Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15118/2021 del 31/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La causa trae origine dal licenziamento in tronco della sig.ra Benetti (13.5.2015) per presunte ragioni oggettive. La lavoratrice contestava la legittimità del licenziamento e, in particolare, deduceva che la società avrebbe dovuto attivare la procedura di licenziamento collettivo perché, entro 120 giorni, vi sarebbero state numerose dichiarazioni di intenzione di licenziare o atti analoghi (nove lettere/convocazioni ex art.7 L. n.604/66). La SMS Group impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato il fatto come licenziamento collettivo e condannato la società al pagamento di 18 mensilità e al rimborso delle spese, sostenendo invece che le comunicazioni ex art.7 non costituiscono per sé licenziamenti computabili ai fini dell'art.24 L. n.223/91 e che la Corte d'appello aveva errato nel conteggio dell'arco dei 120 giorni e nell'equiparazione tra "intenzione di recedere" e licenziamento effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della SMS Group, ritenendo fondati i motivi di impugnazione. I giudici di legittimità hanno distinto il significato di "intenda licenziare" dell'art.24 L. n.223/91 dalla comunicazione di cui al novellato art.7 L. n.604/66, stabilendo che le mere dichiarazioni di intenzione ex art.7 finalizzate all'avvio della procedura di conciliazione non sono automaticamente da considerarsi veri e propri licenziamenti ai fini del computo dei cinque licenziamenti in 120 giorni. Pur richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-422/14) sul concetto ampio di "licenziamento" quando vi sia modifica unilaterale essenziale del rapporto, la Corte ha affermato che non tutte le ipotesi di cessazione o modificazione devono essere conteggiate come licenziamenti collettivi. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia per nuovo esame e per la regolazione delle spese, annullando pertanto la condanna della SMS al pagamento di 18 mensilità e alle spese succitate.

Norme richiamate

  • art.24 L. n.223/1991

    espressione "intenda licenziare"

    La Corte interpreta "intenda licenziare" come manifestazione di volontà effettiva di recesso che, per essere qualificata come licenziamento computabile ai fini della procedura collettiva, richiede atti che configurino un reale licenziamento e non una mera comunicazione di avvio di procedure conciliative

  • art.7 L. n.604/1966

    espressione "deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo"

    La comunicazione prevista dall'art.7, finalizzata all'avvio della procedura di conciliazione presso la DTL e alla nuova procedura di compensazione, non equivale di per sé a un licenziamento computabile nei 120 giorni ai sensi dell'art.24 L. n.223/1991

  • Direttiva 98/59/CE (art.1 par.1, lett. a)

    La Corte richiama l'interpretazione della Corte di Giustizia che amplia la nozione di "licenziamento" includendo anche modifiche unilaterali sostanziali del contratto che comportano la cessazione del rapporto; tuttavia la recezione di tale principio non implica automaticamente che tutte le comunicazioni o risoluzioni diverse dai licenziamenti formali rientrino nel conteggio numerico previsto per i licenziamenti collettivi

  • d.lgs. n.151/1997

    Norma di recepimento della direttiva comunitaria che, secondo la Corte, va letta congiuntamente alla giurisprudenza comunitaria per delimitare il campo delle cessazioni computabili come licenziamenti collettivi

  • Corte di Giustizia UE, causa C-422/14

    La sentenza comunitaria è richiamata per l'affermazione che è "licenziamento" anche la modifica unilaterale sostanziale del contratto che comporti la cessazione, ma la Corte di Cassazione la utilizza per distinguere i casi in cui tale nozione si applica rispetto alle semplici comunicazioni previste dall'art.7

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Cass. n.15401/20; Cass. n.1334/07

    La Corte richiama e distingue precedenti orientamenti della Cassazione sull'inclusione o esclusione di diverse tipologie di cessazione del rapporto nel computo per il licenziamento collettivo, ritenendo che la più recente interpretazione comunitaria comporti un riposizionamento dei criteri di valutazione

Massime di principio

  • Le comunicazioni di "intenzione" o le lettere ex art.7 L. n.604/66, inviate per avviare procedure conciliative o di compensazione, non vanno automaticamente computate come licenziamenti ai fini dell'art.24 L. n.223/91, salvo che concretamente siano idonee a determinare un'effettiva cessazione del rapporto o una modifica unilaterale sostanziale equiparabile a licenziamento
  • Per determinare se ricorre un licenziamento collettivo occorre distinguere tra diverse fattispecie di cessazione (licenziamento formale, dimissioni, risoluzioni consensuali, decadenze o modifiche unilaterali) e computare solo quelle che costituiscono veri e propri licenziamenti ai sensi della normativa e dell'interpretazione comunitaria
  • La giurisprudenza comunitaria amplia la nozione di "licenziamento" includendo modifiche unilaterali essenziali che comportino cessazione del rapporto; pertanto, in casi di ristrutturazione, è necessario valutare se le modifiche imposte sono tali da integrare un licenziamento sostanziale
  • Il dato temporale (120 giorni) e la natura formale/sostanziale degli atti sono rilevanti: è fondamentale documentare contenuti, effetti e tempistica delle comunicazioni e delle decisioni aziendali per stabilire se ricorrono i presupposti per la procedura collettiva
  • In pratica, il datore di lavoro deve essere cauteloso: l'invio di comunicazioni ex art.7 non sostituisce un'analisi collegiale e documentata della necessità dei licenziamenti; se si configurano effettivi licenziamenti in numero sufficiente, va avviata la procedura collettiva. Allo stesso tempo, il mero ricorso a lettere di intenzione o a tentativi conciliativi non basta a obbligare l'immediata qualificazione come licenziamento collettivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.