Sentenza del 20/01/2016 n. 960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Liguria denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19. La CTR aveva ritenuto illegittimi l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento relativa a IVA e IRAP per gli anni 2000 e 2001, pari a Euro 237.061,19, perché non era stata provata la notifica del diniego di condono, asseritamente notificato presso un luogo diverso dalla sede sociale. L'Agenzia ha sostenuto che il diniego di condono non costituisce atto presupposto della cartella, emessa a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni, e che il contribuente può contestare il diritto al condono direttamente impugnando la cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che la comunicazione del diniego di condono non è un atto presupposto necessario della cartella di pagamento e che la sua mancata notifica non determina né la decadenza dal potere impositivo né una lesione del diritto di difesa. La cartella emessa dopo la presentazione dell'istanza di condono può infatti valere sostanzialmente come diniego implicito, consentendo al contribuente di far valere in giudizio anche il proprio eventuale diritto al condono. La CTR avrebbe dovuto esaminare nel merito la sussistenza dei presupposti per il beneficio previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, nonché gli ulteriori motivi eventualmente riproposti dalla società, inclusi la tardività della notifica e l'illegittimità dell'IRAP. La sentenza è stata cassata con rinvio alla medesima CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Disciplina il beneficio del condono invocato dalla contribuente. La Corte ha chiarito che la sussistenza dei relativi presupposti deve essere accertata nel giudizio instaurato contro la cartella, anche quando il diniego non sia stato notificato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Prevede le procedure automatizzate di liquidazione delle imposte dichiarate, dalle quali derivava la cartella oggetto della controversia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e costituisce la base procedurale per l'emissione della cartella.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Individua gli atti impugnabili nel processo tributario. La Corte ha escluso che il diniego di condono sia necessariamente un atto presupposto autonomo rispetto alla cartella.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sul condono e sugli atti impugnabili.
Massime di principio
- La mancata notifica, o la mancata prova della notifica, del diniego di condono non rende automaticamente illegittima la successiva cartella di pagamento.
- Quando una cartella viene emessa dopo una domanda di condono, essa può costituire un diniego implicito dell'istanza; il contribuente deve quindi contestare nella stessa impugnazione la pretesa tributaria e dimostrare il possesso dei requisiti per il condono.
- Il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'assenza della notifica del diniego, ma deve esaminare nel merito la sussistenza dei presupposti del beneficio e gli eventuali ulteriori motivi di ricorso.
- La cartella derivante da controllo automatizzato può essere impugnata per contestare sia la procedura di riscossione sia la fondatezza della pretesa, compresi eventuali vizi di notifica, decadenza e duplicazione dell'imposizione.
- La decisione non riconosce direttamente il condono alla contribuente: dispone un nuovo esame da parte della CTR, che dovrà verificare concretamente tutti i presupposti e le altre contestazioni.
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