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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13154/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione abitativa di un appartamento con decorrenza dal 1 gennaio 1996, nel quale erano subentrati come conduttori gli odierni ricorrenti. La locatrice aveva intimato sfratto per finita locazione alla scadenza del 31 dicembre 2011, sostenendo di avere inviato tempestiva disdetta. I conduttori eccepivano l'inefficacia della disdetta perché non preceduta né accompagnata dalla proposta di prosecuzione del rapporto prevista dall'art. 28 del contratto, assumendo che l'interpretazione di tale clausola fosse già coperta da giudicato esterno formatosi in un precedente giudizio relativo alla mancata disdetta alla scadenza del 31 dicembre 2003. Il Tribunale rigettava la domanda di finita locazione e accertava la rinnovazione del contratto per un ulteriore quadriennio. La Corte d'appello confermava sul punto, accogliendo solo l'incidentale sulle spese. In cassazione i conduttori deducevano: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 2, commi 1 e 6, l. n. 431/1998, per la pretesa efficacia di giudicato della precedente sentenza interpretativa dell'art. 28 e della disciplina della rinnovazione; 2) violazione dell'art. 6, comma 1, l. n. 431/1998, sostenendo che, una volta esclusa la validità della disdetta, il contratto doveva ritenersi rinnovato per otto anni (quattro più quattro) e non per soli quattro anni. La società locatrice resisteva con controricorso e ricorso incidentale, sostenendo da un lato che non vi fosse giudicato esterno perché il precedente riguardava la sola prima disdetta e non la seconda scadenza, e dall'altro che l'art. 28 del contratto richiamava soltanto la disciplina legale della prima scadenza senza limitare la disdetta alla seconda scadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei conduttori. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché i ricorrenti non avevano riprodotto integralmente la sentenza asseritamente passata in giudicato, ma solo stralci e dispositivi dei precedenti. Ha comunque osservato che, nel merito, il giudicato esterno non avrebbe potuto coprire la mera interpretazione astratta della norma, ma solo la statuizione riferita al concreto rapporto dedotto nel precedente giudizio. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità: nei contratti di locazione abitativa anteriori alla l. n. 431/1998 che si rinnovano tacitamente dopo l'entrata in vigore della legge, la nuova disciplina si applica integralmente, ma il meccanismo della rinnovazione a doppio quadriennio opera solo per il primo rinnovo; se il locatore tace fino alla seconda scadenza, il rinnovo ulteriore è solo di quattro anni. Conseguentemente è stato dichiarato inefficace, per tardività, il ricorso incidentale della società locatrice, notificato oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. La Corte ha condannato i ricorrenti principali alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno può operare solo nei limiti della statuizione resa nel precedente giudizio; non copre in via autonoma la mera argomentazione interpretativa sganciata dal decisum.

  • art. 2, commi 1 e 6, L. n. 431/1998

    Nel regime delle locazioni abitative, la disciplina della rinnovazione tacita si applica ai contratti già in corso, ma il rinnovo quadriennale ulteriore dopo la seconda scadenza non si estende a un doppio quadriennio.

  • art. 6, comma 1, L. n. 431/1998

    Richiamato dai ricorrenti, ma non accolto come fondamento per estendere la rinnovazione oltre il quadriennio ritenuto dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per i motivi di ricorso principale e incidentale per dedotte violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma invocata dai ricorrenti principali, ma il motivo è stato trattato come inammissibile per le ragioni esposte.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso incidentale era tardivo perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Norma richiamata per l'obbligo di ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Ai fini del giudicato esterno, la parte che lo invoca in cassazione deve riprodurre il contenuto rilevante della precedente decisione in modo completo, così da consentire alla Corte la verifica immediata della portata preclusiva; il richiamo di soli stralci motivazionali non soddisfa l'onere di autosufficienza.
  • Il giudicato sostanziale non si estende alla mera interpretazione astratta di una norma, ma solo alla statuizione minima costituita da fatto, norma ed effetto, riferita alla concreta controversia decisa.
  • Nelle locazioni abitative soggette alla l. n. 431/1998, il rinnovo tacito successivo all'entrata in vigore della legge comporta l'applicazione integrale della nuova disciplina; tuttavia il meccanismo del rinnovo quadriennale più quadriennale opera solo per il primo rinnovo, mentre alla seconda scadenza la mancata disdetta comporta un ulteriore rinnovo di soli quattro anni.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non fornisce argomenti idonei a mutarlo.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; in tal caso la soccombenza rilevante ai fini delle spese resta quella della sola parte che ha proposto il ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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