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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Comunicazione di irregolarità - Omissione - Cartella di pagamento - Eccezione di nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2007, contestando la maggiore imposta derivante dal disconoscimento di una detrazione di 1.015 euro e sostenendo di non aver ricevuto la comunicazione di irregolarità prevista a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto non provato l'invio della comunicazione, poiché la copia prodotta era illeggibile, e aveva dichiarato nulla l'iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione, dimostrando in appello l'avvenuto invio e ricevimento della comunicazione e sostenendo, comunque, che la sua omissione non avrebbe comportato la nullità della cartella in assenza di incertezze interpretative sulla dichiarazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provato, tramite la raccomandata e l'avviso di ricevimento, che la comunicazione di irregolarità era stata regolarmente inviata e ricevuta. Ha inoltre affermato che, anche in caso di omissione, la mancata comunicazione dell'esito del controllo automatizzato non determina di per sé la nullità o l'invalidità della cartella, quando si tratta di una mera liquidazione dei dati dichiarati e non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La cartella è stata quindi dichiarata legittima e la contribuente è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e la comunicazione degli esiti della liquidazione. La sua eventuale omissione non comporta automaticamente la nullità della cartella, soprattutto quando il controllo è meramente documentale e non presenta margini interpretativi.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    "Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti dalla dichiarazione, l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti"

    L'obbligo di comunicazione preventiva e la conseguente nullità dell'iscrizione a ruolo operano solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non si applicano necessariamente ai controlli automatizzati fondati su dati contabili direttamente indicati dal contribuente.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, comma 3

    Richiamato per analogia dalla giurisprudenza in materia di liquidazione automatizzata dell'IVA; anche in tale ambito l'omessa comunicazione dell'esito non determina automaticamente la nullità della cartella.

  • d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    Consente al giudice d'appello di esaminare documenti prodotti in secondo grado, purché depositati ritualmente e nei termini processuali applicabili.

  • d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    La mancata contestazione di specifici vizi propri della cartella contribuisce alla conferma della legittimità dell'atto impugnato.

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412

    Richiamato dall'Ufficio in relazione alla comunicazione di irregolarità; l'eventuale mancata ricezione può incidere sulle sanzioni e sugli interessi, ma non elimina necessariamente l'imposta dovuta.

  • Cassazione, sentenza n. 20431 del 26 settembre 2014

    "È legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione"

    La comunicazione ha principalmente una funzione informativa e di regolarizzazione, non costituisce sempre un presupposto di validità della cartella e non incide necessariamente sul diritto di difesa.

  • Cassazione, sentenza n. 8342 del 25 maggio 2012

    L'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo in ogni iscrizione a ruolo derivante da controllo ex art. 36-bis, ma solo quando emergano incertezze rilevanti.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, la cartella può restare valida anche se non è stata inviata la comunicazione di irregolarità, quando l'accertamento deriva da un semplice riscontro aritmetico o documentale dei dati dichiarati.
  • La nullità per mancata comunicazione preventiva presuppone l'esistenza di incertezze rilevanti o di valutazioni interpretative sulla dichiarazione; non riguarda, di regola, il mero disconoscimento automatico di una detrazione non coerente con i redditi dichiarati.
  • La comunicazione di irregolarità ha prevalentemente funzione informativa e deflattiva: la sua omissione può incidere su sanzioni, interessi o possibilità di regolarizzazione, ma non comporta automaticamente l'annullamento dell'imposta principale.
  • In giudizio, l'Amministrazione può dimostrare l'avvenuto invio mediante raccomandata, avviso di ricevimento e dati dell'Anagrafe Tributaria; una contestazione generica del contribuente può quindi essere superata dalla documentazione postale.
  • Chi impugna una cartella deve contestare anche eventuali vizi propri dell'atto e fornire elementi concreti sull'erroneità dell'imposta, non limitandosi alla mancata ricezione dell'avviso bonario.
  • La regola va applicata con cautela: se il caso comporta valutazioni giuridiche, elementi non dichiarati, omissioni sostanziali o reali incertezze sulla posizione fiscale, l'assenza del contraddittorio preventivo può assumere maggiore rilevanza.

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