Cassazione Civile, Sentenza n. 15129/2021 del 31/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva dichiarato la nullità della cessione del contratto di lavoro di Laura Ranocchiari e la prosecuzione giuridica del rapporto di lavoro nei confronti della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa. Le società ricorrenti contestavano l'interpretazione del giudice di merito circa la sussistenza dei requisiti per configurare un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in particolare l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto, nonché l'omesso esame di fatti decisivi quali la continuità dei rapporti tra cedente e cessionario, l'analogia delle attività prima e dopo la cessione, la sospensione dell'attività, e la rilevanza delle professionalità dei dipendenti trasferiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva escluso l'esistenza di un ramo d'azienda autonomo e preesistente trasferito a UniCredit Business Integrated Solutions. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la valutazione operata dai giudici di merito, corredata da motivazione non contraddittoria, rientrasse nei limiti del sindacato di legittimità e che le società non avessero indicato un fatto decisivo omesso la cui considerazione avrebbe sicuramente cambiato l'esito del giudizio. Sono state compensate le spese a carico delle ricorrenti per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La Corte riafferma che per l'applicazione dell'art.2112 c.c. è necessario che il ramo ceduto presenti autonomia funzionale e preesistenza, ossia la capacità di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui era destinato già prima della cessione senza integrazioni rilevanti da parte del cessionario.
art. 32 d.lgs. n. 276/2003
Richiamato nella parte in cui ha modificato la disciplina dell'art.2112, confermando che il ramo ceduto deve conservare una autonomia apprezzabile oggettivamente e che la qualificazione non può dipendere solo dalla volontà privata delle parti.
Direttiva 2001/23/CE (e Direttiva 98/50/CE)
La Corte ricorda l'interpretazione comunitaria: il trasferimento riguarda un'entità economica che conserva la propria identità come insieme di mezzi organizzati per svolgere un'attività economica. L'autonomia dell'entità ceduta deve preesistere al trasferimento.
art. 360 c.p.c.
Richiamati i limiti del sindacato di legittimità: le censure per violazione o falsa applicazione di legge (n.3) richiedono una ricostruzione del fatto incontestata; le doglianze per omesso esame di fatto decisivo (n.5) implicano che il fatto fosse oggetto di discussione e tale omissione avrebbe dovuto determinare certamente un diverso esito.
art. 335 c.p.c.
Applicato per la riunione dei ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato e alla sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo del contributo da parte delle ricorrenti.
Massime di principio
- Per configurare un trasferimento di ramo d'azienda ai fini dell'art.2112 c.c. è necessario valutare globalmente l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo: non basta la sola volontà contrattuale delle parti o la mera aggregazione di attività al momento della cessione.
- La prova va costruita documentando che il ramo ceduto, già prima della cessione, era un insieme organizzato di mezzi e persone capace di svolgere autonomamente il servizio, ad esempio mediante elementi quali risorse materiali trasferite, gruppo stabile di lavoratori con know‑how comune, continuità dell'attività, clientela trasferita o trasferibile.
- Il giudizio è complessivo e sintomatico: singoli elementi isolati (es. sola professionalità dei lavoratori) possono non essere sufficienti, salvo che non dimostrino un bagaglio comune di conoscenze e capacità tale da rendere il gruppo autonomamente competitivo sul mercato.
- La valutazione di merito sul punto è difficilmente sindacabile in cassazione se motivata; chi impugna deve indicare un fatto decisivo omesso che, se valutato, avrebbe certamente mutato l'esito (non una diversa probabilità).
- La qualificazione del trasferimento non dipende dall'organizzazione che il cessionario può creare dopo il trasferimento; pertanto va dimostrata la capacità autonoma del ramo già prima della cessione.
- In fase probatoria è utile evidenziare tutti gli elementi elencati dalla giurisprudenza e dalla Corte di Giustizia: beni materiali, valore degli elementi trasferiti, riassunzione del personale, trasferimento della clientela, analogia delle attività e durata di eventuali sospensioni, non considerando tali fattori isolatamente ma nel loro complesso.
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