Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del TAR Catania, Sez. I, n. 1182 del 26 marzo 2024

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La società cooperativa ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Catania, Sez. I, n. 1182 del 26 marzo 2024, nei confronti del Comune di Piraino, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dell'UREGA della Regione Siciliana, con una società controinteressata non costituita. Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha rilevato che la controversia appartiene alla competenza funzionale del TAR di Catania, poiché il rito di ottemperanza è correlato a un giudicato scaturito da una sentenza di quel plesso giurisdizionale.

La decisione

Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del TAR di Catania, ritenendo che quest'ultimo sia il giudice competente a conoscere del ricorso per ottemperanza relativo all'esecuzione di una propria sentenza. Ha precisato che la parte ricorrente potrà riassumere il giudizio, nei termini di legge, davanti al TAR Catania. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le spese nei confronti della parte non costituita.

Norme richiamate

  • art. 14 c.p.a.

    La controversia rientra nella competenza funzionale del giudice amministrativo individuato dalla legge per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 113 c.p.a.

    Il ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del TAR deve essere proposto davanti allo stesso tribunale amministrativo che ha pronunciato la sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del TAR, sussiste la competenza funzionale dello stesso TAR che ha pronunciato la decisione da eseguire; il ricorso proposto davanti a un diverso TAR deve essere riassunto innanzi al giudice competente nei termini di legge.
  • La dichiarazione di incompetenza funzionale nel giudizio amministrativo non definisce nel merito la domanda di ottemperanza e consente la riassunzione della causa davanti al TAR competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.