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Legge

L.R. Toscana 1/2007

Differimento della durata del mandato del Difensore civico regionale in prima attuazione dell’ articolo 56 dello Statuto.

Normativa regionaleL.R. Toscana 1/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana differisce per tre anni, dalla scadenza originaria, il mandato del Difensore civico regionale in carica alla sua entrata in vigore, in attuazione dell’art. 56 dello Statuto e in attesa della riforma della disciplina del Difensore civico. Alla nuova scadenza il titolare non può essere rieletto. Entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Differimento del mandato del Difensore civico regionale

Differimento del mandato del Difensore civico regionale

La legge regionale Toscana interviene in via transitoria sulla durata in carica del Difensore civico regionale, in prima attuazione dell’articolo 56 dello Statuto. La disciplina è limitata al soggetto già in carica alla data di entrata in vigore della legge ed è adottata nelle more della riforma della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento ha una portata strettamente temporanea e riguarda esclusivamente il Difensore civico regionale già in carica al momento dell’entrata in vigore della legge. La finalità è quella di allineare la disciplina transitoria alla previsione statutaria sulla durata del mandato, in attesa del riordino complessivo della normativa di settore.

Durata del mandato e regime transitorio

La durata del mandato del Difensore civico regionale in carica è differita di tre anni a decorrere dalla scadenza originaria, indicata come quella stabilita ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 4 del 1994. In sostanza, il mandato non termina alla scadenza ordinaria ma prosegue per un ulteriore triennio.

Al termine del periodo di tre anni:

  • il Difensore civico in carica non può essere rieletto.

Decorrenza dell’efficacia

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Trattandosi di una disciplina transitoria collegata a una specifica carica e a una scadenza determinata, il suo contenuto ha esaurito la propria funzione con il decorso del periodo di differimento previsto.

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