Provvedimenti n. 411 del 11/07/2025
Provvedimento dell'11 luglio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene d’urgenza nei confronti del gestore di un blog che aveva reso disponibili, in video rivolti ad abbonati paganti, immagini dell’esame autoptico del corpo di Chiara Poggi. L’Autorità ritiene la diffusione illecita, per la grave lesione della dignità della vittima e dei diritti dei familiari, richiamando i limiti posti dal Codice privacy e dalle regole deontologiche per l’attività giornalistica e la libertà di manifestazione del pensiero. In via immediata dispone il divieto di vendita e ulteriore diffusione delle immagini, avvia una separata istruttoria sugli ulteriori profili di illecito e avverte organi di informazione e chiunque entri in possesso del materiale circa l’illiceità di eventuali ulteriori diffusioni.
Divieto urgente nei confronti del gestore di un blog per la diffusione di immagini autoptiche di Chiara Poggi
Divieto urgente di diffusione di immagini autoptiche di Chiara Poggi
Il Garante adotta un intervento urgente nei confronti del gestore di un blog che aveva diffuso, in video a pagamento rivolti a iscritti, immagini afferenti all’esame autoptico del corpo di Chiara Poggi. Il provvedimento viene emanato nelle more di una più ampia istruttoria, avviata contestualmente, e mira a impedire la vendita e l’ulteriore circolazione del materiale.
Fatti e origine dell’intervento
L’Autorità rileva che, nell’ambito del blog gestito dal destinatario, erano stati resi disponibili contenuti video nei quali comparivano immagini dell’esame autoptico della vittima di omicidio. Le immagini sono state acquisite agli atti del procedimento. Il Garante evidenzia anche che la loro disponibilità online, su piattaforma o canale a pagamento, può comportare ulteriori violazioni da verificare in separata istruttoria.
Valutazione del Garante sulla liceità del trattamento
Secondo il Garante, la diffusione del materiale integra una diffusione illecita di dati personali, con una grave lesione della dignità della vittima e una violazione dei diritti dei familiari. Vengono richiamati:
- l’art. 137 del Codice privacy;
- gli artt. 5, 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio della libertà di espressione (allegato A1 al Codice).
L’Autorità sottolinea che, anche nell’ambito della libertà di espressione e di informazione, il trattamento deve rispettare rigorosamente la dignità della persona, anche se deceduta, e la sfera familiare, tenendo conto del parametro di essenzialità dell’informazione.
Misura del divieto adottata
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR, il Garante ordina in via d’urgenza il divieto del trattamento nei confronti del titolare. Il divieto è riferito espressamente:
- alla vendita delle immagini;
- a ogni ulteriore diffusione delle immagini afferenti all’esame autoptico;
- sia tramite il canale indicato, sia attraverso ogni altro eventuale canale di diffusione a esso riferibile.
La misura produce effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento. L’Autorità si riserva ogni altra determinazione all’esito dell’istruttoria avviata sul caso.
Avvertimento a organi di informazione e terzi
Il Garante richiama l’attenzione di chiunque entri in possesso del materiale, in particolare degli organi di informazione, sui limiti derivanti dalla disciplina privacy e deontologica. L’Autorità richiama il rischio di accanimento informativo sulla vicenda e ribadisce che eventuali ulteriori diffusioni delle immagini configurerebbero una violazione del Regolamento e del Codice, con le relative conseguenze anche sanzionatorie.
L’avvertimento è adottato ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice.
Obbligo di riscontro e profili sanzionatori
Il destinatario è invitato, ai sensi dell’art. 58 GDPR, a comunicare entro 7 giorni dalla ricezione quali iniziative siano state intraprese per dare attuazione al provvedimento e a fornire un riscontro adeguatamente documentato. Il Garante ricorda che il mancato riscontro alla richiesta è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Viene inoltre richiamata, in caso di inosservanza della misura del divieto, la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR.
Pubblicazione e rimedi
Il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso da depositare nei termini previsti dall’art. 78 GDPR, dagli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Contesto e fatto oggetto di intervento
L’Autorità prende atto che il gestore di un blog ha consentito la visione, nell’ambito di alcuni video a pagamento, di immagini relative all’esame autoptico del corpo di Chiara Poggi, vittima di omicidio. Le immagini sono state acquisite agli atti e il Garante segnala che la loro disponibilità online, a pagamento, può implicare ulteriori violazioni da accertare con separata istruttoria.
Valutazione di illiceità della diffusione
Il Garante ritiene che la diffusione delle immagini integri una diffusione illecita di dati personali, con grave lesione della dignità della vittima e violazione dei diritti dei familiari. Vengono richiamati l’art. 137 del Codice privacy e gli artt. 5, 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio della libertà di espressione (allegato A1 al Codice), con particolare riferimento al principio di essenzialità dell’informazione e al rispetto della dignità della persona anche dopo la morte.
Misura urgente adottata
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone in via d’urgenza il divieto del trattamento nei confronti del titolare, da intendersi riferito alla vendita e/o ulteriore diffusione delle immagini autoptiche tramite il canale indicato o attraverso ogni altro canale a esso riferibile. Il divieto produce effetto immediato dalla data di ricezione del provvedimento, con riserva di ulteriori determinazioni all’esito dell’istruttoria avviata contestualmente.
Avvertimento agli organi di informazione
Richiamando la particolare attenzione mediatica sulla vicenda e il rischio di riproposizione delle immagini in sedi giornalistiche e non, il Garante rivolge un avvertimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, agli organi di informazione e a chiunque entri in possesso del materiale. L’Autorità evidenzia che un’eventuale ulteriore diffusione costituirebbe violazione del GDPR e del Codice, con le conseguenze sanzionatorie previste.
Obblighi di riscontro, pubblicazione e tutele processuali
Il destinatario è invitato a comunicare entro 7 giorni le iniziative adottate per dare attuazione al provvedimento e a fornire riscontro documentato. Il mancato riscontro è richiamato come sanzionabile ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR. Il Garante dispone inoltre la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale e in Gazzetta Ufficiale. Avverso il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
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