Cassazione Penale, Sentenza n. 11475/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tre motivi di impugnazione: (1) violazione di legge e carenza di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'esame del coimputato Toscano, la cui attendibilità era stata rivalutata in senso sfavorevole alla ricorrente in sede di appello e le cui dichiarazioni nel primo grado avevano contribuito all'assoluzione; (2) mancata motivazione "rinforzata" da parte della Corte di appello nel riformare l'assoluzione, limitandosi a una versione alternativa senza confutare puntualmente la ricostruzione assolutoria; (3) vizio nella qualificazione della condotta come concorso di persone, laddove la difesa sosteneva che si era trattato al più di condotte di ostacolo alle indagini o favoreggiamento e che l'ipotesi del nascondimento finalizzato al recupero era congetturale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi correlati e fondati: ha constatato che la Corte di appello non ha fornito la motivazione rinforzata necessaria per riformare l'assoluzione e ha implicitamente svalutato le dichiarazioni del coimputato Toscano senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Norme richiamate
DPR 309/90, art. 73 comma 5
Norma richiamata per la riqualificazione del fatto contestato alla ricorrente (illecito connesso agli stupefacenti); la Corte d'appello aveva condannato la ricorrente ai sensi di tale disposizione
Codice penale, art. 110
Richiamato nella valutazione della responsabilità per concorso di persone; il primo giudice aveva ritenuto assente un contributo rilevante ex art. 110 c.p.
Codice di procedura penale, art. 603 comma 3-bis
Stabilisce l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per prove dichiarative ritenute decisive quando la valutazione della loro attendibilità viene ribaltata in appello; la Corte ha ritenuto che, essendo le dichiarazioni del coimputato determinanti nella sentenza di primo grado, la loro rivalutazione imponeva l'assunzione dell'esame
Cass. Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019 (P.)
Principio secondo cui, nel caso di riforma di una sentenza assolutoria, è necessaria una motivazione rafforzata che indichi compiutamente le ragioni per cui una prova assume valore diverso rispetto al primo giudice; l'obbligo di motivazione rafforzata è indipendente dalla rinnovazione dell'istruttoria
Cass. Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 (B.)
Affermata l'applicabilità dell'obbligo di rinnovazione dell'esame anche alle dichiarazioni rese da imputati o da terzi quando tali dichiarazioni risultino decisive e la loro valutazione sia stata diversamente apprezzata in appello
Massime di principio
- Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione il giudice di appello deve fornire una motivazione rinforzata che spieghi puntualmente perché le stesse prove ora sostengono la condanna
- Quando la riforma si basa su una diversa valutazione di prove dichiarative (es. dichiarazioni di coimputati), sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p. (esame del dichiarante), salvo adeguata e specifica spiegazione del diverso apprezzamento
- La mera enunciazione di una versione alternativa senza confutare punto per punto la ricostruzione assolutoria è insufficiente: occorre un apparato motivazionale che renda persuasiva la diversa valutazione
- La distinzione tra concorso di persone (art. 110 c.p.) e favoreggiamento/ostacolo alle indagini va valutata sulle concrete condotte e sul contributo causale alla realizzazione del reato; valutazioni contrastanti sui fatti decisivi richiedono approfondimento probatorio
- In mancanza della motivazione rinforzata o della rinnovazione delle prove dichiarative, la Suprema Corte tende ad annullare e rinviare per nuovo giudizio
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