Cassazione Penale, Sentenza n. 26403/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per aver dichiarato falsamente, nella domanda di reddito di cittadinanza del 14/06/2021, di aver risieduto in Italia per almeno dieci anni (di cui gli ultimi due in modo continuativo). I motivi di ricorso erano: 1) mancata applicazione dei principi della Corte di Giustizia UE (sent. 29/07/2024, C-112/22 e C-223/22) che, ritenendo il reddito di cittadinanza una misura di assistenza sociale, avrebbero reso irrilevanti penalmente le dichiarazioni false sul requisito della previa residenza; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo, per difficoltà linguistiche e ambiguità normativa; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., per le precarie condizioni del ricorrente e la modesta entità dell'importo percepito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la rilevanza penale della condotta. Ha ritenuto applicabile la lettura della Corte costituzionale (sent. n.31/2025) che qualifica il reddito di cittadinanza come misura con componente d'inclusione attiva (non mera assistenza) e che ha ridotto il requisito della residenza da dieci a cinque anni. Poiché i periodi di residenza documentati dal ricorrente non raggiungono complessivamente i cinque anni e non è provata la continuità dei due anni precedenti la domanda, la condotta resta penalmente rilevante. Sul punto della colpevolezza, la Corte ha confermato che l'errore sulla legge non esclude il dolo per le false dichiarazioni in tema di reddito di cittadinanza; ha altresì ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la conoscenza/obbligo di verificare i requisiti, anche se non madrelingua. Infine la Corte ha condiviso il rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis per l'entità significativa dell'importo indebitamente percepito (oltre 2.000 euro) e l'irrilevanza della non abitualità della condotta.
Norme richiamate
art. 2 d.l. 4/2019 (conv. L. 26/2019)
Disciplina i requisiti per il reddito di cittadinanza (tra cui la residenza decennale allora prevista); la Corte ha ritenuto la disposizione, nella parte relativa alla sanzione per false dichiarazioni sul requisito della residenza, compatibile con il sistema dopo la riduzione operata dalla Consulta a cinque anni
art. 7 d.l. 4/2019 (conv. L. 26/2019)
Prevede le sanzioni penali per le dichiarazioni non rispondenti al vero nella domanda di reddito di cittadinanza; la Corte ha confermato la sua applicabilità nei limiti costituzionalmente corretti (residenza quinquennale)
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto ostativa la significativa entità dell'importo percepito (oltre 2.000 euro) e ha quindi motivatamente escluso l'applicazione della causa
Direttiva 2003/109/CE, art. 11(1)(d)
Richiamata nella sentenza CGUE del 29/07/2024; la Corte di Giustizia ha ritenuto che, se il Rdc è qualificato come misura di assistenza sociale, uno Stato non può imporre un requisito di residenza decennale che limiti l'accesso ai soggiornanti di lungo periodo
Direttiva 2004/38/CE, art. 16(1)
Menizonata come riferimento al periodo di cinque anni quale segno di 'radicamento' per cittadini di Paesi terzi; la Corte costituzionale e la Cassazione ne tengono conto nel considerare proporzionata la durata quinquennale
Art. 3 Cost.
Parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza usato dalla Corte costituzionale per valutare la proporzionalità della durata del requisito di residenza (da dieci a cinque anni)
Sentenza Corte di Giustizia UE 29/07/2024 (Cause riunite C-112/22 e C-223/22)
La CGUE ha ritenuto, sulla base dell'interpretazione del giudice di rinvio, che il Rdc rientri nelle misure di assistenza sociale e che un requisito di residenza decennale (e la pena per false dichiarazioni su di esso) sia incompatibile con il diritto dell'Unione; tuttavia la Corte ha agito secondo la ricostruzione fatta dal giudice nazionale rimettente senza verificarne l'esattezza
Sentenza Corte costituzionale n. 31/2025
Ha dichiarato illegittima la previsione della residenza decennale (art. 2 d.l. 4/2019) e ha ridotto il requisito a cinque anni, assumendo che il Rdc ha natura composita (inclusione attiva e non mera assistenza) e quindi la disciplina nazionale è compatibile con la Costituzione con il requisito quinquennale
Cass. Sez. 2, Sent. n. 23265 del 07/05/2024 (El Hadraoui)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che l'ignoranza o l'errore sulla sussistenza del diritto al Rdc è errore sulla legge penale che non esclude il dolo per le false dichiarazioni; richiamata dalla Corte come principio consolidato
Raccomandazione del Consiglio del 30/01/2023
Consente agli Stati membri, per misure analoghe al Rdc, di utilizzare criteri selettivi basati sulla residenza prolungata purché la durata sia proporzionata e si tenga conto della sostenibilità delle finanze pubbliche
Massime di principio
- Dopo la decisione della Corte costituzionale, il requisito della previa residenza per il reddito di cittadinanza deve essere valutato in termini di almeno cinque anni (non dieci): false dichiarazioni su tale requisito sono penalmente rilevanti se il periodo dichiarato non raggiunge i 5 anni o manca la continuità richiesta.
- La qualificazione del reddito di cittadinanza come misura di assistenza sociale o come misura con componente di inclusione attiva è decisiva per l'operatività del diritto dell'Unione: la CGUE segue l'interpretazione del giudice nazionale rimettente, mentre i giudici nazionali e la Consulta possono verificare la natura della misura secondo il diritto interno e costituzionale.
- L'errore sulla legge (ignoranza dei requisiti) non esclude il dolo per le dichiarazioni false finalizzate all'ottenimento del Rdc: il richiedente ha l'onere di verificare i requisiti anche se non madrelingua.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando l'importo indebitamente percepito è rilevante; va valutata la significatività dell'entità e l'abitualità del comportamento.
- In casi simili verificare attentamente: a) la documentazione anagrafica e lavorativa per computare i periodi di residenza complessivi e la continuità degli ultimi due anni; b) la dottrina giurisprudenziale e le pronunce costituzionali/UE pertinenti; c) l'eventuale applicabilità di cause estintive o di non punibilità solo se l'entità del beneficio è contenuta.
- Nel conflitto tra interpretazioni UE e nazionali occorre controllare l'ordine temporale delle pronunce: una successiva sentenza costituzionale che disciplina la materia può determinare la portata applicativa nazionale (es. riduzione da 10 a 5 anni) e orientare la valutazione penale.
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