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Legge

L.R. Liguria 19/2013

Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

Normativa regionaleL.R. Liguria 19/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 19/2013 aggiorna la l.r. 12/2012 sull’attività estrattiva, delegando alle ASL la vigilanza in materia di polizia mineraria e sicurezza del lavoro, e adegua la disciplina dei rinnovi di alcune autorizzazioni. Estende inoltre ad ARPAL il supporto per collaudi e verifiche periodiche nel settore estrattivo. È entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione, il 10 luglio 2013.

Modifiche alla disciplina dell’attività estrattiva e delle funzioni ARPAL in Liguria

Modifiche alla disciplina dell’attività estrattiva e delle funzioni di vigilanza in Liguria

La legge regionale Liguria n. 19 del 2013 interviene in modo mirato sulla l.r. 12/2012, che disciplina l’attività estrattiva, e sulla l.r. 20/2006, relativa all’ARPAL. Il provvedimento ridefinisce la ripartizione di alcune funzioni di vigilanza e aggiorna regole procedurali sui rinnovi delle autorizzazioni per attività estrattive.

Vigilanza, polizia mineraria e sicurezza sul lavoro

Le funzioni amministrative di vigilanza in materia di polizia mineraria, prevenzione degli infortuni e tutela della salute e sicurezza sul lavoro sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio. La delega comprende anche i collaudi e le verifiche periodiche previsti dagli articoli 31 e 34 del d.lgs. 624/1996. Resta però ferma la competenza della Regione per il rilascio dell’attestazione prevista dall’articolo 296, comma 2, del d.p.r. 128/1959.

Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005

Per le autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2005, la domanda di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza. Fino al rilascio della nuova autorizzazione, adottata secondo le procedure della l.r. 12/2012, continua a produrre effetti il provvedimento originario. Se la domanda di rinnovo non viene presentata, trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, l’articolo 23 della stessa legge regionale.

Differimento della decorrenza di una previsione dell’articolo 28

La legge sposta dal 1° luglio 2013 al 1° gennaio 2014 la decorrenza indicata al comma 9 dell’articolo 28 della l.r. 12/2012.

Supporto di ARPAL per collaudi e verifiche periodiche

Nell’ambito delle attività dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure viene inserito il supporto ai collaudi e alle verifiche periodiche di cui agli articoli 31 e 34 del d.lgs. 624/1996. Tali attività sono svolte con oneri a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dagli stessi articoli, a supporto dell’autorità di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 12/2012.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, quindi il 10 luglio 2013.

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