ausiliari richiedono l’autorizzazione dell’istituzione competente, salvo urgenza assoluta. La sede deve trasmettere la domanda con la documentazione medica e può erogare solo dopo autorizzazione o decorso di 15 giorni senza diniego; in urgenza deve provvedere immediatamente informando l’istituzione spagnola.

Malattie professionali e aggravamenti

Per le malattie professionali si applica la legislazione dello Stato in cui la lavorazione rischiosa è stata svolta, con regole particolari per rischio misto e per l’aggravamento. Nei casi di competenza italiana la sede deve accertare preliminarmente la propria competenza e, se necessario, trasmettere la pratica all’istituzione spagnola con la documentazione e la decisione negativa o con gli atti acquisiti.

Pneumoconiosi sclerogene ed eventi policroni

Per le pneumoconiosi sclerogene da rischio misto gli oneri delle prestazioni in denaro sono ripartiti tra le istituzioni dei due Stati in proporzione ai periodi di assicurazione vecchiaia. In caso di aggravamento si applicano regole specifiche di ripartizione. Per gli eventi policroni, l’istituzione competente deve considerare gli eventi precedenti come se si fossero verificati sotto la propria legislazione ai fini della valutazione dell’inabilità.

Accertamenti medico-legali, notifiche e ricorsi

Su richiesta dell’altra istituzione, devono essere effettuati accertamenti medico-legali per gli assicurati residenti nel proprio territorio, secondo le procedure già previste dall’INAIL. Ogni infortunio con morte o inabilità deve essere notificato alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di appartenenza dell’infortunato. I ricorsi e le istanze possono essere presentati indifferentemente presso l’istituzione dell’uno o dell’altro Stato e non possono essere respinti per la lingua utilizzata.

Rimborsi e contabilizzazione

Le spese per accertamenti medico-legali, protesi e presidi sono rimborsate dall’istituzione competente sulla base degli importi effettivi e nei limiti delle tariffe applicabili ai propri assistiti. Per il rimborso l’INAIL deve seguire la procedura indicata, usare il mod. 87/I e contabilizzare le spese secondo le istruzioni richiamate dalla circolare n. 28/1983.

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