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Legge

L.R. Toscana 9/2007

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Normativa regionaleL.R. Toscana 9/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana l’esercizio di agopuntura, fitoterapia e omeopatia (inclusi omotossicologia e antroposofia) da parte di medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti. Prevede elenchi professionali, una commissione regionale per la formazione, criteri per accreditare gli istituti formativi e una fase transitoria per il riconoscimento dei titoli. Alcune disposizioni operative dipendono dal protocollo d’intesa previsto dalla legge.

Esercizio delle medicine complementari in Toscana

Esercizio delle medicine complementari in Toscana

La legge disciplina, nel territorio della Regione Toscana, le modalità di esercizio di alcune medicine complementari da parte dei professionisti sanitari abilitati. Il provvedimento tutela la libertà di scelta terapeutica del paziente e inquadra l’attività nel rapporto consensuale e informato tra medico e paziente.

Ambito di applicazione e professioni abilitate

La disciplina riguarda le seguenti medicine complementari:

  • agopuntura;
  • fitoterapia;
  • omeopatia, articolata nelle sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia.

L’esercizio è riservato, secondo le competenze attribuite dall’ordinamento statale, ai:

  • medici chirurghi;
  • odontoiatri;
  • medici veterinari;
  • farmacisti.

Principi generali

La Regione riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline considerate dalla legge e tutela l’esercizio delle medicine complementari entro il quadro delle competenze regionali e delle norme dettate dalla stessa legge.

Elenchi professionali e requisiti di iscrizione

Gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari e rilasciano la certificazione del possesso dei requisiti previsti.

Possono iscriversi agli elenchi i professionisti appartenenti alle categorie indicate che siano in possesso dei titoli stabiliti dalla normativa applicativa e dai criteri definiti ai sensi della legge.

Protocollo d’intesa e disciplina transitoria dei titoli

Ordini professionali e Regione Toscana definiscono, tramite protocollo d’intesa:

  • i criteri sufficienti per l’ammissione agli elenchi;
  • le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti prima dell’entrata in vigore della legge e nei tre anni successivi.

Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo, gli ordini provinciali provvedono all’iscrizione negli elenchi dei professionisti in possesso di titoli riconosciuti ai sensi della disciplina transitoria.

Commissione regionale per la formazione

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Giunta regionale istituisce presso la struttura regionale competente in materia sanitaria una commissione per la formazione nelle medicine complementari.

La commissione è composta da rappresentanti della direzione regionale, degli ordini professionali, dei centri regionali di riferimento, delle università toscane e da esperti designati dal Consiglio sanitario regionale. Dura in carica quattro anni e presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sull’attività svolta.

Compiti della commissione

La commissione svolge funzioni di indirizzo tecnico e di supporto alla Regione in materia formativa. In particolare:

  • definisce i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione extra-universitaria;
  • stabilisce le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dell’elenco degli istituti di formazione abilitati al rilascio di attestati riconosciuti;
  • determina le modalità di istituzione e tenuta dell’elenco toscano dei docenti nelle medicine complementari e i criteri di iscrizione;
  • verifica i criteri per i programmi di studio dei corsi accreditati;
  • fornisce indicazioni sui possibili rapporti di collaborazione con le università toscane per eventuali corsi formativi.

Resta salva la validità dei master universitari biennali e degli attestati equipollenti rilasciati dalle università secondo la normativa statale, se acquisiti con percorsi formativi conformi all’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

Formazione e accreditamento degli istituti

Gli istituti pubblici e privati che operano nel settore possono ottenere l’iscrizione all’elenco regionale degli istituti di formazione accreditati se:

  • sono in grado di documentare il rispetto dei criteri di accreditamento definiti dalla commissione;
  • adottano programmi di studio conformi ai criteri stabiliti dalla commissione;
  • ottengono il parere favorevole degli ordini professionali territorialmente competenti.

Il venir meno dei requisiti richiesti comporta la revoca del riconoscimento.

Regime transitorio e applicazione pratica

La legge prevede una fase transitoria per consentire il riconoscimento dei titoli già acquisiti e dei titoli conseguiti nei tre anni successivi all’entrata in vigore. La disciplina operativa dipende inoltre dall’istituzione della commissione regionale e dal protocollo d’intesa tra Regione e ordini professionali.

Rilevanza attuale

La legge resta una disciplina di settore regionale, ma parte delle sue previsioni è fortemente legata a un quadro formativo e amministrativo ormai consolidato nel tempo. Rimangono centrali gli aspetti relativi agli elenchi professionali, all’accreditamento formativo e al riconoscimento dei percorsi conformi all’Accordo Stato-Regioni del 2013.

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