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Legge

L.R. Liguria 20/2013

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

Normativa regionaleL.R. Liguria 20/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la normativa ligure su foreste e assetto idrogeologico: abroga la precedente disciplina sul reimpiego dei residui vegetali e introduce una nuova regola che qualifica come utilizzazione agricola il reimpiego di paglia, sfalci, potature e altri materiali naturali non pericolosi, anche tramite abbruciamento controllato in sito. Applicazione immediata dalla pubblicazione (10 luglio 2013).

Reimpiego dei residui vegetali agricoli e selvicolturali

Reimpiego dei residui vegetali agricoli e selvicolturali

La legge regionale Liguria n. 20 del 2013 interviene sulla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4, in materia di foreste e di assetto idrogeologico, riscrivendo la disciplina del reimpiego dei residui vegetali provenienti da attività agricole e selvicolturali. L’atto ha efficacia immediata sul territorio ligure, dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Disciplina del reimpiego dei residui vegetali

La modifica centrale consiste nell’introduzione di una nuova fattispecie di utilizzazione agricola. È qualificato come utilizzazione agricola il reimpiego, nell’ambito dei successivi cicli colturali, dei residui vegetali impiegati come ammendanti, anche quando ottenuti mediante abbruciamento controllato in sito.

Rientrano in questa definizione:

  • paglia;
  • sfalci;
  • potature;
  • altro materiale agricolo o forestale di origine naturale, purché non pericoloso.

La norma valorizza quindi il recupero agronomico dei residui vegetali, purché destinato ai cicli colturali successivi e riferito a materiali naturali non pericolosi.

Vincoli e cautele operative

Le pratiche di reimpiego devono essere svolte nel rispetto di due ordini di regole:

  • quanto previsto dall’articolo 43 della legge regionale n. 4 del 1999;
  • le norme di prevenzione degli incendi boschivi contenute nel regolamento richiamato dall’articolo 48 della stessa legge.

La disciplina non autorizza quindi un uso indiscriminato dell’abbruciamento o del reimpiego dei residui, che resta soggetto alle cautele tecniche e antincendio previste dall’ordinamento regionale.

Effetti sulla normativa previgente

La legge abroga espressamente il precedente articolo 44 della l.r. n. 4 del 1999 e sostituisce il rinvio contenuto nell’articolo 52, comma 11, eliminando il riferimento al vecchio articolo 44. La disciplina applicabile diventa quindi quella del nuovo articolo 44-bis inserito nella legge del 1999.

Decorrenza

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, avvenuta il 10 luglio 2013.

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