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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15125/2021 del 31/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma, da parte della Corte d'appello di Napoli, del provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza dall'impiego di Augusto De Angelis per assenza ingiustificata (decorrenza 14/06/1987). Il ricorrente censura in particolare l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 604/1966 (termine per impugnare il licenziamento) e la violazione del giudicato formato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8873/2009 che aveva annullato un precedente provvedimento disciplinare di destituzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo errata l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 604/1966 al provvedimento di decadenza dall'impiego ex art. 127 d.P.R. n. 3/1957, atteso che tale decadenza è un provvedimento vincolato e dichiarativo (non un licenziamento disciplinare) con presupposto l'assenza ingiustificata di almeno 15 giorni. Ha rigettato il secondo motivo (sulla presunta lesione del giudicato) ritenendo che i provvedimenti stagliati si fondassero su presupposti diversi (disciplinare vs. decadenza dichiarativa) e dunque il precedente annullamento non impediva la successiva adozione del provvedimento decadenziale. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 3 del 1957

    art. 127, comma 1, lett. c) e comma 2

    La decadenza dall'impiego prevista è un provvedimento vincolato e dichiarativo che si verifica con l'assenza ingiustificata dal servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni; non ha natura disciplinare e non richiede la preventiva diffida.

  • Legge n. 604 del 1966

    art. 6 (e art. 3 richiamato nella motivazione)

    Regola i termini e la procedura per l'impugnazione del licenziamento individuale (per giusta causa o giustificato motivo). Tale disciplina si applica ai licenziamenti, non ai provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'impiego ex art. 127 DPR 3/1957.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    art. 2 comma 2; artt. 55 e ss.

    La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico non ha abrogato integralmente le fattispecie di cui al d.P.R. n. 3/1957; le norme sul procedimento disciplinare (artt. 55 ss.) riguardano ipotesi differenti rispetto alla decadenza dichiarativa di cui all'art. 127.

  • Codice Civile

    L'art. 2119 definisce il licenziamento per giusta causa (richiamato nella distinzione tra licenziamento disciplinare e decadenza). L'art. 2909 evoca il principio di irretroattività degli atti amministrativi richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la diversa natura del nuovo provvedimento ne limiti l'applicazione rispetto al giudicato.

  • Codice di Procedura Civile

    Art. 360 n.3 invocato per vizio di motivazione/errore di diritto in cassazione; art. 324 richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del giudicato e all'irretroattività, ma la Corte ha ritenuto non applicabile il giudicato sui fatti al diverso provvedimento decadenziale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dichiarato inesistenti le condizioni processuali previste da tale norma per l'ammissione al gratuito patrocinio ove pertinente; cita la norma per escluderne l'applicabilità procedurale nel caso.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la natura del provvedimento amministrativo: 'licenziamento disciplinare' e 'decadenza dall'impiego' (art. 127 DPR 3/1957) hanno natura e conseguenze diverse; la qualificazione incide su termini, procedure e rimedi.
  • La decadenza dall'impiego ex art. 127 DPR 3/1957 è in gran parte un provvedimento dichiarativo/vincolato basato sull'assenza ingiustificata (soglia tipica: 15 giorni); non si applicano automaticamente le regole e i termini previsti per il licenziamento dalla legge n. 604/1966.
  • L'annullamento di un provvedimento disciplinare per motivi procedurali non determina necessariamente un giudicato sui fatti tali da impedire l'adozione di un successivo provvedimento di diversa natura (es. provvedimento decadenziale) fondato sugli stessi fatti, salvo che il giudicato abbia accertato i fatti nel merito.
  • In caso di provvedimenti con decorrenza retroattiva occorre valutare separatamente l'effetto del giudicato e il principio di irretroattività: se la misura è formalmente diversa e vincolata, la pregressa pronuncia può non precluderne l'adozione.
  • Per valutare la legittimità di misure che incidono sul rapporto di lavoro pubblico privatizzato è necessario verificare l'interpretazione applicabile delle norme pubblicistiche (DPR) e privatistiche (d.lgs. 165/2001, contratto collettivo) e considerare la giurisprudenza amministrativa che talora riconosce la persistenza di istituti precedenti.

Testo integrale

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