Circolare INAIL n. 56 del 26 luglio 1984
L 24 novembre 1981 n 689 Modifica al sistema penale. Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione della legge n. 689/1981 alle violazioni in materia previdenziale e assistenziale, distinguendo tra violazioni formali, sostanziali indirette e sostanziali dirette. Definisce competenze di accertamento e contestazione degli addetti al servizio ispettivo, termini per pagamenti e contraddittorio, modalità di esazione coattiva, regole sulle rateazioni e criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative. Introduce inoltre una serie di nuovi moduli procedurali e chiarisce le modalità di contabilizzazione, notifica e gestione delle spese.
Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie e istituzione di nuovi moduli INAIL
Depenalizzazione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
La circolare INAIL n. 56 del 26 luglio 1984 aggiorna e integra le istruzioni operative per l’applicazione della legge n. 689/1981, nel quadro della depenalizzazione delle violazioni in materia previdenziale e assistenziale. Il documento definisce in modo sistematico competenze, procedure, termini, modulistica e criteri di quantificazione delle sanzioni, con particolare attenzione ai rapporti tra violazioni formali, violazioni sostanziali indirette e violazioni sostanziali dirette.
Quadro generale e riferimenti precedenti
La circolare prende le mosse dalle ulteriori deliberazioni del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 1984, che hanno approvato nuovi criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gli indici di quantificazione contenuti nelle tabelle E, F, G e H, nonché alcune modifiche ai criteri e agli indici già previsti nello studio allegato alla circolare n. 20/52 T.U./1983. Essa precisa che i principi generali della materia risultano già illustrati nello studio e in precedenti lettere della Direzione generale, ma fornisce ulteriori istruzioni per la corretta gestione operativa delle violazioni depenalizzate.
Poteri degli addetti al servizio ispettivo
La circolare richiama l’art. 3 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, che estende ai funzionari degli istituti previdenziali addetti al servizio ispettivo i poteri spettanti agli ispettori del lavoro in materia di previdenza e assistenza sociale, con esclusione del potere di contestare contravvenzioni e senza attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Ne deriva che gli addetti al servizio ispettivo INAIL devono accertare e contestare:
- le violazioni formali rientranti nella materia di competenza istituzionale dell’Istituto;
- le violazioni sostanziali indirette;
- le violazioni sostanziali dirette, quando ne ricorrano i presupposti.
Violazioni formali: accertamento, contestazione e rapporto
Per le violazioni formali di competenza INAIL, gli addetti al servizio ispettivo compilano il processo-verbale di accertamento mod. 170 D.L. e contestano la violazione, indicando la facoltà di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981. Se il datore di lavoro non si avvale del pagamento ridotto, la Sede trasmette rapporto all’Ispettorato provinciale del lavoro, utilizzando il mod. 167 D.L. e allegando il verbale e la prova della contestazione o notificazione.
Se la violazione formale non attiene a materia di competenza dell’INAIL, deve essere inoltrato rapporto all’Ispettorato provinciale del lavoro con il mod. 178 D.L., corredato della documentazione utile.
Violazioni sostanziali indirette
Quando vengono rilevate violazioni sostanziali indirette, l’addetto al servizio ispettivo redige il processo-verbale mod. 171 D.L. Se non è possibile quantificare immediatamente premi, accessori e sanzioni, il funzionario compila una relazione sul mod. 53 U.V. destinata agli uffici amministrativi della Sede, lasciando l’accertamento aperto.
Una volta determinati gli importi dovuti, l’accertamento viene chiuso con la formale contestazione tramite processo-verbale e con la compilazione del verbale di accertamento mod. 111 X.
La circolare precisa inoltre che, in sede di Commissione centrale di coordinamento della vigilanza contributiva, è stato convenuto che, qualora tali violazioni siano rilevate da funzionari dell’Ispettorato del lavoro, questi possono richiedere alla Sede competente l’ammontare dei premi e accessori dovuti.
Violazioni sostanziali indirette rilevate d’ufficio
Quando la violazione sostanziale indiretta emerge d’ufficio, la Sede utilizza i mod. 172 D.L. e 173 D.L. per la notificazione, richiedendo contestualmente l’ammontare dei premi e accessori relativi al periodo precedente la tardiva denuncia e le sanzioni civili.
La circolare chiarisce che, se la tardiva denuncia delle modificazioni di estensione o natura del rischio già coperto non incide sulla liquidazione del premio, la fattispecie resta una violazione formale.
Pagamento in misura ridotta e termini
Per le violazioni sostanziali indirette viene ribadita la possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro 60 giorni dalla contestazione, in modifica di quanto indicato nella circolare precedente.
Il processo-verbale relativo a tali violazioni deve contenere i termini per il pagamento:
- 10 giorni per premi e accessori;
- 60 giorni per il pagamento in misura graduata delle sanzioni civili;
- 60 giorni per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa;
- per alcune regioni richiamate nello studio, 30 giorni per il pagamento di premi e accessori senza applicazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione sostanziale diretta.
Contraddittorio e archiviazione
La circolare conferma la possibilità per il datore di lavoro di attivare il contraddittorio ex art. 18, comma 1, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Se dal contraddittorio non emergono elementi per l’archiviazione, la Sede ne dà comunicazione al datore di lavoro con il mod. 175 D.L.
Nei casi in cui l’accertamento sia stato svolto da funzionari dell’Ispettorato provinciale del lavoro e si prospetti l’archiviazione, la Sede deve acquisire preventivamente i necessari contatti con l’Ispettorato competente.
Esazione coattiva
Se il datore di lavoro non paga in misura ridotta e non interviene archiviazione, l’importo della sanzione amministrativa viene indicato nell’ordinanza ingiunzione o nell’attestazione di credito per decreto ingiuntivo. I moduli relativi saranno stampati dal Servizio meccanizzazione e inviati alle Sedi.
Violazioni sostanziali dirette e procedura esonerativa
Per le violazioni sostanziali dirette, consistenti nel mancato pagamento totale o parziale dei premi e accessori, la circolare prevede che la Sede, accertata la violazione, notifichi contestualmente la violazione al datore di lavoro con la diffida atti esecutivi. Il destinatario viene informato della facoltà di contraddittorio e della possibilità di evitare la sanzione amministrativa pagando o ottenendo rateazione/dilazione entro 30 giorni.
Gli addetti al servizio ispettivo compilano il mod. 176 D.L. e la Sede segnala i casi al Servizio meccanizzazione, affinché siano gestiti gli adempimenti successivi senza emissione della diffida per premi e accessori, ma con memorizzazione della data ai fini della successiva trattazione.
Termine di 30 giorni e limiti della contestazione
Il mod. 176 D.L. deve indicare il termine di 30 giorni per avvalersi della procedura esonerativa di cui all’art. 36 e per esperire il contraddittorio ex art. 18. Non va invece indicato il termine per il pagamento della sanzione civile ex art. 50, comma 3, del Testo Unico, poiché il relativo ammontare non è ancora determinabile.
La circolare chiarisce anche che la contestazione della violazione sostanziale diretta è ammissibile solo in caso di mancato pagamento parziale o totale, e non anche di semplice ritardo, se questo è già stato sanato prima dell’accertamento.
Connessione tra violazioni e art. 8
Quando una violazione formale si connette con una violazione sostanziale indiretta, trova applicazione l’art. 8 della legge n. 689/1981: si applica una sola sanzione amministrativa, riferita alla violazione più grave, aumentabile sino al triplo. La tabella allegato D dello studio della circolare n. 20/52 T.U./1983 resta valida.
La circolare fornisce un esempio di violazione formale autonoma, che diventa rilevante ai fini dell’art. 8 se accompagnata dall’omessa denuncia di retribuzioni specifiche.
Contestazione e notificazione delle violazioni
La contestazione deve essere, quando possibile, immediata, sia al trasgressore sia agli obbligati solidali. In mancanza, o in caso di rifiuto di sottoscrizione, si procede alla notificazione mediante mod. 177 D.L. nei termini dell’art. 14 della legge n. 689/1981, cioè entro 90 giorni dall’accertamento.
La notificazione ha natura cautelativa e non altera la decorrenza dei termini quando vi sia già stata contestazione. Per l’individuazione degli obbligati solidali la circolare richiama la circolare ministeriale n. 70/1982 e precisa che, in attesa di ulteriori chiarimenti, si può soprassedere alla contestazione o notificazione verso tutti i componenti del consiglio di amministrazione delle società dotate di tale organo.
Violazioni non rientranti nella competenza INAIL
Se l’addetto al servizio ispettivo rileva violazioni formali non attinenti alla competenza dell’Istituto, deve trasmettere il rapporto con il mod. 178 D.L. all’Ispettorato provinciale del lavoro. Se rileva una violazione sostanziale di competenza di altro Ente, deve comunicarla a quest’ultimo tramite mod. 179 D.L., con copia per conoscenza all’Ispettorato del lavoro.
Le copie del mod. 111/X devono comunque essere inviate all’Ispettorato del lavoro e agli Enti interessati nei casi di violazioni sostanziali indirette di competenza INAIL.
Violazioni formali rilevate d’ufficio
Le violazioni formali accertate sulla base degli atti in possesso degli uffici sono notificate con i mod. 180 D.L. e 181 D.L. La Sede deve notificare, in particolare, le violazioni degli artt. 28, comma 5, o 24 del Testo Unico, nei confronti dei datori di lavoro che abbiano inviato tardivamente o incompletamente la dichiarazione delle retribuzioni, escluso il solo codice USL.
Per i casi di omessa indicazione delle retribuzioni specifiche relativi a lavorazioni con rischio di silicosi e/o asbestosi, la Sede, dopo la notificazione della violazione formale, deve disporre un’indagine ispettiva per verificare la sussistenza del rischio. La notificazione non riguarda le posizioni con tasso supplementare fisso già applicato.
Spese procedurali
Ai responsabili delle violazioni devono essere addebitate le spese sostenute dall’Istituto per la trattazione delle pratiche. Le spese certamente quantificabili includono, ad esempio, le spese postali e di notificazione; le altre vanno calcolate secondo le tariffe degli uffici giudiziari locali. Le spese devono essere indicate nel processo-verbale e negli atti di notifica e ingiunzione, essere pagate entro 60 giorni e contabilizzate al capitolo 064.06 "recuperi e rimborsi diversi".
Criteri di quantificazione delle sanzioni
La circolare stabilisce i criteri per la sanzione amministrativa ridotta ex art. 16 e per la sanzione di minore gravità. In generale:
- per le tabelle B1, C1 ed E, la sanzione ridotta corrisponde a un terzo della sanzione massima;
- per le tabelle F, G e H, corrisponde al doppio della sanzione minima;
- la sanzione minima per le violazioni di minore gravità deve essere superiore a quella ridotta e viene determinata con un aumento di un quarto;
- per le violazioni non espressamente previste si applicano i criteri delle tabelle richiamate.
Le tabelle A, B e C dello studio precedente sono sostituite dalle nuove tabelle A1, B1 e C1.
Tabella H e competenza dell’Istituto
Per la violazione prevista dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 463/1983, relativa all’impedimento dell’esercizio dei poteri di vigilanza, la sanzione è di competenza dell’Istituto e non deve essere devoluta alla Cassa depositi e prestiti. Gli importi sono contabilizzati al sottoconto 070/03.
Per l’accertamento e la contestazione si utilizzano i mod. 182 D.L. e 183 D.L., con avvertenze specifiche in ordine al pagamento ridotto e all’eventuale connessione con altre violazioni.
Modulistica, notifiche e archiviazione operativa
La circolare istituisce una vasta serie di moduli, tra cui i mod. 170-190 D.L., ciascuno con funzione specifica di verbale, rapporto, notificazione, diffida, decadenza dalla rateazione o contestazione della violazione. Vengono anche disciplinati il numero di esemplari, i destinatari delle copie e le modalità di conservazione presso gli Uffici o Settori datori di lavoro.
Le Sedi devono segnalare alla Tipografia INAIL di Milano il fabbisogno dei moduli e, fino alla loro disponibilità, utilizzare fac-simile riprodotti in loco nel rispetto delle precedenti istruzioni.
Rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi
La circolare chiarisce che la sanzione amministrativa non può essere oggetto di pagamento rateale se si intende fruire del beneficio del pagamento in misura ridotta ex art. 16, perché quest’ultimo presuppone il pagamento entro 60 giorni. Sanzione amministrativa e debito contributivo devono essere rateizzati con piani distinti.
Sono disciplinate varie ipotesi di accoglimento o reiezione delle istanze di rateazione o dilazione, con i moduli 184 D.L., 185 D.L., 186 D.L., 187 D.L., 188 D.L., 189 D.L. e 190 D.L. La circolare prevede, in particolare, che la decadenza dal beneficio intervenga in caso di mancato pagamento di anche una sola rata e che la Sede notifichi la violazione sostanziale diretta o proceda alla sua contestazione, a seconda dei casi.
Gestione dei controlli sulle rate
Per seguire i pagamenti delle rate concesse, l’Ufficio o Settore datori di lavoro deve conservare i modelli 9-S.M., annotare le date e gli importi dei versamenti e verificare mensilmente se vi siano rate insolute o se il piano sia stato regolarmente eseguito. In caso di decadenza, il provvedimento deve essere allegato alla documentazione di posizione assicurativa e al relativo modulo 9-S.M.
Importi soggetti o non soggetti a interessi
La circolare distingue i titoli soggetti a interessi di rateazione da quelli soggetti al solo interesse legale del 5% o non soggetti ad alcun interesse. Sono soggetti agli interessi di rateazione i premi, le addizionali, le sanzioni civili e gli interessi di qualsiasi natura già scaduti, oltre al sopra premio ex art. 28, comma 2, del Testo Unico. Sono invece soggetti al 5% le spese di accertamento ex art. 28, comma 6, e le spese per le violazioni della legge n. 689/1981 e le spese legali. Le sanzioni amministrative e i contributi associativi o per assistenza contrattuale non producono interessi.
Nota tecnica finale
La circolare segnala infine che le istruzioni tecniche della circolare n. 20/52 T.U./1983 devono intendersi abrogate nella parte relativa alla segnalazione delle sanzioni amministrative, in attesa dell’operatività della procedura meccanografica. Fino ad allora, gli importi delle sanzioni e delle spese devono essere gestiti direttamente dalle Sedi. Rimangono ferme, per quanto non diversamente disposto, le istruzioni della circolare n. 20/52 T.U./1983.
Punti principali
Ambito della circolare e criteri generali
La circolare interviene dopo le ulteriori determinazioni del Consiglio di amministrazione del 23 gennaio 1984 sui criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge n. 689/1981 e sugli indici di quantificazione contenuti nelle tabelle allegate. Aggiorna inoltre alcuni criteri e indici già illustrati nella circolare n. 20/52 T.U./1983, fornendo istruzioni integrative per la corretta applicazione della disciplina depenalizzata in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Poteri degli addetti al servizio ispettivo e distinzione delle violazioni
Gli addetti al servizio ispettivo dell’INAIL, in forza dell’art. 3 del D.L. n. 463/1983 convertito nella legge n. 638/1983, sono autorizzati ad accertare e contestare violazioni formali e sostanziali (dirette e indirette) rientranti nella competenza istituzionale dell’Istituto. Le violazioni formali non connesse con omissioni contributive restano sanzionabili con pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16, mentre le violazioni sostanziali indirette e dirette seguono regole specifiche di contestazione, pagamento e, se del caso, esazione coattiva.
Violazioni formali: accertamento, contestazione e rapporto all’Ispettorato
Per le violazioni formali di competenza INAIL gli ispettori compilano il processo-verbale mod. 170 D.L. e contestano l’illecito, indicando la possibilità di pagamento ridotto entro 60 giorni. Se il datore di lavoro non paga in misura ridotta, la Sede trasmette rapporto all’Ispettorato provinciale del lavoro con il verbale e la prova della contestazione o notificazione, utilizzando il mod. 167 D.L. Per le violazioni formali non rientranti nella competenza INAIL si usa il mod. 178 D.L. per il rapporto all’Ispettorato del lavoro.
Violazioni sostanziali indirette: procedura e termini
Le violazioni sostanziali indirette vengono accertate e contestate con mod. 171 D.L. Se non è possibile quantificare subito premi, accessori, sanzioni civili e amministrative, il funzionario redige relazione sul mod. 53 U.V. e lascia l’accertamento aperto, anche chiedendo alla Sede competente gli importi dovuti. Per tali violazioni il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta è ammesso entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione; il pagamento di premi e accessori deve avvenire entro 10 giorni, e per alcune regioni indicate nello studio richiamato entro 30 giorni senza applicazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione sostanziale diretta.
Violazioni sostanziali dirette e procedura esonerativa
Per il mancato pagamento totale o parziale di premi e accessori la Sede, con la diffida atti esecutivi, notifica al datore di lavoro la violazione e informa della facoltà di contraddittorio ex art. 18, comma 1, e della possibilità di evitare la sanzione amministrativa pagando o ottenendo rateazione/dilazione entro 30 giorni dalla notificazione. Gli addetti al servizio ispettivo contestano tali violazioni con il mod. 176 D.L. e segnalano la data di contestazione o notificazione al Servizio meccanizzazione per la gestione delle successive fasi di diffida, sanzione civile e, se necessario, atto ingiuntivo.
Connessione tra violazioni e applicazione dell’art. 8
Quando un’unica azione od omissione integra più violazioni, la circolare richiama l’art. 8 della legge n. 689/1981 e conferma la validità della tabella allegato D allo studio della circolare n. 20/52 T.U./1983. In caso di connessione tra una violazione formale e una sostanziale indiretta, si applica un’unica sanzione amministrativa, determinata sulla base della violazione più grave e aumentabile fino al triplo, con contestazione mediante mod. 174 D.L.
Contraddittorio, archiviazione ed esazione coattiva
Il contraddittorio ex art. 18 va esercitato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione. Se non emergono elementi per l’archiviazione, la Sede comunica al datore di lavoro il mancato accoglimento tramite mod. 175 D.L. e, nei casi in cui la violazione sia stata accertata da funzionari dell’Ispettorato del lavoro, prima dell’archiviazione deve essere coinvolto l’Ispettorato competente. In assenza di pagamento in misura ridotta e di archiviazione, l’importo della sanzione viene contenuto nell’ordinanza ingiunzione o nell’attestazione di credito per decreto ingiuntivo.
Contabilizzazione, competenza dei pagamenti e spese
Le sanzioni amministrative relative alle violazioni formali di cui alla tabella H sono di competenza dell’Istituto e non vanno devolute alla Cassa depositi e prestiti; sono contabilizzate al sottoconto 070/03. Le altre sanzioni e le spese procedurali seguono le modalità indicate dalla circolare, con addebito al responsabile delle spese sostenute dall’Istituto, comprese quelle postali e di notificazione, da versarsi entro 60 giorni.
Criteri di quantificazione delle sanzioni
La circolare aggiorna i criteri per determinare la sanzione ridotta ex art. 16 e la sanzione minima per le violazioni di minore gravità. Per le tabelle B1, C1 ed E la sanzione ridotta è pari a un terzo della massima; per le tabelle F, G e H è pari al doppio del minimo. La sanzione di minore gravità deve essere comunque superiore alla sanzione ridotta e viene fissata, in via generale, con aumento di un quarto rispetto a quest’ultima. Le tabelle A1, B1 e C1 sostituiscono le precedenti A, B e C.
Pagamento rateale e riflessi sulle dilazioni contributive
La richiesta di pagamento rateale non è compatibile con la sanzione ridotta ex art. 16, che presuppone il pagamento entro 60 giorni. La sanzione amministrativa e il debito contributivo devono essere rateizzati con piani distinti; la decadenza da una rateazione non incide sull’altra. La circolare disciplina varie ipotesi di accoglimento o reiezione delle istanze di rateazione/dilazione, con i relativi moduli (184 D.L. - 190 D.L.) e con l’obbligo di monitorare i mancati pagamenti delle singole rate.
Nuova modulistica e istruzioni operative
Sono istituiti numerosi moduli nuovi per verbali, notifiche, rapporti e provvedimenti: tra gli altri i mod. 170-190 D.L., oltre alla modifica del mod. 167 D.L. La circolare specifica numero di esemplari, destinatari delle copie, conservazione degli atti, uso temporaneo di fac-simile in attesa della stampa centralizzata e modalità di segnalazione dei fabbisogni alla Tipografia INAIL di Milano. Restano in vigore, sino a nuove disposizioni, le istruzioni sui mod. 111-X e 109-X.
Nota tecnica e gestione meccanografica
Le istruzioni tecniche della circolare n. 20/52 T.U./1983 sono abrogate per la parte relativa alla segnalazione delle sanzioni amministrative, in attesa che la procedura meccanografica sia operante. Fino ad allora gli importi delle sanzioni e delle spese sono gestiti direttamente dalle Sedi. La circolare richiama inoltre specifiche procedure di invio dei modelli 1-S.M. e 8-S.M. per le inadempienze ex art. 50, comma 2, del Testo Unico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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