L.R. Sardegna 8/2024
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 2 del 2014 in materia di razionalizzazione della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione e alla legge regionale n. 11 del 2006 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina sarda sul funzionamento dei gruppi consiliari, ampliando il contributo per le spese di funzionamento e regolando il trasferimento delle risorse, estendendo le forme contrattuali del personale e il lavoro agile, e precisando l’autonomia di bilancio del Consiglio regionale. Prevede oneri annui di 378.907 euro dal 2024 e l’entrata in vigore dalla pubblicazione sul BURAS.
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e dell’autonomia di bilancio del Consiglio regionale sardo
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari e dell’autonomia di bilancio del Consiglio regionale
La legge regionale disciplina alcune modifiche puntuali alla normativa sarda sui gruppi consiliari e sulla programmazione di bilancio della Regione autonoma della Sardegna. Interviene sul finanziamento e sull’organizzazione dei gruppi del Consiglio regionale, sul personale assegnato ai gruppi e sulle modalità di iscrizione e trasferimento dello stanziamento ordinario al Consiglio regionale.
Funzionamento dei gruppi consiliari
La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari viene integrata con un ulteriore contributo destinato alle finalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 174 del 2012. Tale contributo è da erogare ai gruppi consiliari per il loro funzionamento secondo la misura indicata dalla Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012 e deve essere utilizzato nel rispetto delle prescrizioni del DPCM 21 dicembre 2012 sui rendiconti annuali dei gruppi consiliari.
Viene inoltre previsto che l’Ufficio di Presidenza adotti, con propria deliberazione, un regolamento per disciplinare:
- il trasferimento delle risorse finanziarie a ciascun gruppo consiliare;
- le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della normativa vigente.
Personale dei gruppi consiliari
La normativa sul personale dei gruppi consiliari viene ampliata e resa più flessibile. Tra le forme contrattuali utilizzabili sono ricomprese anche le altre forme contrattuali flessibili consentite dall’ordinamento.
La disciplina dei contratti del personale viene inoltre semplificata, eliminando alcuni passaggi testuali che attribuivano in modo diretto al Presidente del Consiglio regionale specifiche attività istruttorie o di sottoscrizione. In particolare, il testo risultante attribuisce al Presidente del gruppo consiliare la stipula dei contratti.
È infine riconosciuto che il personale assegnato al gruppo consiliare può svolgere la propria attività anche in modalità agile, nel rispetto della normativa vigente; per il personale in comando, si applica anche la disciplina dell’amministrazione di appartenenza.
Autonomia di bilancio del Consiglio regionale
La legge modifica la disciplina contabile del Consiglio regionale prevedendo che il Presidente del Consiglio comunichi ogni anno all’Assessore competente lo stanziamento ordinario per il funzionamento del Consiglio regionale, nonché l’eventuale integrazione da iscrivere nel bilancio di previsione della Regione.
Lo stanziamento viene trasferito dall’Assessorato competente al Consiglio regionale in un’unica soluzione all’inizio dell’esercizio finanziario.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal nuovo contributo per i gruppi consiliari sono quantificati in 378.907 euro annui a decorrere dal 2024. La copertura avviene mediante gli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2024-2026, sulla missione 01, programma 01, titolo 1; dal 2027 la copertura grava sull’autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 11 del 2006.
Per le modifiche relative al personale dei gruppi consiliari e all’autonomia di bilancio del Consiglio regionale, la legge dichiara che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
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