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Legge

L.R. Sardegna 4/2024

Differimento del termine per l'elezione degli organi provinciali

Normativa regionaleL.R. Sardegna 4/2024Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 4/2024 rinvia al 30 aprile 2025 il termine entro cui il Presidente della Regione deve indire, in un’unica tornata, le elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali e metropolitani; le votazioni si tengono entro 60 giorni. Abroga una previsione della l.r. n. 7/2021. La norma è stata poi abrogata dal 29 aprile 2025.

Differimento delle elezioni degli organi provinciali e metropolitani in Sardegna

Differimento del termine per l’elezione degli organi provinciali e metropolitani

La legge regionale della Sardegna disciplina, in via temporanea, il rinvio della tornata elettorale per gli organi delle Province e delle Città metropolitane, con l’obiettivo di garantire la piena rappresentatività delle circoscrizioni territoriali risultanti dall’attuazione della riforma dell’assetto territoriale regionale.

Ambito applicativo e finalità

Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione autonoma della Sardegna. La sua funzione è quella di coordinare il completamento dell’assetto territoriale con l’elezione degli organi provinciali e metropolitani, evitando un’anticipazione della consultazione rispetto alla compiuta attuazione della disciplina regionale di riforma.

Termine per l’indizione delle elezioni

Il Presidente della Regione deve indire, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2025, un’unica tornata elettorale per:

  • i Presidenti di provincia;
  • i consigli provinciali;
  • i consigli delle città metropolitane.

Svolgimento delle votazioni e disciplina applicabile

Le elezioni devono svolgersi entro i 60 giorni successivi all’indizione. Per la consultazione si applica la disciplina statale sul sistema elettorale delle province e delle città metropolitane vigente alla data del decreto di indizione.

Abrogazione di una disposizione della riforma territoriale

La legge abroga il comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7, eliminando la previgente previsione richiamata dalla riforma dell’assetto territoriale regionale.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge è assicurata mediante le risorse già stanziate nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026, con imputazione alla missione 18, programma 01, titolo 1.

Entrata in vigore e obsolescenza

La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi il 28 giugno 2024. È tuttavia oggi da considerarsi superata/obsoleta perché la disposizione principale era limitata a un termine che scadeva il 30 aprile 2025 e l’articolo di abrogazione è stato a sua volta abrogato dal 29 aprile 2025.

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