L.R. Basilicata 37/2018
MISURE STRAORDINARIE PER CONTRASTARE L’EMERGENZA CINGHIALI IN BASILICATA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il triennio successivo all’entrata in vigore, misure straordinarie per la gestione del cinghiale in Basilicata: individuazione di aree vocate e non vocate, prelievo selettivo e controllo faunistico, valorizzazione delle carni, monitoraggio e vigilanza. Contiene inoltre modifiche alla L.R. 2/1995. Le disposizioni operative principali avevano efficacia triennale.
Gestione straordinaria del cinghiale e modifica della disciplina venatoria in Basilicata
Gestione straordinaria del cinghiale in Basilicata
La legge regionale detta una disciplina eccezionale e temporalmente limitata per contenere la presenza del cinghiale in Basilicata, affiancando alle misure di prelievo e controllo anche strumenti di monitoraggio, prevenzione danni e valorizzazione delle carni. Il provvedimento opera nel solo territorio della Regione Basilicata e le sue disposizioni centrali sono previste per un triennio dall’entrata in vigore.
Obiettivi e impostazione generale
La disciplina mira a:
- individuare aree non vocate e aree vocate per la gestione del cinghiale;
- applicare forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo differenziate secondo la vocazione del territorio;
- ridurre l’impatto su biodiversità, colture, attività agricole, selvicoltura e viabilità;
- favorire la filiera delle carni degli ungulati selvatici e la loro valorizzazione.
La legge è concepita come intervento straordinario e, per le parti espressamente richiamate, resta efficace per il triennio successivo alla sua entrata in vigore.
Individuazione delle aree vocate e non vocate
La Regione deve approvare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale che ridisegni i confini delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ATC. Nelle aree non vocate vanno incluse, tra l’altro:
- aree coltivate con danni documentati nel quinquennio precedente;
- aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche con opere di dissuasione;
- terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura;
- frazioni boscate e cespugliate intercluse;
- per il cinghiale, anche le zone di ripopolamento e cattura.
I confini devono essere individuati lungo linee fisiche facilmente riconoscibili. Nelle aree vocate il piano determina la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulato; in attesa dell’approvazione del piano, per il cinghiale la densità obiettivo è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.
Gestione venatoria nelle aree non vocate
Nelle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia la Giunta regionale, previo parere ISPRA, approva annualmente un piano di prelievo selettivo. Il piano iniziale doveva essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore secondo criteri predeterminati, poi aggiornati negli anni successivi sulla base dei risultati di prelievo e dei dati censuari.
Il prelievo selettivo può essere effettuato da:
- cacciatori iscritti all’ATC con abilitazione alla specie;
- proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all’ATC e abilitati;
- titolari e ospiti di aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, se abilitati o accompagnati da personale abilitato.
Per il cinghiale, nelle aree non vocate cacciabili e nei periodi/orari stabiliti dal calendario venatorio, è consentito anche il prelievo in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata, secondo le modalità ISPRA, da parte dei cacciatori iscritti all’ATC o, negli istituti privati, dei cacciatori autorizzati.
Per ragioni di sicurezza, tutti gli interventi di prelievo devono essere svolti con indumenti ad alta visibilità; la violazione comporta la sanzione prevista dalla legge regionale n. 2/1995.
Gli ATC hanno un ruolo organizzativo centrale e devono curare:
- distribuzione gratuita di contrassegni inamovibili e schede di prelievo;
- ritiro delle schede e prima elaborazione dei dati;
- supporto alle sessioni di esame per le abilitazioni;
- rendicontazione mensile alla Regione su partecipanti, fascette distribuite ed esiti;
- fornitura di mezzi di prevenzione ai conduttori di fondi agricoli.
Interventi di controllo faunistico
Quando i metodi ecologici risultano inefficaci, sulla base di valutazione tecnica che consideri danni rilevati o potenziali, la Regione approva, previo parere ISPRA, piani di controllo della fauna selvatica con durata massima triennale.
Negli interventi di controllo sono ammessi:
- fari e strumenti di intensificazione della luce;
- attrattivi;
- prelievo basato su aspetto, cerca e trappole selettive;
- girata, solo per il cinghiale;
- braccata, per il solo cinghiale e solo dopo l’inefficacia di metodi alternativi, in condizioni che escludano impatti significativi su altre specie.
La Regione decide le metodologie in accordo con ATC o gestori degli istituti privati e con il soggetto coordinatore. Le trappole devono essere privilegiate nelle aree urbane e periurbane e nelle aree agricole quando gli altri sistemi siano inefficaci. Le operazioni di cattura possono essere affidate anche ai proprietari o conduttori dei fondi tramite appositi protocolli.
ATC, organismi di gestione delle aree protette e siti Natura 2000 possono acquistare, detenere e utilizzare gabbie, chiusini e altre dotazioni necessarie al controllo della fauna, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
Gestione venatoria nelle aree vocate
Nelle aree vocate la presenza degli ungulati è mantenuta a livelli sostenibili rispetto all’ambiente, tenendo conto dei danni all’agricoltura, ai boschi e della capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo devono rispettare il calendario venatorio regionale.
La gestione avviene a livello di comprensorio mediante un piano annuale articolato in unità di gestione, quali distretti, istituti faunistici e aree protette. L’ufficio regionale competente trasmette alla Giunta, entro il 30 gennaio di ogni anno, la proposta di piano annuale degli ungulati; la Giunta può modificarla e la approva previo parere ISPRA.
La proposta deve essere basata su monitoraggi e includere:
- indicazioni per comprensorio e unità di gestione;
- misure dirette di prelievo e indirette di prevenzione dei danni;
- ripartizione delle misure tra i soggetti gestori;
- dati del monitoraggio svolto dalle aree protette.
I gestori delle aree protette devono effettuare, con obbligatorio supporto ISPRA, il monitoraggio degli ungulati entro il 31 marzo di ogni anno. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il proprio territorio; in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, interviene la Regione con le misure di controllo previste per le aree non vocate.
Per le aree protette nazionali, su richiesta motivata e d’intesa con gli enti gestori, la Regione può predisporre piani di controllo straordinari per ungulati che minaccino la biodiversità, mediante azioni ecosostenibili come chiusini, gabbie di contenimento, corral, sterilizzazione farmacologica, repellenti compatibili, recinzioni e altri strumenti dissuasivi efficaci.
Nelle aree protette, per il triennio di efficacia della legge, il selecontrollo è esteso a tutti i giorni effettivi, esclusi i giorni di silenzio venatorio previsti dalla legge statale.
Per accelerare il raggiungimento dei piani numerici di prelievo selettivo, l’ATC deve consentire, almeno fino al raggiungimento del 70% del piano, l’attivazione contemporanea di tutti gli iscritti al distretto abilitati alla specie. Il prelievo in braccata è disciplinato con modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Il comitato di gestione dell’ATC deve inoltre:
- destinare alla vendita almeno il 20% dei cinghiali abbattibili con la caccia di selezione ai cacciatori del distretto o ad altri cacciatori accompagnati;
- adottare misure per favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alla braccata.
I proventi derivanti dalla vendita di tali capi sono vincolati al risarcimento dei danni alle colture agricole, alla prevenzione e alla gestione della specie.
Gestione e valorizzazione delle carni
Gli ATC, in collaborazione tra loro, dovevano presentare entro 120 giorni dall’entrata in vigore un piano unico per realizzare almeno un centro di sosta, costituito da celle frigorifere per la sola refrigerazione delle carcasse di selvaggina oggetto di attività venatoria. I centri devono essere distribuiti in modo diffuso e omogeneo e messi a disposizione dei cacciatori di ungulati tramite specifiche regole.
Il numero dei centri deve essere aumentato nella misura di uno ogni 2.500 capi di ungulati abbattuti, considerando i dati dell’annata precedente.
Gli ATC devono stipulare accordi con centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate per la cessione dei capi provenienti dalla caccia di selezione e di eventuali ulteriori capi conferiti dai cacciatori. Devono inoltre prevedere intese con associazioni locali di solidarietà sociale per destinare una quota dei capi ad attività di beneficenza alimentare.
La Regione può promuovere, attraverso la programmazione economica agricolo-forestale, azioni di valorizzazione della carne degli ungulati selvatici, anche tramite percorsi di riconoscimento di qualità. Per tali misure sono previsti accordi di collaborazione con ASL, ATC, parchi, aree protette, ISPRA e dipartimenti regionali competenti.
Monitoraggio, vigilanza e poteri sostitutivi
Il monitoraggio dell’attuazione della legge deve valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi confrontando la situazione iniziale con i dati su prelievo e danni economici all’agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, sia annualmente sia alla scadenza del triennio.
La Regione svolge il monitoraggio avvalendosi di ISPRA. Dai risultati del monitoraggio nasce il sistema informativo faunistico-venatorio, alimentato da Regione, ATC, istituti privati e aree protette con le informazioni previste dalla legge regionale n. 2/1995.
La vigilanza è affidata ai soggetti già previsti dalla normativa regionale sulla fauna selvatica, tra cui polizia provinciale, Corpo forestale, guardie dei parchi, agenti di polizia giudiziaria, guardie giurate, guardie volontarie e altre figure abilitate.
Se gli ATC non attuano gli adempimenti previsti in materia di prelievo, gestione delle vendite e centri di sosta, la Regione li diffida a provvedere entro 30 giorni; decorso il termine nomina un commissario, con oneri a carico dell’inadempiente. Analogo potere sostitutivo è previsto per i soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici.
Clausola valutativa
Entro 90 giorni dall’approvazione, la Giunta regionale deve trasmettere alla commissione competente una relazione iniziale con i dati utili a misurare la situazione di partenza, inclusi:
- incidenti stradali causati dagli ungulati, distinti per provincia;
- danni economici all’agricoltura, distinti per provincia;
- stima del numero degli ungulati per specie e provincia.
La relazione deve illustrare anche il metodo di verifica degli effetti della legge. Al termine di ogni annualità e alla conclusione dell’intervento, la Giunta deve inviare una relazione sui risultati ottenuti e sul confronto tra situazione iniziale e finale. La commissione competente acquisisce anche le valutazioni delle associazioni di cacciatori, agricoltori e ambientaliste.
Copertura finanziaria
La legge prevede copertura finanziaria mediante riduzione del capitolo U29320 per:
- euro 30.000 per il 2018;
- euro 30.000 per il 2019;
- euro 60.000 per il 2020.
È autorizzata l’istituzione di un nuovo capitolo per le corrispondenti annualità e importi.
Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica
La legge interviene sulla L.R. Basilicata n. 2/1995, aggiornando i richiami all’ISPRA al posto dell’INFS e introducendo una specifica disciplina sull’abilitazione alla caccia di selezione.
L’abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati richiede l’iscrizione nel registro regionale; per il cinghiale è necessaria la frequenza di un corso e il superamento di un esame finale con prova scritta e prova di tiro con carabina. Il prelievo di selezione del cinghiale è richiamato al disciplinare regionale approvato con D.G.R. n. 1443/2014.
Controllo della fauna selvatica e controllo dei cinghiali
Viene riformulata la disciplina del controllo faunistico: in caso di inefficacia degli interventi ecologici, la Regione autorizza piani di abbattimento con modalità compatibili con le caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate, con coinvolgimento degli ATC e coordinamento della polizia provinciale. La Regione può avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi, guardie forestali, personale di vigilanza dei comuni e altre guardie abilitate, purché muniti di licenza di caccia.
Per prevenire o eliminare danni alle produzioni agricole, la Regione può autorizzare in qualsiasi periodo dell’anno, il controllo dei cinghiali da parte di cacciatori abilitati, soggetti di vigilanza indicati dalla legge, proprietari o conduttori dei fondi interessati e squadre di caccia al cinghiale indicate dall’ATC.
Efficacia temporale complessiva e attualità della legge
Le disposizioni sostanziali della legge sono espressamente previste per il triennio successivo all’entrata in vigore. Poiché l’intervento è legato a un arco temporale ormai decorso e riferito a specifiche annualità di attuazione e finanziamento, la legge risulta oggi sostanzialmente superata e non più utile come disciplina operativa corrente.
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